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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
TA ANGELA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2025 00105577 43 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, e, per l'effetto, disporne l'annullamento. Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva perché il suo intervento sarebbe irrituale.
-------------------
Con ricorso notificato il 7.10.2025 la Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale in Sassari (SS), Indirizzo_1 n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentante_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 102 2025 00105577 43 000, notificata in data 1° settembre 2025, riguardante il
CUPT -Contributo unificato processo tributario- art. 158 DPR 115/2002, anno 2022, per l'importo di euro
1.268,88, comprensivo di diritti di notifica.
La ricorrente è stata parte nel contenzioso relativo al disconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 8 Legge n. 388 del 2000 in conseguenza del quale la CTR della Sardegna aveva accolto l'appello della società contribuente emettendo sentenza di 2°, n. 637/8/19, depositata il 15 ottobre 2019. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale OUfficio proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che, con Ordinanza n. 7039/2025 del 16 gennaio 2025, pubblicata il 17 marzo 2025, rinviava il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, anche per la liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art.158 del DPR n.115 del 2002 ai sensi del quale “le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”.
Si é costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari chiedendo che si dichiari la carenza passiva dell'Amministrazione, ritenendo irrituale il proprio coinvolgimento nel presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella di pagamento contenente la richiesta del
Contributo Unificato (CU) che, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. del T.U. 115/2002 deve essere corrisposto all'Erario per l'accesso ai vari gradi del giudizio, anche nel processo tributario.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 73/2005 ha riconosciuto al CU la natura di tributo caratterizzata dalla obbligatorietà della prestazione e dalla partecipazione ad una spesa pubblica come quella giudiziaria.
Il tributo perciò comporta nel cittadino una responsabilizzazione nel momento in cui questi aziona il sistema giudiziario a sua tutela.
Afferma il ricorrente che nell'Ordinanza della Corte di Cassazione non vi è stata alcuna condanna alle spese processuali.
In effetti, quanto dichiarato dalla Suprema Corte nell'Ordinanza non attiene all'oggetto dell'impugnazione quanto piuttosto alla definizione del contenzioso di legittimità proposto dall'Amministrazione finanziaria(con prenotazione a debito), con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per esaminare il merito della questione concernente la legittimità del recupero,
“anche per le spese del presente procedimento”.
Non v'è dubbio che le spese cui la Suprema Corte fa riferimento attengono non solo alle spese del giudizio anticipate dalla parti in causa, che devono essere liquidate ai difensori, ma anche il recupero del Contributo
Unificato anticipato dall'Erario.
Nel caso di specie, è infatti richiesto il pagamento del CU per la prenotazione a debito operata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari, allorché ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione.
A fronte della soccombenza della controparte, Ricorrente_1 S.r.l., e all'immediata esecutività della citata Ordinanza, l'amministrazione finanziaria è chiamata al recupero del tributo sul ruolo n. 2025/000232, reso esecutivo in data 04-06-2025, consegnato il 10-07-2025.
Dispone infatti l'art.158 che “le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”. Sulla base di tale norma la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario della Cassazione ha emesso il foglio notizie con l'importo del Contributo(euro 1.263,00), conteggiato sulla base del valore della causa(euro 45.318,40) .
Tanto premesso la doglianza della parte è infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, della ricorrente, e sono liquidate complessivamente in € 300,00, a favore dell'Amministrazione finanziaria costituita in giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
TA ANGELA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2025 00105577 43 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, e, per l'effetto, disporne l'annullamento. Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva perché il suo intervento sarebbe irrituale.
-------------------
Con ricorso notificato il 7.10.2025 la Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale in Sassari (SS), Indirizzo_1 n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentante_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 102 2025 00105577 43 000, notificata in data 1° settembre 2025, riguardante il
CUPT -Contributo unificato processo tributario- art. 158 DPR 115/2002, anno 2022, per l'importo di euro
1.268,88, comprensivo di diritti di notifica.
La ricorrente è stata parte nel contenzioso relativo al disconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 8 Legge n. 388 del 2000 in conseguenza del quale la CTR della Sardegna aveva accolto l'appello della società contribuente emettendo sentenza di 2°, n. 637/8/19, depositata il 15 ottobre 2019. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale OUfficio proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che, con Ordinanza n. 7039/2025 del 16 gennaio 2025, pubblicata il 17 marzo 2025, rinviava il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, anche per la liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art.158 del DPR n.115 del 2002 ai sensi del quale “le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”.
Si é costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari chiedendo che si dichiari la carenza passiva dell'Amministrazione, ritenendo irrituale il proprio coinvolgimento nel presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella di pagamento contenente la richiesta del
Contributo Unificato (CU) che, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. del T.U. 115/2002 deve essere corrisposto all'Erario per l'accesso ai vari gradi del giudizio, anche nel processo tributario.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 73/2005 ha riconosciuto al CU la natura di tributo caratterizzata dalla obbligatorietà della prestazione e dalla partecipazione ad una spesa pubblica come quella giudiziaria.
Il tributo perciò comporta nel cittadino una responsabilizzazione nel momento in cui questi aziona il sistema giudiziario a sua tutela.
Afferma il ricorrente che nell'Ordinanza della Corte di Cassazione non vi è stata alcuna condanna alle spese processuali.
In effetti, quanto dichiarato dalla Suprema Corte nell'Ordinanza non attiene all'oggetto dell'impugnazione quanto piuttosto alla definizione del contenzioso di legittimità proposto dall'Amministrazione finanziaria(con prenotazione a debito), con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per esaminare il merito della questione concernente la legittimità del recupero,
“anche per le spese del presente procedimento”.
Non v'è dubbio che le spese cui la Suprema Corte fa riferimento attengono non solo alle spese del giudizio anticipate dalla parti in causa, che devono essere liquidate ai difensori, ma anche il recupero del Contributo
Unificato anticipato dall'Erario.
Nel caso di specie, è infatti richiesto il pagamento del CU per la prenotazione a debito operata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari, allorché ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione.
A fronte della soccombenza della controparte, Ricorrente_1 S.r.l., e all'immediata esecutività della citata Ordinanza, l'amministrazione finanziaria è chiamata al recupero del tributo sul ruolo n. 2025/000232, reso esecutivo in data 04-06-2025, consegnato il 10-07-2025.
Dispone infatti l'art.158 che “le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”. Sulla base di tale norma la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario della Cassazione ha emesso il foglio notizie con l'importo del Contributo(euro 1.263,00), conteggiato sulla base del valore della causa(euro 45.318,40) .
Tanto premesso la doglianza della parte è infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, della ricorrente, e sono liquidate complessivamente in € 300,00, a favore dell'Amministrazione finanziaria costituita in giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00.