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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4012/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 24 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4012/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da nato a [...] l'[...], residente a [...], C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
LÒ RI e PO EP per procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, nella persona dell'avv. Francesco Cavalli;
-Resistente-
in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Marco
Fallaci, NE AF e NO RI, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/01/2023 Repertorio n. 37590 Raccolta n.7131; - Resistente – Persona_1
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento ex art. 442 c.p.c. e 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 04120249016511514000, notificata il 20.11.2024, limitatamente ad alcuni tributi di natura previdenziale portati dalla cartella n.
04120110015194187000, asseritamente notificata in data 02.07.2011, nella parte relativa ad un debito per contributi proporzionale artigianati, oltre sanzioni e interessi, per un totale di CP_3 euro 2.857,03, debito generato dall'iscrizione a ruolo n. 2011/550118 del 19.01.2011, limitatamente alla partita n. 36T080910160233043620000030/I. CodiceFiscale_2 Il ricorrente ha riferito di avere chiesto all' la prova della notifica della cartella n. CP_4
04120110015194187000, e di avere ricevuto riscontro, mediante la copia della relata della notifica, eseguita ex art. 140 c.p.c. nella data del 2.07.2011. Ha quindi convenuto in giudizio l' , in qualità Controparte_5 di ente impositore che ha emesso il ruolo impugnato e l' , in qualità di titolare del credito in CP_2 contestazione, di natura previdenziale. Il motivo principale sotteso all'opposizione riguarda la decadenza, in cui sarebbe incorso l' , CP_2 dal termine perentorio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 com. 1 lett. a) d.lgs. 46/99; a detta del ricorrente, trattandosi di contributi relativi a redditi prodotti nel 2007, dichiarati nel 2008, con termine per il versamento al 31.12.09, avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2010, e quindi l'iscrizione a ruolo avvenuta il 19.01.11 sarebbe tardiva, determinando la decadenza e l'inefficacia della cartella contestata. Il ricorrente ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti contestati, per decorrenza del termine quinquennale previsto per legge, maturato tra la notifica della cartella esattoriale di riferimento
(2.07.11) e la notifica dell'intimazione di pagamento (20.11.24), e anche per il decorso della prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “nel merito: annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento ed il ruolo ivi contenuto qui opposti per decadenza del potere;
- sempre nel merito: in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla partita n. 8TZK
T080910160233043620000030/I 36T080910160233043620000030/I contenuta nel ruolo n. C.F._3 2011/550118 del 19.01.2011 emesso dall' direzione provinciale di Firenze Controparte_1 notificato con la cartella di pagamento n. 04120110015194187000 notificata ex art. 140 in data
02.07.2011 (all.2) contenente il ruolo, sono estinti per prescrizione;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari”. Si è costituita in giudizio l , , eccependo Controparte_1 Controparte_6 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'ente impositore che ha emesso il ruolo deve identificarsi nell' soggetto diverso Controparte_7 dall' convenuta in giudizio, soggetto che ha notificato l'intimazione di Controparte_1 Contr Contr pagamento opposta, con conseguente richiesta di estromissione dell' Nel merito l' ribadendo la propria estraneità all'attività di riscossione successiva alla formazione del ruolo, di competenza ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza formulata dal CP_4 ricorrente, in quanto avrebbe dovuto essere avanzata con l'opposizione alla cartella contestata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica;
ha dedotto di avere proceduto alla liquidazione del mod. Unico ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/73, per contributi relativi all'anno d'imposta 2007 e non versati, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25d.P.R. 602/73, ossia notificando la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il 2008, e quindi entro il 31.12.2011. Contr L ha inoltre contestato l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, asserendo che tra la data di notifica della cartella esattoriale e la data di notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe stato notificato ex art. 140 c.p.c. al ricorrente un atto interruttivo della prescrizione, nella specie un preavviso di fermo amministrativo in data 01.08.2014, e che comunque la prescrizione non si sarebbe perfezionata anche in virtù dei periodi di sospensione del decorso disposti ex lege, nella specie: sospensione dal 1.01.14 al 15.06.14 ex art. 1, com. 623 l. 147/13 e dal 10.10.14 al 20.12.14 ex d.m. 20.10.14; sospensione dall'8.03.20 al 31.08.21 a seguito delle norme promulgate Contr durante la pandemia. Inoltre, l' ha evidenziato la presenza di richieste di situazione debitoria provenienti dal contribuente nel 2020 e nel 2022, riscontrate a mezzo pec dall' CP_4 Contr La convenuta ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Cont dichiarare la carenza di legittimazione passiva di o, comunque, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e, comunque, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e CP_4 in diritto”. Si è costituito in giudizio l'ente impositore , contestando l'intervenuta decadenza eccepita dal CP_2 ricorrente, in virtù delle disposizioni introdotte dall'art. 38, com. 12 d.l. 78/10, che escluderebbero l'applicazione dell'art. 25 d.lgs. 46/99 al periodo contributivo in contestazione. L' ha altresì CP_2 evidenziato come l'iscrizione a ruolo dei contributi e l'emissione della cartella contestata fosse di competenza dell'ADE, e non dell' ; che i contributi in contestazione fossero il frutto di un CP_2 accertamento di maggiori redditi relativi alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2007, e conseguentemente la tempestività dell'iscrizione a ruolo dovesse essere verificata in relazione alla data di notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 36 bis d.l. 185/08, convertito in l. 2/09. L' CP_2 ha asserito che, essendo stata liquidata la dichiarazione con irregolarità il 28.12.2009, si debba presumere che l'accertamento sia stato notificato nel 2010, e conseguentemente il termine per l'iscrizione a ruolo scadesse nel 2011, con conseguente regolarità della stessa, precisando che in ogni caso la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.lgs. 46/99 comporterebbe soltanto una decadenza processuale, con conseguente inutilizzabilità del titolo, senza pregiudicare l'esame del merito della pretesa contributiva. Quanto all'eccepita prescrizione, l' ha dedotto che gli atti successivi alla notifica della cartella CP_2 fossero di competenza dell' e ha chiesto che fosse ordinato a tale soggetto la produzione in CP_4 giudizio degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, evidenziando la necessità di tenere conto dei periodi di sospensione della stessa previsti per legge.
Il convenuto ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito CP_2 dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, accertando come dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento opposta, per quanto riguarda la contribuzione con condanna di parte ricorrente al relativo pagamento, oltre sanzioni e CP_2 interessi al saldo. Con vittoria di spese e di compensi professionali”. Contr All'udienza del 10.04.2025, assente la parte il ricorrente e l' si sono riportati ai rispettivi CP_2 atti difensivi.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 24.04.2025, sostituita con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., e con concessione di termine anteriore di dieci giorni per il deposito di note difensive.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. Preliminarmente va esaminata l'eccezione formulata dal ricorrente, il quale ha rilevato la decadenza, in cui sarebbe incorso l' , dal termine perentorio per l'iscrizione a ruolo ai sensi CP_2 dell'art. 25 com. 1 lett. a) d.lgs. 46/99; a detta del ricorrente, trattandosi di contributi relativi a redditi prodotti nel 2007, dichiarati nel 2008, con termine per il versamento al 31.12.09, avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2010, e quindi l'iscrizione a ruolo avvenuta il 19.01.11 sarebbe tardiva, determinando la decadenza e l'inefficacia della cartella contestata limitatamente ai contributi ivi indicati. CP_2
Anzitutto risulta provato (cfr. all. 03 ) e non contestato che i crediti contributivi di cui si CP_2 discute siano stati iscritti a ruolo in virtù di accertamento ex art. 36 bis d.l. 185/08, conv. in l. 2/09,
a seguito dei controlli dell'ADE sul modello Unico 2008 per l'anno d'imposta 2007; da tale premessa discende che la normativa applicabile in relazione all'art. 25 com. 1 d.lgs. 46/99 sia quella disciplinata dalla lettera b), che prevede come termine per l'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, dei contributi o premi dovuti in forza di accertamenti, il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, e non quella di cui alla lettera a), come invocato dal ricorrente. Orbene, benché non si conosca la data di notifica al ricorrente dell'accertamento ex art. 36 bis d.l. 185/08, conv. in l. 2/09, sono certi due dati: la data di liquidazione della dichiarazione con irregolarità, che risulta quella del 28.12.2009 (cfr. all. 03 ), e la data di formazione del ruolo, CP_2 ossia il 19.01.2011 (cfr. all. 2 . Pertanto, si può presumere che la notifica dell'accertamento Pt_1 sia stata eseguita successivamente alla liquidazione del 28.12.09, e quindi nel corso dell'anno 2010; ne consegue che solo se la notifica dell'accertamento fosse intervenuta entro il 18.01.2010, la successiva formazione del ruolo in data 19.01.2011 risulterebbe tardiva, per un solo giorno.
Tuttavia, risulta determinante ai fini dell'esame dell'eccezione la verifica dell'applicabilità dell'art. 25 citato al caso di specie;
come evidenziato nella difesa dell' , l'entrata in vigore di questa CP_2 normativa è stata prorogata a più riprese. Per quello che qui conta, l'art. 38 com. 12 d.l. 78/10, conv. in l. 122/10, ha così disposto: “Le disposizioni contenute nell'art. 25 d.lgs. 26/2/1999 n. 46 non si applicano limitatamente al periodo compreso tra 1/01/10 e 31/12/12, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore”. Un'applicazione di tale disciplina si rinviene in Cass. civ., sez. lav., ord.
8.7.20 n. 14368.
Il caso in esame, in cui il lasso temporale di potenziale decadenza va dal 29.12.09 (data teorica ma impossibile per l'esecuzione materiale della notifica perché coincidente con la liquidazione della dichiarazione con irregolarità) al 18.01.2010 risulta ricadere proprio nel periodo triennale di inefficacia dell'applicazione della disposizione, e quindi non si è verificata l'invocata decadenza. L'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali in contestazione è pertanto infondata, e va rigettata.
Il ricorrente ha poi eccepito la prescrizione dei crediti contestati, per decorrenza del termine quinquennale previsto per legge, maturato tra la notifica della cartella esattoriale di riferimento
(2.07.11) e la notifica dell'intimazione di pagamento (20.11.24), e finanche per il decorso della prescrizione ordinaria decennale. Contr Sul punto l ha replicato che sarebbe stato notificato ex art. 140 c.p.c. al ricorrente come atto interruttivo della prescrizione un preavviso di fermo amministrativo in data 01.08.2014, e che comunque la prescrizione non si sarebbe perfezionata anche in virtù dei periodi di sospensione del decorso disposti ex lege, nella specie: sospensione dal 1.01.14 al 15.06.14 ex art. 1, com. 623 l. 147/13 e dal 10.10.14 al 20.12.14 ex d.m. 20.10.14; sospensione dall'8.03.20 al 31.08.21 a seguito Contr delle norme promulgate durante la pandemia. Inoltre, l' ha evidenziato la presenza di richieste di situazione debitoria provenienti dal contribuente nel 2020 e nel 2022, riscontrate a mezzo pec dall' CP_4 Dall'esame della documentazione allegata dall'ADE, si ricava che il preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto un motociclo, fu notificato al ricorrente, a Firenze in via De'
Vanni 9/A (cfr. all. 4 e 5 ADE).
Esaminando la cartolina con la relata della notifica del preavviso di fermo amministrativo (all. 5
ADE), nella stessa sono riportate alcune diciture manoscritte, con le quali il notificatore ha dichiarato “la persona risulta sconosciuta su cassetta e campanelli, impossibile informarsi”, mentre nel riquadro del modulo denominato “dai registri anagrafici del Comune risulta” non si rinviene alcuna dicitura. Nella relata si rinviene la spunta nell'opzione di deposito in Comune e affissione all'Albo a seguito di constatazione di irreperibilità del destinatario. Il documento allegato al n. 6 dall'ADE è costituito dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune datato 31.07.2014, atti tra i quali è compreso il preavviso di fermo indirizzato al sig. Pt_1 Da tutto ciò si evince che la modalità di notificazione adoperata sia stata quella di cui all'art.60, com. 6e del d.P.R. 600/73, disposizione che prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'Albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. L'ipotesi descritta in tale norma definisce il caso della c.d. irreperibilità assoluta, perché ne costituisce il presupposto l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel comune in cui risulta il domicilio fiscale, che coincide con la residenza anagrafica;
caso diverso è la c.d. irreperibilità relativa, che è disciplinata dall'art. 140 c.p.c., e che presuppone l'irreperibilità temporanea del destinatario o l'incapacità o il rifiuto di ricevere la notifica delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., per la quale, anziché il solo avviso di deposito alla casa comunale affisso all'Albo del comune, è prescritta l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata a.r. con l'avviso del deposito al destinatario. Alla luce di tale distinzione, in tema di notificazione degli atti impositivi la giurisprudenza ha affermato che per essere considerata valida la notifica ai sensi dell'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario debbano necessariamente svolgere delle ricerche finalizzate a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio né l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale (così Cass. civ. sez. V, ord. 11.01.2024 n. 1172; Cass. civ. sez. VI, ord. 6765 dell'8.03.2019). Dall'esame della relata di notifica del preavviso di fermo in questione, non risulta espletata un'effettiva completa attività di verifica dell'irreperibilità assoluta, non essendoci menzione dell'attività svolta dal notificatore presso i registri anagrafici. Al contrario, la circostanza che dalla certificazione anagrafica storica di residenza in atti, prodotta dal ricorrente (all. 4), si ricavi che dal 29.07.2013 al 16.03.2016 il ricorrente risultasse residente a [...], conferma che il tentativo di notificazione del 31.07.2014 si dovesse annoverare tra le ipotesi di irreperibilità relativa, per la quale la corretta procedura era quella di cui all'art. 140 c.p.c., e non quella di cui all'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73. Pertanto, alla luce della produzione documentale effettuata ai fini della prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo amministrativo, non può ritenersi valida la notifica di tale atto, che non può essere preso in considerazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Premesso che le richieste di situazione debitoria provenienti dal debitore-contribuente non possono integrare atti interruttivi della prescrizione, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti in contestazione va individuata nella data di notifica della relativa cartella, ossia il
2.07.11, e anche tenendo conto del periodo di complessiva sospensione ex lege di circa 8 mesi, nello specifico dall'1/01/2014 al 15/06/2014 ex art. 1, comma 623 L. 147/2013 e dal 10/10/2014 al
20/12/2014 ex DM 20.10.14, il termine finale quinquennale va individuato nella data del
24.02.2017.
Tale termine rende ultronea la verifica in merito ad atti di interruzione asseritamente notificati in date successive o l'applicazione di ulteriori periodi di sospensione ex lege della prescrizione successivi, con la conseguenza che i crediti di cui alla partita n. C.F._4
T080910160233043620000030/I 36T080910160233043620000030/I contenuta nel ruolo n. 2011/550118 del 19.01.2011 emesso dall' direzione provinciale di Firenze, Controparte_1 notificato con la cartella di pagamento n. 04120110015194187000 devono dichiararsi prescritti;
le somme per contributi IVS proporzionale artigianati, oltre sanzioni e interessi, per un totale di CP_2 euro 2.857,03, non sono pertanto dovute. Va altresì evidenziato, anche ai fini della decisione sulle spese di lite, che l'eccezione di difetto di Contr legittimazione passiva sollevata dall' non è fondata, in quanto risulta che l'iscrizione a ruolo Contr dei contributi previdenziali in contestazione sia stata effettuata dall' soggetto legittimato, a Contr seguito di accertamento e controllo sulla dichiarazione Unico 2008. L' riveste pertanto la qualifica di ente impositore, come evidenziato anche nelle difese dell' , e poiché le CP_2 contestazioni sollevate dal ricorrente riguardano l'asserita decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e la prescrizione dei crediti previdenziali successivamente alla notifica della cartella, non è l' il CP_4 soggetto legittimato passivo del presente procedimento, bensì il soggetto titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (in tal senso Cass. s.u. 7154/22).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi , compresi oneri e sanzioni accessorie, portati dalla cartella di pagamento n. CP_2 04120110015194187000, di cui alla partita n. T080910160233043620000030/I C.F._4
36T080910160233043620000030/I contenuta nel ruolo n. 2011/550118 del 19.01.2011 emesso dall' di Firenze;
Controparte_9
- accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 04120249016511514000, notificata il
20.11.2024, limitatamente ai crediti contributivi , compresi oneri e sanzioni accessorie, CP_2 contenuti nella cartella n. 04120110015194187000, con conseguente inesigibilità dei crediti ivi indicati;
- condanna l , Direzione provinciale di Firenze al pagamento delle spese CP_1 CP_1 processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in CP_2 complessivi euro 900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 11.12.2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 24 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4012/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da nato a [...] l'[...], residente a [...], C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
LÒ RI e PO EP per procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, nella persona dell'avv. Francesco Cavalli;
-Resistente-
in persona del Presidente e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Marco
Fallaci, NE AF e NO RI, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/01/2023 Repertorio n. 37590 Raccolta n.7131; - Resistente – Persona_1
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento ex art. 442 c.p.c. e 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 04120249016511514000, notificata il 20.11.2024, limitatamente ad alcuni tributi di natura previdenziale portati dalla cartella n.
04120110015194187000, asseritamente notificata in data 02.07.2011, nella parte relativa ad un debito per contributi proporzionale artigianati, oltre sanzioni e interessi, per un totale di CP_3 euro 2.857,03, debito generato dall'iscrizione a ruolo n. 2011/550118 del 19.01.2011, limitatamente alla partita n. 36T080910160233043620000030/I. CodiceFiscale_2 Il ricorrente ha riferito di avere chiesto all' la prova della notifica della cartella n. CP_4
04120110015194187000, e di avere ricevuto riscontro, mediante la copia della relata della notifica, eseguita ex art. 140 c.p.c. nella data del 2.07.2011. Ha quindi convenuto in giudizio l' , in qualità Controparte_5 di ente impositore che ha emesso il ruolo impugnato e l' , in qualità di titolare del credito in CP_2 contestazione, di natura previdenziale. Il motivo principale sotteso all'opposizione riguarda la decadenza, in cui sarebbe incorso l' , CP_2 dal termine perentorio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 com. 1 lett. a) d.lgs. 46/99; a detta del ricorrente, trattandosi di contributi relativi a redditi prodotti nel 2007, dichiarati nel 2008, con termine per il versamento al 31.12.09, avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2010, e quindi l'iscrizione a ruolo avvenuta il 19.01.11 sarebbe tardiva, determinando la decadenza e l'inefficacia della cartella contestata. Il ricorrente ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti contestati, per decorrenza del termine quinquennale previsto per legge, maturato tra la notifica della cartella esattoriale di riferimento
(2.07.11) e la notifica dell'intimazione di pagamento (20.11.24), e anche per il decorso della prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “nel merito: annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento ed il ruolo ivi contenuto qui opposti per decadenza del potere;
- sempre nel merito: in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla partita n. 8TZK
T080910160233043620000030/I 36T080910160233043620000030/I contenuta nel ruolo n. C.F._3 2011/550118 del 19.01.2011 emesso dall' direzione provinciale di Firenze Controparte_1 notificato con la cartella di pagamento n. 04120110015194187000 notificata ex art. 140 in data
02.07.2011 (all.2) contenente il ruolo, sono estinti per prescrizione;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari”. Si è costituita in giudizio l , , eccependo Controparte_1 Controparte_6 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'ente impositore che ha emesso il ruolo deve identificarsi nell' soggetto diverso Controparte_7 dall' convenuta in giudizio, soggetto che ha notificato l'intimazione di Controparte_1 Contr Contr pagamento opposta, con conseguente richiesta di estromissione dell' Nel merito l' ribadendo la propria estraneità all'attività di riscossione successiva alla formazione del ruolo, di competenza ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza formulata dal CP_4 ricorrente, in quanto avrebbe dovuto essere avanzata con l'opposizione alla cartella contestata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica;
ha dedotto di avere proceduto alla liquidazione del mod. Unico ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/73, per contributi relativi all'anno d'imposta 2007 e non versati, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25d.P.R. 602/73, ossia notificando la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il 2008, e quindi entro il 31.12.2011. Contr L ha inoltre contestato l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, asserendo che tra la data di notifica della cartella esattoriale e la data di notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe stato notificato ex art. 140 c.p.c. al ricorrente un atto interruttivo della prescrizione, nella specie un preavviso di fermo amministrativo in data 01.08.2014, e che comunque la prescrizione non si sarebbe perfezionata anche in virtù dei periodi di sospensione del decorso disposti ex lege, nella specie: sospensione dal 1.01.14 al 15.06.14 ex art. 1, com. 623 l. 147/13 e dal 10.10.14 al 20.12.14 ex d.m. 20.10.14; sospensione dall'8.03.20 al 31.08.21 a seguito delle norme promulgate Contr durante la pandemia. Inoltre, l' ha evidenziato la presenza di richieste di situazione debitoria provenienti dal contribuente nel 2020 e nel 2022, riscontrate a mezzo pec dall' CP_4 Contr La convenuta ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Cont dichiarare la carenza di legittimazione passiva di o, comunque, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e, comunque, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e CP_4 in diritto”. Si è costituito in giudizio l'ente impositore , contestando l'intervenuta decadenza eccepita dal CP_2 ricorrente, in virtù delle disposizioni introdotte dall'art. 38, com. 12 d.l. 78/10, che escluderebbero l'applicazione dell'art. 25 d.lgs. 46/99 al periodo contributivo in contestazione. L' ha altresì CP_2 evidenziato come l'iscrizione a ruolo dei contributi e l'emissione della cartella contestata fosse di competenza dell'ADE, e non dell' ; che i contributi in contestazione fossero il frutto di un CP_2 accertamento di maggiori redditi relativi alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2007, e conseguentemente la tempestività dell'iscrizione a ruolo dovesse essere verificata in relazione alla data di notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 36 bis d.l. 185/08, convertito in l. 2/09. L' CP_2 ha asserito che, essendo stata liquidata la dichiarazione con irregolarità il 28.12.2009, si debba presumere che l'accertamento sia stato notificato nel 2010, e conseguentemente il termine per l'iscrizione a ruolo scadesse nel 2011, con conseguente regolarità della stessa, precisando che in ogni caso la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.lgs. 46/99 comporterebbe soltanto una decadenza processuale, con conseguente inutilizzabilità del titolo, senza pregiudicare l'esame del merito della pretesa contributiva. Quanto all'eccepita prescrizione, l' ha dedotto che gli atti successivi alla notifica della cartella CP_2 fossero di competenza dell' e ha chiesto che fosse ordinato a tale soggetto la produzione in CP_4 giudizio degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, evidenziando la necessità di tenere conto dei periodi di sospensione della stessa previsti per legge.
Il convenuto ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito CP_2 dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, accertando come dovute le somme indicate nell'intimazione di pagamento opposta, per quanto riguarda la contribuzione con condanna di parte ricorrente al relativo pagamento, oltre sanzioni e CP_2 interessi al saldo. Con vittoria di spese e di compensi professionali”. Contr All'udienza del 10.04.2025, assente la parte il ricorrente e l' si sono riportati ai rispettivi CP_2 atti difensivi.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 24.04.2025, sostituita con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., e con concessione di termine anteriore di dieci giorni per il deposito di note difensive.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. Preliminarmente va esaminata l'eccezione formulata dal ricorrente, il quale ha rilevato la decadenza, in cui sarebbe incorso l' , dal termine perentorio per l'iscrizione a ruolo ai sensi CP_2 dell'art. 25 com. 1 lett. a) d.lgs. 46/99; a detta del ricorrente, trattandosi di contributi relativi a redditi prodotti nel 2007, dichiarati nel 2008, con termine per il versamento al 31.12.09, avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2010, e quindi l'iscrizione a ruolo avvenuta il 19.01.11 sarebbe tardiva, determinando la decadenza e l'inefficacia della cartella contestata limitatamente ai contributi ivi indicati. CP_2
Anzitutto risulta provato (cfr. all. 03 ) e non contestato che i crediti contributivi di cui si CP_2 discute siano stati iscritti a ruolo in virtù di accertamento ex art. 36 bis d.l. 185/08, conv. in l. 2/09,
a seguito dei controlli dell'ADE sul modello Unico 2008 per l'anno d'imposta 2007; da tale premessa discende che la normativa applicabile in relazione all'art. 25 com. 1 d.lgs. 46/99 sia quella disciplinata dalla lettera b), che prevede come termine per l'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, dei contributi o premi dovuti in forza di accertamenti, il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, e non quella di cui alla lettera a), come invocato dal ricorrente. Orbene, benché non si conosca la data di notifica al ricorrente dell'accertamento ex art. 36 bis d.l. 185/08, conv. in l. 2/09, sono certi due dati: la data di liquidazione della dichiarazione con irregolarità, che risulta quella del 28.12.2009 (cfr. all. 03 ), e la data di formazione del ruolo, CP_2 ossia il 19.01.2011 (cfr. all. 2 . Pertanto, si può presumere che la notifica dell'accertamento Pt_1 sia stata eseguita successivamente alla liquidazione del 28.12.09, e quindi nel corso dell'anno 2010; ne consegue che solo se la notifica dell'accertamento fosse intervenuta entro il 18.01.2010, la successiva formazione del ruolo in data 19.01.2011 risulterebbe tardiva, per un solo giorno.
Tuttavia, risulta determinante ai fini dell'esame dell'eccezione la verifica dell'applicabilità dell'art. 25 citato al caso di specie;
come evidenziato nella difesa dell' , l'entrata in vigore di questa CP_2 normativa è stata prorogata a più riprese. Per quello che qui conta, l'art. 38 com. 12 d.l. 78/10, conv. in l. 122/10, ha così disposto: “Le disposizioni contenute nell'art. 25 d.lgs. 26/2/1999 n. 46 non si applicano limitatamente al periodo compreso tra 1/01/10 e 31/12/12, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore”. Un'applicazione di tale disciplina si rinviene in Cass. civ., sez. lav., ord.
8.7.20 n. 14368.
Il caso in esame, in cui il lasso temporale di potenziale decadenza va dal 29.12.09 (data teorica ma impossibile per l'esecuzione materiale della notifica perché coincidente con la liquidazione della dichiarazione con irregolarità) al 18.01.2010 risulta ricadere proprio nel periodo triennale di inefficacia dell'applicazione della disposizione, e quindi non si è verificata l'invocata decadenza. L'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali in contestazione è pertanto infondata, e va rigettata.
Il ricorrente ha poi eccepito la prescrizione dei crediti contestati, per decorrenza del termine quinquennale previsto per legge, maturato tra la notifica della cartella esattoriale di riferimento
(2.07.11) e la notifica dell'intimazione di pagamento (20.11.24), e finanche per il decorso della prescrizione ordinaria decennale. Contr Sul punto l ha replicato che sarebbe stato notificato ex art. 140 c.p.c. al ricorrente come atto interruttivo della prescrizione un preavviso di fermo amministrativo in data 01.08.2014, e che comunque la prescrizione non si sarebbe perfezionata anche in virtù dei periodi di sospensione del decorso disposti ex lege, nella specie: sospensione dal 1.01.14 al 15.06.14 ex art. 1, com. 623 l. 147/13 e dal 10.10.14 al 20.12.14 ex d.m. 20.10.14; sospensione dall'8.03.20 al 31.08.21 a seguito Contr delle norme promulgate durante la pandemia. Inoltre, l' ha evidenziato la presenza di richieste di situazione debitoria provenienti dal contribuente nel 2020 e nel 2022, riscontrate a mezzo pec dall' CP_4 Dall'esame della documentazione allegata dall'ADE, si ricava che il preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto un motociclo, fu notificato al ricorrente, a Firenze in via De'
Vanni 9/A (cfr. all. 4 e 5 ADE).
Esaminando la cartolina con la relata della notifica del preavviso di fermo amministrativo (all. 5
ADE), nella stessa sono riportate alcune diciture manoscritte, con le quali il notificatore ha dichiarato “la persona risulta sconosciuta su cassetta e campanelli, impossibile informarsi”, mentre nel riquadro del modulo denominato “dai registri anagrafici del Comune risulta” non si rinviene alcuna dicitura. Nella relata si rinviene la spunta nell'opzione di deposito in Comune e affissione all'Albo a seguito di constatazione di irreperibilità del destinatario. Il documento allegato al n. 6 dall'ADE è costituito dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune datato 31.07.2014, atti tra i quali è compreso il preavviso di fermo indirizzato al sig. Pt_1 Da tutto ciò si evince che la modalità di notificazione adoperata sia stata quella di cui all'art.60, com. 6e del d.P.R. 600/73, disposizione che prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'Albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. L'ipotesi descritta in tale norma definisce il caso della c.d. irreperibilità assoluta, perché ne costituisce il presupposto l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel comune in cui risulta il domicilio fiscale, che coincide con la residenza anagrafica;
caso diverso è la c.d. irreperibilità relativa, che è disciplinata dall'art. 140 c.p.c., e che presuppone l'irreperibilità temporanea del destinatario o l'incapacità o il rifiuto di ricevere la notifica delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., per la quale, anziché il solo avviso di deposito alla casa comunale affisso all'Albo del comune, è prescritta l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata a.r. con l'avviso del deposito al destinatario. Alla luce di tale distinzione, in tema di notificazione degli atti impositivi la giurisprudenza ha affermato che per essere considerata valida la notifica ai sensi dell'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario debbano necessariamente svolgere delle ricerche finalizzate a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio né l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale (così Cass. civ. sez. V, ord. 11.01.2024 n. 1172; Cass. civ. sez. VI, ord. 6765 dell'8.03.2019). Dall'esame della relata di notifica del preavviso di fermo in questione, non risulta espletata un'effettiva completa attività di verifica dell'irreperibilità assoluta, non essendoci menzione dell'attività svolta dal notificatore presso i registri anagrafici. Al contrario, la circostanza che dalla certificazione anagrafica storica di residenza in atti, prodotta dal ricorrente (all. 4), si ricavi che dal 29.07.2013 al 16.03.2016 il ricorrente risultasse residente a [...], conferma che il tentativo di notificazione del 31.07.2014 si dovesse annoverare tra le ipotesi di irreperibilità relativa, per la quale la corretta procedura era quella di cui all'art. 140 c.p.c., e non quella di cui all'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73. Pertanto, alla luce della produzione documentale effettuata ai fini della prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo amministrativo, non può ritenersi valida la notifica di tale atto, che non può essere preso in considerazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Premesso che le richieste di situazione debitoria provenienti dal debitore-contribuente non possono integrare atti interruttivi della prescrizione, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti in contestazione va individuata nella data di notifica della relativa cartella, ossia il
2.07.11, e anche tenendo conto del periodo di complessiva sospensione ex lege di circa 8 mesi, nello specifico dall'1/01/2014 al 15/06/2014 ex art. 1, comma 623 L. 147/2013 e dal 10/10/2014 al
20/12/2014 ex DM 20.10.14, il termine finale quinquennale va individuato nella data del
24.02.2017.
Tale termine rende ultronea la verifica in merito ad atti di interruzione asseritamente notificati in date successive o l'applicazione di ulteriori periodi di sospensione ex lege della prescrizione successivi, con la conseguenza che i crediti di cui alla partita n. C.F._4
T080910160233043620000030/I 36T080910160233043620000030/I contenuta nel ruolo n. 2011/550118 del 19.01.2011 emesso dall' direzione provinciale di Firenze, Controparte_1 notificato con la cartella di pagamento n. 04120110015194187000 devono dichiararsi prescritti;
le somme per contributi IVS proporzionale artigianati, oltre sanzioni e interessi, per un totale di CP_2 euro 2.857,03, non sono pertanto dovute. Va altresì evidenziato, anche ai fini della decisione sulle spese di lite, che l'eccezione di difetto di Contr legittimazione passiva sollevata dall' non è fondata, in quanto risulta che l'iscrizione a ruolo Contr dei contributi previdenziali in contestazione sia stata effettuata dall' soggetto legittimato, a Contr seguito di accertamento e controllo sulla dichiarazione Unico 2008. L' riveste pertanto la qualifica di ente impositore, come evidenziato anche nelle difese dell' , e poiché le CP_2 contestazioni sollevate dal ricorrente riguardano l'asserita decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e la prescrizione dei crediti previdenziali successivamente alla notifica della cartella, non è l' il CP_4 soggetto legittimato passivo del presente procedimento, bensì il soggetto titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (in tal senso Cass. s.u. 7154/22).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi , compresi oneri e sanzioni accessorie, portati dalla cartella di pagamento n. CP_2 04120110015194187000, di cui alla partita n. T080910160233043620000030/I C.F._4
36T080910160233043620000030/I contenuta nel ruolo n. 2011/550118 del 19.01.2011 emesso dall' di Firenze;
Controparte_9
- accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 04120249016511514000, notificata il
20.11.2024, limitatamente ai crediti contributivi , compresi oneri e sanzioni accessorie, CP_2 contenuti nella cartella n. 04120110015194187000, con conseguente inesigibilità dei crediti ivi indicati;
- condanna l , Direzione provinciale di Firenze al pagamento delle spese CP_1 CP_1 processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in CP_2 complessivi euro 900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 11.12.2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.