Art. 3.
Sono ammessi a far parte del personale di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge - purche' in possesso degli altri requisiti normalmente richiesti - anche gli agenti non di ruolo delle ferrovie, di cui all'art. 1, che rivestono qualifiche diverse da quelle di guarda-barriera ed hanno, inoltre, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiuto almeno due anni di effettivo servizio.
Il passaggio di cui al comma precedente avra' luogo con la qualifica di assunzione che sara' attribuita a ciascun agente dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione, con i criteri di cui all'art. 2.
La qualifica come sopra assegnata e la corrispondente classe di stipendio iniziale avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e coloro che hanno incarichi in assuntoria nelle quattro ferrovie di cui all'art. 1 saranno regolati, dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme vigenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.
Sono ammessi a far parte del personale di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge - purche' in possesso degli altri requisiti normalmente richiesti - anche gli agenti non di ruolo delle ferrovie, di cui all'art. 1, che rivestono qualifiche diverse da quelle di guarda-barriera ed hanno, inoltre, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiuto almeno due anni di effettivo servizio.
Il passaggio di cui al comma precedente avra' luogo con la qualifica di assunzione che sara' attribuita a ciascun agente dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione, con i criteri di cui all'art. 2.
La qualifica come sopra assegnata e la corrispondente classe di stipendio iniziale avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e coloro che hanno incarichi in assuntoria nelle quattro ferrovie di cui all'art. 1 saranno regolati, dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme vigenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.