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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 881/2025
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. NL MU, all'esito dell'udienza odierna, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Tra
, c.f. , difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. VECCHIO ZOSIMA
APPELLANTE
e
, c.f. , difeso dall'avv. GALEOTA CP_1 C.F._1
GIACOMO
APPELLATO
Controparte_2
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, con la difesa e rappresentanza P.IVA_2 in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: come da odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 57/2025, decisa dal Parte_1
Giudice di Pace di Faenza, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierno appellato, veniva annullata la cartella di pagamento 00820240003291123000, relativa a sanzioni amministrative comminate a seguito della violazione di norme sulla circolazione stradale di spettanza della . Controparte_2
Di seguito si riporta la concisa motivazione della sentenza impugnata: “la solidarietà se non accompagnata dal beneficio della preventiva escussione è un'alternatività di obbligati. Il creditore può chiedere di adempiere ad uno o ad un altro. Non può, però 1 chiedere di adempiere ad uno e all'altro. Nel caso di specie invece la richiesta è stata congiunta. Per altro la società ha ammesso al passivo del fallimento in privilegio il credito, quindi è molto probabile che l riscuoterà il credito, se Parte_1 non riuscirà si rivolgerà al privato, ma solo dopo. Il ricorso va accolto, le spese seguono la soccombenza.”.
L'appello si fonda sul seguente motivo: “erroneità della sentenza gravata d'appello nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che l non Controparte_3 avrebbe potuto chiedere il pagamento dell'importo di cui alla cartella di pagamento impugnata sia al debitore principale sia al soggetto coobbligato in solido ma soltanto a uno dei due soggetti (sulla base della ritenuta “alternatività di obbligati”).”, dal momento che, al contrario, la solidarietà dal lato passivo comporta la facoltà per il creditore di chiedere l'adempimento integrale a ciascuno dei coobbligati in solido.
Consequenzialmente, l'appellante chiede riformarsi anche il capo di condanna alle spese di lite e la restituzione delle somme medio tempore corrisposte in quel capo di condanna.
Si è costituito l'appellante resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della Controparte_2 sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione svolta, nella parte in cui possa qualificarsi come recuperatoria, per tardività con conferma degli atti presupposti.
L'appello principale è fondato.
L'art. 1292 c.c. stabilisce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera tutti gli atti.
Quindi, il creditore può chiedere l'adempimento integrale a ciascuno dei coobligati in solido, e soltanto laddove sia previsto il beneficium excussionis egli ha l'onere della preventiva escussione del patrimonio di uno dei coobbligati.
Nel caso di specie, è incontestato che non fosse previsto, né per legge né per convenzione, detto beneficio, sicché il creditore poteva richiedere l'adempimento dell'intero a ciascuno, e quindi anche cumulativamente, poiché soltanto l'adempimento, integrale o parziale, da parte di uno degli obbligati determina l'estinzione, totale o parziale (in tal caso nella misura corrispondente al pagamento), dell'obbligazione; adempimento dell'altro coobbligato che si configura come fatto modificativo (se parziale) o estintivo (se integrale) dell'obbligazione, e che, come tale, va allegato e provato dal debitore coobbligato.
Quindi, la circostanza che il creditore si sia insinuato nel fallimento della società debitrice coobligata non esclude affatto la facoltà di chiedere l'adempimento anche all'altro debitore coobbligato.
2 Soltanto nel momento in cui dovesse intervenire il pagamento da parte del coobbligato fallito questi potrà eccepire l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione, scongiurando così la paventata (dall'appellato) “duplicazione del credito”.
Nel caso in cui, poi, l'appellato dovesse pagare anche per la parte di spettanza del coobbligato fallito, il suo diritto nei confronti dell'altro coobbligato non sarebbe affatto frustrato perché egli si surrogherebbe all ai sensi dell'art. 1203 Parte_1
n. 3 c.c. e il credito sarebbe assistito dai medesimi privilegi, determinando la surrogazione una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Il giudice di primo grado ha perciò errato nel ritenere che l non Parte_1 potesse chiedere l'adempimento anche all'odierno appellato.
Posto che gli altri motivi di ricorso, non esaminati dal giudice di primo grado, non sono stati riproposti in questo grado del giudizio, essi devono intendersi rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c., a mente del quale “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Da ciò discende la carenza di interesse all'appello incidentale della , il cui CP_2 interesse discendeva dalla proposizione di motivi relativi al merito della contestazione (difetto di prova della condotta contestata e nullità del verbale per omesso accertamento dell'alterazione del cronotachigrafo).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla
. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi del giudizio.
Quindi, l'appellato va condannato alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo nei confronti dell'appellante, con compensazione delle spese tra appellato e appellante incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, accerta l'esistenza del credito di cui alla cartella di pagamento n. 00820240003291123000 nei confronti di correttamente emessa nei suoi confronti;
CP_1
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale della;
CP_2
c) condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, liquidate in € 1.701, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il presente grado, oltre € 913 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il primo grado;
3 d) compensa le spese tra le altre parti.
Si comunichi.
23/10/2025
4
Il Giudice
NL MU
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. NL MU, all'esito dell'udienza odierna, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Tra
, c.f. , difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. VECCHIO ZOSIMA
APPELLANTE
e
, c.f. , difeso dall'avv. GALEOTA CP_1 C.F._1
GIACOMO
APPELLATO
Controparte_2
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, con la difesa e rappresentanza P.IVA_2 in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: come da odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 57/2025, decisa dal Parte_1
Giudice di Pace di Faenza, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierno appellato, veniva annullata la cartella di pagamento 00820240003291123000, relativa a sanzioni amministrative comminate a seguito della violazione di norme sulla circolazione stradale di spettanza della . Controparte_2
Di seguito si riporta la concisa motivazione della sentenza impugnata: “la solidarietà se non accompagnata dal beneficio della preventiva escussione è un'alternatività di obbligati. Il creditore può chiedere di adempiere ad uno o ad un altro. Non può, però 1 chiedere di adempiere ad uno e all'altro. Nel caso di specie invece la richiesta è stata congiunta. Per altro la società ha ammesso al passivo del fallimento in privilegio il credito, quindi è molto probabile che l riscuoterà il credito, se Parte_1 non riuscirà si rivolgerà al privato, ma solo dopo. Il ricorso va accolto, le spese seguono la soccombenza.”.
L'appello si fonda sul seguente motivo: “erroneità della sentenza gravata d'appello nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che l non Controparte_3 avrebbe potuto chiedere il pagamento dell'importo di cui alla cartella di pagamento impugnata sia al debitore principale sia al soggetto coobbligato in solido ma soltanto a uno dei due soggetti (sulla base della ritenuta “alternatività di obbligati”).”, dal momento che, al contrario, la solidarietà dal lato passivo comporta la facoltà per il creditore di chiedere l'adempimento integrale a ciascuno dei coobbligati in solido.
Consequenzialmente, l'appellante chiede riformarsi anche il capo di condanna alle spese di lite e la restituzione delle somme medio tempore corrisposte in quel capo di condanna.
Si è costituito l'appellante resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della Controparte_2 sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione svolta, nella parte in cui possa qualificarsi come recuperatoria, per tardività con conferma degli atti presupposti.
L'appello principale è fondato.
L'art. 1292 c.c. stabilisce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera tutti gli atti.
Quindi, il creditore può chiedere l'adempimento integrale a ciascuno dei coobligati in solido, e soltanto laddove sia previsto il beneficium excussionis egli ha l'onere della preventiva escussione del patrimonio di uno dei coobbligati.
Nel caso di specie, è incontestato che non fosse previsto, né per legge né per convenzione, detto beneficio, sicché il creditore poteva richiedere l'adempimento dell'intero a ciascuno, e quindi anche cumulativamente, poiché soltanto l'adempimento, integrale o parziale, da parte di uno degli obbligati determina l'estinzione, totale o parziale (in tal caso nella misura corrispondente al pagamento), dell'obbligazione; adempimento dell'altro coobbligato che si configura come fatto modificativo (se parziale) o estintivo (se integrale) dell'obbligazione, e che, come tale, va allegato e provato dal debitore coobbligato.
Quindi, la circostanza che il creditore si sia insinuato nel fallimento della società debitrice coobligata non esclude affatto la facoltà di chiedere l'adempimento anche all'altro debitore coobbligato.
2 Soltanto nel momento in cui dovesse intervenire il pagamento da parte del coobbligato fallito questi potrà eccepire l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione, scongiurando così la paventata (dall'appellato) “duplicazione del credito”.
Nel caso in cui, poi, l'appellato dovesse pagare anche per la parte di spettanza del coobbligato fallito, il suo diritto nei confronti dell'altro coobbligato non sarebbe affatto frustrato perché egli si surrogherebbe all ai sensi dell'art. 1203 Parte_1
n. 3 c.c. e il credito sarebbe assistito dai medesimi privilegi, determinando la surrogazione una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Il giudice di primo grado ha perciò errato nel ritenere che l non Parte_1 potesse chiedere l'adempimento anche all'odierno appellato.
Posto che gli altri motivi di ricorso, non esaminati dal giudice di primo grado, non sono stati riproposti in questo grado del giudizio, essi devono intendersi rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c., a mente del quale “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Da ciò discende la carenza di interesse all'appello incidentale della , il cui CP_2 interesse discendeva dalla proposizione di motivi relativi al merito della contestazione (difetto di prova della condotta contestata e nullità del verbale per omesso accertamento dell'alterazione del cronotachigrafo).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla
. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi del giudizio.
Quindi, l'appellato va condannato alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo nei confronti dell'appellante, con compensazione delle spese tra appellato e appellante incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, accerta l'esistenza del credito di cui alla cartella di pagamento n. 00820240003291123000 nei confronti di correttamente emessa nei suoi confronti;
CP_1
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale della;
CP_2
c) condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, liquidate in € 1.701, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il presente grado, oltre € 913 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il primo grado;
3 d) compensa le spese tra le altre parti.
Si comunichi.
23/10/2025
4
Il Giudice
NL MU