TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3076 / 2024
Il giudice VA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3076 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LI GIOACCHINO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AZZARO LOREDANA, giusta procura in atti,
-resistente- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
IV LI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006796122/000, notificata in data 27.9.24, dell'importo complessivo di euro 5.291,29, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59120180002023208000 di euro 673,87 e n. 59120220000488834000 per euro
4.417,87, relativi a contributi IVS per l'anno 2017 e 2020; eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la prescrizione delle pretese.
Con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' chiedendo di dichiarare, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva di per tutte quelle eccezioni che attengono al merito;
nel CP_3
merito, di dichiarare legittimo l'operato, con rigetto del ricorso.
Si costituiva l'ente previdenziale, deducendo la corretta notifica degli ava e argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
La Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che : “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-
ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire
all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione
del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali
della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato
possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il
ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi
altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella
esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie
previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a
sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Inoltre, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99: “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi,
individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto di intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 59120180002023208000 di euro 673,87 risulta notificato il 11.02.2019, con atto preso dalla moglie;
tale notifica deve ritenersi correttamente effettuata.
Invece, per l'avviso di addebito n. 59120220000488834000, è stata prodotta cartolina da cui si evince il numero della raccomandata inviata nonché una compiuta giacenza il 3.09.2022.
Tuttavia è noto che “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità
relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che
prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto
dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto
dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di
persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi
dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella
sfera di conoscibilità del destinatario”(cfr. Cass. ord. n. 25351/2020); nel caso di specie, nessun avviso di ricevimento è stato prodotto.
Pertanto, tale notifica non può dirsi correttamente perfezionata.
Occorre valutare se è maturato successivamente il termine prescrizionale.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' previdenziale mediante l'iscrizione nei CP_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile.
Ai fini interruttivi della prescrizione, l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica di due avvisi di intimazione: l'avviso di intimazione n. 29120239004380260000 in data
15.04.2024 nonché l'avviso di intimazione n. 29120249006796122/000, notificato in data
27.9.24.
Tali interruzioni risultano valide, anche in ragione del fatto che il decorso del termine quinquennale è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19. Per le ragioni suesposte, il ricorso va parzialmente accolto, con annullamento dell'intimazione impugnata in riferimento all'avviso di addebito n. 59120220000488834000.
Spese compensate.
Si pongono le spese di lite di parte ricorrente a carico dell'erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso, con annullamento dell'intimazione impugnata in riferimento all'avviso di addebito n. 59120220000488834000;
spese di lite compensate;
pone le spese di lite di parte ricorrente a carico dell'Erario e liquidate come da separato decreto.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 3076 / 2024
Il giudice VA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3076 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LI GIOACCHINO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AZZARO LOREDANA, giusta procura in atti,
-resistente- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
IV LI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006796122/000, notificata in data 27.9.24, dell'importo complessivo di euro 5.291,29, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59120180002023208000 di euro 673,87 e n. 59120220000488834000 per euro
4.417,87, relativi a contributi IVS per l'anno 2017 e 2020; eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 e la prescrizione delle pretese.
Con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' chiedendo di dichiarare, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva di per tutte quelle eccezioni che attengono al merito;
nel CP_3
merito, di dichiarare legittimo l'operato, con rigetto del ricorso.
Si costituiva l'ente previdenziale, deducendo la corretta notifica degli ava e argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
La Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che : “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-
ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire
all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione
del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali
della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato
possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il
ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi
altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella
esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie
previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a
sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Inoltre, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99: “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi,
individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto di intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 59120180002023208000 di euro 673,87 risulta notificato il 11.02.2019, con atto preso dalla moglie;
tale notifica deve ritenersi correttamente effettuata.
Invece, per l'avviso di addebito n. 59120220000488834000, è stata prodotta cartolina da cui si evince il numero della raccomandata inviata nonché una compiuta giacenza il 3.09.2022.
Tuttavia è noto che “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità
relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che
prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto
dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto
dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di
persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi
dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella
sfera di conoscibilità del destinatario”(cfr. Cass. ord. n. 25351/2020); nel caso di specie, nessun avviso di ricevimento è stato prodotto.
Pertanto, tale notifica non può dirsi correttamente perfezionata.
Occorre valutare se è maturato successivamente il termine prescrizionale.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' previdenziale mediante l'iscrizione nei CP_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile.
Ai fini interruttivi della prescrizione, l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica di due avvisi di intimazione: l'avviso di intimazione n. 29120239004380260000 in data
15.04.2024 nonché l'avviso di intimazione n. 29120249006796122/000, notificato in data
27.9.24.
Tali interruzioni risultano valide, anche in ragione del fatto che il decorso del termine quinquennale è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19. Per le ragioni suesposte, il ricorso va parzialmente accolto, con annullamento dell'intimazione impugnata in riferimento all'avviso di addebito n. 59120220000488834000.
Spese compensate.
Si pongono le spese di lite di parte ricorrente a carico dell'erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso, con annullamento dell'intimazione impugnata in riferimento all'avviso di addebito n. 59120220000488834000;
spese di lite compensate;
pone le spese di lite di parte ricorrente a carico dell'Erario e liquidate come da separato decreto.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di SA