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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 092202590000052636 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1, e ivi residente in in Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, difeso e rappresentato, come da procura allegata al presente atto dal Avv. dott. Difensore_1, dottore commercialista (codice fiscale CF_Difensore_1) , presso lo studio del quale, sito in Indirizzo_2 SI , Email_1, eleggeva domicilio, proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 09220259000052636000 , notificata l'11/03/2025, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 per il recupero dei carichi tributari iscritti a ruolo da
Enti impositori diversi e riportati dalle 2 (due) presupposte cartelle esattoriali di seguito elencate:
1. n. 09220190009555130000 (all. n. 2),
2. n. 09220190010035086000 (all. n. 3).
L'importo complessivamente intimato ammonta ad € 7.898,79. Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i motivi che seguono:
1) in via pregiudiziale, nullità dell'atto opposto per violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art.
9-bis Legge n. 212/2000;
2) ancora in via pregiudiziale, la violazione del principio di competenza territoriale da parte dell'ADER di
Potenza;
3) in via principale, l'omessa notifica delle presupposte cartelle;
4) l'intervenuta prescrizione dei crediti contestati.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 22/10/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale Basilicata – confutava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità
e correttezza del proprio agire. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente con collegamento da remoto, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per violazione del principio di litispendenza stabilito dall'art. 39 c.p.c. Come correttamente riportato dall'Agente della Riscossione il ricorrente aveva già proposto opposizione per contestare i medesimi atti, e per le stesse ragioni, innanzi al Giudice tributario. Compulsando la documentazione versata in atti del giudizio, si rileva che:
- con ricorso incardinato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza – RGR n. 60/2023 –
(all. n. 4), l'opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09220229001887825000 unitamente alle
4 (quattro) sottostanti cartelle di pagamento, tra le quali risultano comprese anche 2 (due) oggetto del giudizio in esame;
la causa si è conclusa con sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione, n. 489/2023 depositata il 12/10/2023 (all. n.5), che riporta l'annullamento delle cartelle n. 0922019000242262000 e n. 09220190005761336000 e la validità delle restanti cartelle n. 09220190009555130000 e n.
09220190010035086000 (sottostanti all'intimazione qui opposta); - con successivo atto d'appello notificato il 15/03/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la predetta sentenza ed iscritto il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata al numero RGA n. 85/2024
(all. n. 6); a seguire, l'Agente formulava proprio atto di controdeduzioni ed appello incidentale per la riforma della prima decisione relativamente alle 2 cartelle annullate. Il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto dell'appello del contribuente e accoglimento dell'appello incidentale dell'ADER, n. 146/2025 depositata il
23/06/2025 (all. n. 7). A norma dell'art. 39, co. 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Con ordinanza n. 2144 del 30 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del petitum, inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di causa petendi, ossia del fatto costitutivo della domanda.
Alla luce di quanto suesposto, la Corte l'inammissibilità del ricorso proposto avverso le 2 (due) cartelle di pagamento (n. 09220190009555130000 e n. 09220190010035086000) impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259000052636000, in ossequio al principio di litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c.
Per quanto sopra rappresentato il ricorso è dichiarato inammissibile.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di procedura, liquidate nella misura di euro
300,00 (euro trecento/00) complessivi a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione Basilicata. Potenza,
03/02/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 092202590000052636 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1, e ivi residente in in Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, difeso e rappresentato, come da procura allegata al presente atto dal Avv. dott. Difensore_1, dottore commercialista (codice fiscale CF_Difensore_1) , presso lo studio del quale, sito in Indirizzo_2 SI , Email_1, eleggeva domicilio, proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 09220259000052636000 , notificata l'11/03/2025, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 per il recupero dei carichi tributari iscritti a ruolo da
Enti impositori diversi e riportati dalle 2 (due) presupposte cartelle esattoriali di seguito elencate:
1. n. 09220190009555130000 (all. n. 2),
2. n. 09220190010035086000 (all. n. 3).
L'importo complessivamente intimato ammonta ad € 7.898,79. Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i motivi che seguono:
1) in via pregiudiziale, nullità dell'atto opposto per violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art.
9-bis Legge n. 212/2000;
2) ancora in via pregiudiziale, la violazione del principio di competenza territoriale da parte dell'ADER di
Potenza;
3) in via principale, l'omessa notifica delle presupposte cartelle;
4) l'intervenuta prescrizione dei crediti contestati.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 22/10/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale Basilicata – confutava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità
e correttezza del proprio agire. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente con collegamento da remoto, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per violazione del principio di litispendenza stabilito dall'art. 39 c.p.c. Come correttamente riportato dall'Agente della Riscossione il ricorrente aveva già proposto opposizione per contestare i medesimi atti, e per le stesse ragioni, innanzi al Giudice tributario. Compulsando la documentazione versata in atti del giudizio, si rileva che:
- con ricorso incardinato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza – RGR n. 60/2023 –
(all. n. 4), l'opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09220229001887825000 unitamente alle
4 (quattro) sottostanti cartelle di pagamento, tra le quali risultano comprese anche 2 (due) oggetto del giudizio in esame;
la causa si è conclusa con sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione, n. 489/2023 depositata il 12/10/2023 (all. n.5), che riporta l'annullamento delle cartelle n. 0922019000242262000 e n. 09220190005761336000 e la validità delle restanti cartelle n. 09220190009555130000 e n.
09220190010035086000 (sottostanti all'intimazione qui opposta); - con successivo atto d'appello notificato il 15/03/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la predetta sentenza ed iscritto il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata al numero RGA n. 85/2024
(all. n. 6); a seguire, l'Agente formulava proprio atto di controdeduzioni ed appello incidentale per la riforma della prima decisione relativamente alle 2 cartelle annullate. Il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto dell'appello del contribuente e accoglimento dell'appello incidentale dell'ADER, n. 146/2025 depositata il
23/06/2025 (all. n. 7). A norma dell'art. 39, co. 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Con ordinanza n. 2144 del 30 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del petitum, inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di causa petendi, ossia del fatto costitutivo della domanda.
Alla luce di quanto suesposto, la Corte l'inammissibilità del ricorso proposto avverso le 2 (due) cartelle di pagamento (n. 09220190009555130000 e n. 09220190010035086000) impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259000052636000, in ossequio al principio di litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c.
Per quanto sopra rappresentato il ricorso è dichiarato inammissibile.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di procedura, liquidate nella misura di euro
300,00 (euro trecento/00) complessivi a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione Basilicata. Potenza,
03/02/2026