Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di litispendenza, dato che il ricorrente aveva già proposto opposizione per gli stessi atti e per le stesse ragioni innanzi allo stesso giudice.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di competenza territoriale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di litispendenza.

  • Inammissibile
    Omessa notifica delle presupposte cartelle

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di litispendenza.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione dei crediti contestati

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di litispendenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 47
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo