CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
Massime • 1
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto, anche in tal caso, si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, una situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei "casi analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2023, n. 37636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37636 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE COMPOSIZIONE COLLEGIALE nei confronti di: TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE COMPOSIZIONE MONOCRATICA con l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il PG si riporta alle conclusioni già trasmesse, ribadendo la competenza del Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. udito il difensore L'avv. CROCE PAOLA si riporta alla memoria depositata. L'avv. MORINI ROBERTO si riporta alla memoria depositata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37636 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/04/2023 Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'attribuzione del procedimento al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 27 gennaio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa MA CA ET, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4988/15 R.G. N.R. e al n. 2960/15 R.G. G.I.P., disponeva il giudizio davanti al Tribunale di Santa MA CA ET, in composizione monocratica, nei confronti di US AP, IO CC, UR OR, IA Di Lillo, LE PO, NO LL, NZ ON, AN AP, SS LA, TA CA, RG IA, in ordine ai reati complessivamente rubricati ai numeri da "1" a "40", per ciascuno degli imputati nei limiti delle rispettive contestazioni. 2. Con provvedimento del 9 settembre 2021, Il Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica dichiarava il proprio difetto di attribuzione, in favore del Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale, in relazione a tutti i reati predetti, osservando che fra di essi ve n'era uno, rubricato al n. "14", per il quale era prevista tale attribuzione, e che tutti gli altri erano connessi a quello evidenziato. 3. Il Presidente del Tribunale assegnava il processo al giudice collegiale. 4. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale dichiarava il proprio difetto di attribuzione in ordine ai reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40", e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di attribuzione in relazione a tali reati. 5. Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato memoria con la quale ha chiesto, come sopra già ricordato, l'attribuzione del processo al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. 6. La difesa degli imputati NZ ON e AN AP, ai quali sono contestati rispettivamente i reati di cui ai capi "32" e "33" dell'imputazione, t ha depositato memoria con la quale chiede l'attribuzione del processo al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La trattazione del caso, al fine della risoluzione del conflitto, rende opportuno il richiamo di alcune norme regolatrici dell'attribuzione della cognizione dei reati fra giudice collegiale e giudice monocratico, tenendo presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il conflitto di competenza fra il tribunale in composizione monocratica e il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., conflitto la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 45247 del 22/10/2003, Rv. 226819 - 01). 1.1. L'art. 33-bis e l'art. 33-ter cod. proc. pen. stabiliscono, rispettivamente, quali reati sono attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e quali alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. 1.2. L'art. 33-quater cod. proc. pen. dispone che, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. 1.3. L'art. 12 cod. proc. pen. stabilisce che si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. 2. Nel caso concreto ora in esame, occorre distinguere fra i vari reati contestati. 2.1. È pacifico che quello di cui al capo "14" dell'imputazione è attribuito alla cognizione del giudice collegiale in base all'art. 33-bis cod. proc. pen. e quindi, in concreto, alla cognizione del Tribunale di Santa MA CA ET in tale composizione. 2.2. È pacifico, inoltre, che, in quanto connessi al predetto reato di cui al capo "14", sono attribuiti alla cognizione del Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale, in applicazione dell'art. 33-quater cod. proc. pen., anche gli altri reati per i quali il giudice in composizione collegiale non ha sollevato conflitto. 2.3. Per gli ulteriori reati contestati, invece, deve affermarsi l'attribuzione della cognizione al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica. Da un lato, infatti, essi rientrano fra quelli per i quali la composizione monocratica è prevista dall'art. 33-ter cod. proc. pen. Dall'altro lato, non emerge, dall'esame del decreto c:he ha disposto il giudizio, né da alcun altro atto, che sussista, fra tali reati e quelli attribuiti al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale, una qualsiasi ragione di connessione che possa rendere operativa l'attribuzione al giudice collegiale in virtù dell'art. 33-quater cod. proc. pen. 3. In conclusione, nel risolvere il conflitto proposto, va attribuita al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica la cognizione dei reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40". A detto giudice gli atti devono essere trasmessi perché proceda in ordine a tali reati. Resta ferma, in mancanza di conflitto, l'attribuzione al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale della cognizione su tutti gli altri reati contestati.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara l'attribuzione al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica della cognizione dei reati di cui ai capi da 1 a 8, 15 e da 23 a 40 e dispone trasmettersi gli atti a detto giudice. Così deciso in Roma, 7 aprile 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il PG si riporta alle conclusioni già trasmesse, ribadendo la competenza del Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. udito il difensore L'avv. CROCE PAOLA si riporta alla memoria depositata. L'avv. MORINI ROBERTO si riporta alla memoria depositata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37636 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/04/2023 Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'attribuzione del procedimento al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 27 gennaio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa MA CA ET, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4988/15 R.G. N.R. e al n. 2960/15 R.G. G.I.P., disponeva il giudizio davanti al Tribunale di Santa MA CA ET, in composizione monocratica, nei confronti di US AP, IO CC, UR OR, IA Di Lillo, LE PO, NO LL, NZ ON, AN AP, SS LA, TA CA, RG IA, in ordine ai reati complessivamente rubricati ai numeri da "1" a "40", per ciascuno degli imputati nei limiti delle rispettive contestazioni. 2. Con provvedimento del 9 settembre 2021, Il Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica dichiarava il proprio difetto di attribuzione, in favore del Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale, in relazione a tutti i reati predetti, osservando che fra di essi ve n'era uno, rubricato al n. "14", per il quale era prevista tale attribuzione, e che tutti gli altri erano connessi a quello evidenziato. 3. Il Presidente del Tribunale assegnava il processo al giudice collegiale. 4. Con ordinanza del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale dichiarava il proprio difetto di attribuzione in ordine ai reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40", e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di attribuzione in relazione a tali reati. 5. Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato memoria con la quale ha chiesto, come sopra già ricordato, l'attribuzione del processo al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. 6. La difesa degli imputati NZ ON e AN AP, ai quali sono contestati rispettivamente i reati di cui ai capi "32" e "33" dell'imputazione, t ha depositato memoria con la quale chiede l'attribuzione del processo al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La trattazione del caso, al fine della risoluzione del conflitto, rende opportuno il richiamo di alcune norme regolatrici dell'attribuzione della cognizione dei reati fra giudice collegiale e giudice monocratico, tenendo presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il conflitto di competenza fra il tribunale in composizione monocratica e il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., conflitto la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 45247 del 22/10/2003, Rv. 226819 - 01). 1.1. L'art. 33-bis e l'art. 33-ter cod. proc. pen. stabiliscono, rispettivamente, quali reati sono attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e quali alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. 1.2. L'art. 33-quater cod. proc. pen. dispone che, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. 1.3. L'art. 12 cod. proc. pen. stabilisce che si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. 2. Nel caso concreto ora in esame, occorre distinguere fra i vari reati contestati. 2.1. È pacifico che quello di cui al capo "14" dell'imputazione è attribuito alla cognizione del giudice collegiale in base all'art. 33-bis cod. proc. pen. e quindi, in concreto, alla cognizione del Tribunale di Santa MA CA ET in tale composizione. 2.2. È pacifico, inoltre, che, in quanto connessi al predetto reato di cui al capo "14", sono attribuiti alla cognizione del Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale, in applicazione dell'art. 33-quater cod. proc. pen., anche gli altri reati per i quali il giudice in composizione collegiale non ha sollevato conflitto. 2.3. Per gli ulteriori reati contestati, invece, deve affermarsi l'attribuzione della cognizione al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica. Da un lato, infatti, essi rientrano fra quelli per i quali la composizione monocratica è prevista dall'art. 33-ter cod. proc. pen. Dall'altro lato, non emerge, dall'esame del decreto c:he ha disposto il giudizio, né da alcun altro atto, che sussista, fra tali reati e quelli attribuiti al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale, una qualsiasi ragione di connessione che possa rendere operativa l'attribuzione al giudice collegiale in virtù dell'art. 33-quater cod. proc. pen. 3. In conclusione, nel risolvere il conflitto proposto, va attribuita al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica la cognizione dei reati di cui ai capi da "1" a "8", al capo "15" e ai capi da "23" a "40". A detto giudice gli atti devono essere trasmessi perché proceda in ordine a tali reati. Resta ferma, in mancanza di conflitto, l'attribuzione al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione collegiale della cognizione su tutti gli altri reati contestati.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara l'attribuzione al Tribunale di Santa MA CA ET in composizione monocratica della cognizione dei reati di cui ai capi da 1 a 8, 15 e da 23 a 40 e dispone trasmettersi gli atti a detto giudice. Così deciso in Roma, 7 aprile 2023.