CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29206 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL ED, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE IC, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna di ED UL per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), perché, in luogo pubblico e in presenza di più persone, offendeva l'onore e prestigio degli ufficiali agenti di ki1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29206 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 20/06/2024 polizia ferroviaria che erano intervenuti per invitarlo ad esibire un documento d'identità, rivolgendosi a loro con frasi offensive e, poi, per guadagnarsi la fuga, opponeva resistenza mediante violenza, strattonando e spintonando i due operatori e provocando loro lesioni guaribili in due giorni. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, deducendo, per il tramite dell'Avv. Cristiano Solinas, tre motivi di ricorso. 2.1. Errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione anche sub specie di travisamento della prova. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, l'imputato, dopo aver abbandonato il treno, non fuggiva correndo, ma si dirigeva verso l'uscita della stazione ferroviaria a passo svelto. Come riportato nella sentenza di primo grado, dopo essere stato seguito e agevolmente raggiunto dagli agenti, e dopo che gli fu richiesto di esibire un documento d'identità, aveva, ad un tratto, estratto dal portafoglio la sua carta d'identità, gettandola per terra e così, seppur con modalità certamente inopportune e censurabili, aveva ottemperato alla richiesta degli agenti: senza trascurare che, avendo "consegnato" la sua carta d'identità, è difficilmente ipotizzabile che volesse darsi alla fuga. D'altronde, l'imputato non aveva nulla da temere, come confermato dal fatto che nella sentenza di primo grado si precisava che i militari, una volta in ufficio, avevano proceduto alla sua compiuta identificazione verificando che soggiornava regolarmente nel territorio dello Stato. Tali circostanze dimostrano come la complessiva condotta del prevenuto non fosse finalizzata a sottrarsi al controllo della polizia ma - considerato che l'imputato aveva fretta perché doveva raggiungere la Caritas per mangiare — piuttosto connotata come una reazione di rabbia e disappunto. Difetterebbero, quindi, gli estremi del delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale. 2.2. Errata applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.). Posto che non esistono più ipotesi di recidiva obbligatoria, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ritenere la recidiva, i giudici devono avere riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui i precedenti sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti ed al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado della colpevolezza. 2 In particolare, con riferimento ai precedenti penali che hanno determinato la contestazione della recidiva è necessario verificare il rapporto esistente tra la precedente condanna e quella per cui si procede al fine di stabilire se quest'ultima si espressione della persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto. Nel caso concreto, ad eccezione di un solo precedente specifico riportato per fatti commessi nel 2017, le altre iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale riguardano reati di tutt'altra specie ed indole, e sono quindi per loro natura inidonee a fondare il giudizio di qualificata capacità criminale pericolosità sociale sotteso al riconoscimento della recidiva, oltre che relative a fatti commessi in tempi lontani, mentre medio tempore l'imputato ha sempre mantenuto una condotta esente da censure penali. Nella sentenza impugnata manca, invece, ogni motivazione sulla sintomaticità dei precedenti della maggiore pericolosità o colpevolezza del reo, anche in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive in cui fu realizzato il reato. 2.3. Errata applicazione della legge penale in relazione alle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione. La Corte d'appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per non avere l'appellante neppure indicato le ragioni in forza delle quali optare per il beneficio. Tale motivazione ha come presupposto il denunciato travisamento dei fatti;
dalle emergenze processuali risulta che la gravità di questi ultimi va ridimensionata. Inoltre, l'imputato ha mantenuto durante l'intero corso del processo una condotta tesa esclusivamente a dimostrare la reale portata dei fatti, senza mai palesare animosità verso i suoi accusatori. Egli è, ancora, soggetto privo di particolare capacità criminale. Né avrebbe potuto attribuirsi rilievo ai suoi precedenti penali, non ostando essi in maniera assoluta al riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui funzione consiste nell'adeguare la pena concretamente irrogata alla peculiarità del caso concreto. 3. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3 Sebbene vi si eccepisca formalmente vizio di motivazione e travisamento della prova, sollecita una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità, riproponendo oltretutto deduzioni cui la Corte d'appello aveva già replicato in modo completo, logico e non contraddittorio. In particolare, nella sentenza impugnata si è precisato - conformemente all'insegnamento di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376) - come la condotta del divincolarsi integri la tipicità del 337 cod. pen. quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto neutralizzarne l'azione e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga: ciò che era appunto avvenuto nel caso di specie. Si è anche aggiunto che la ricostruzione difensiva non esclude affatto la configurabilità della resistenza, posto che la necessità di andare a pranzo presso la "Caritas", addotta dall'imputato, lungi dal giustificarne l'impeto rabbioso, conferma come egli avesse intenzione di sottrarsi al controllo. Dal che la dimostrazione del dolo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Vero è che la mancata esclusione della recidiva contestata era stata dedotta in appello, con argomentazione identica a quella in precedenza riassunta. È parimenti indubbio che, essendo la recidiva sempre facoltativa, i Giudici di merito sono tenuti a motivarne la sussistenza, spiegando per quale ragione la presenza di precedenti esprima quel giudizio di maggior colpevolezza e pericolosità sociale da cui discendono le conseguenze giuridiche del suo riconoscimento. Tuttavia, sebbene la Corte d'appello abbia sul punto taciuto, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica, tenuto conto della personalità dell'imputato e del numero e della natura dei precedenti, anche specifici per entrambi i delitti oggetto dell'odierna contestazione, attestati dal certificato del casellario giudiziale acquisito in atti, che portano il riconoscere i fatti valutandi come espressione di una maggiore attitudine a delinquere e, dunque, di una più accentuata colpevolezza e pericolosità: aveva, cioè, reso una motivazione compiuta che deve ritenersi - come osservato nella requisitoria del Procuratore Generale - richiamata, seppur implicitamente, ed a fronte della quale le deduzioni generiche difensive, appaiono, comunque, manifestamente infondate (con la conseguenza che il silenzio dei Giudici di appello non vizierebbe la motivazione del provvedimento impugnato. Ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 4 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato, essendo, oltre che reiterativo, persistentemente generico. Premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), ad analogo rilievo i Giudici di appello hanno, infatti, già replicato - sebbene in modo sintetico - negando la presenza di elementi valutabili in favore dell'imputato, non avendo questi neppure indicato le ragioni in forza delle quali optare per il beneficio, e non essendosi all'uopo ritenuto sufficiente il riferimento ad un comportamento processuale - quello del UL, appunto - «non connotato da elementi peculiari che ne consentano di valorizzare la valorizzazione fini richiesti». 4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/06/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE IC, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la condanna di ED UL per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), perché, in luogo pubblico e in presenza di più persone, offendeva l'onore e prestigio degli ufficiali agenti di ki1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29206 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 20/06/2024 polizia ferroviaria che erano intervenuti per invitarlo ad esibire un documento d'identità, rivolgendosi a loro con frasi offensive e, poi, per guadagnarsi la fuga, opponeva resistenza mediante violenza, strattonando e spintonando i due operatori e provocando loro lesioni guaribili in due giorni. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, deducendo, per il tramite dell'Avv. Cristiano Solinas, tre motivi di ricorso. 2.1. Errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione anche sub specie di travisamento della prova. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, l'imputato, dopo aver abbandonato il treno, non fuggiva correndo, ma si dirigeva verso l'uscita della stazione ferroviaria a passo svelto. Come riportato nella sentenza di primo grado, dopo essere stato seguito e agevolmente raggiunto dagli agenti, e dopo che gli fu richiesto di esibire un documento d'identità, aveva, ad un tratto, estratto dal portafoglio la sua carta d'identità, gettandola per terra e così, seppur con modalità certamente inopportune e censurabili, aveva ottemperato alla richiesta degli agenti: senza trascurare che, avendo "consegnato" la sua carta d'identità, è difficilmente ipotizzabile che volesse darsi alla fuga. D'altronde, l'imputato non aveva nulla da temere, come confermato dal fatto che nella sentenza di primo grado si precisava che i militari, una volta in ufficio, avevano proceduto alla sua compiuta identificazione verificando che soggiornava regolarmente nel territorio dello Stato. Tali circostanze dimostrano come la complessiva condotta del prevenuto non fosse finalizzata a sottrarsi al controllo della polizia ma - considerato che l'imputato aveva fretta perché doveva raggiungere la Caritas per mangiare — piuttosto connotata come una reazione di rabbia e disappunto. Difetterebbero, quindi, gli estremi del delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale. 2.2. Errata applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.). Posto che non esistono più ipotesi di recidiva obbligatoria, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ritenere la recidiva, i giudici devono avere riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui i precedenti sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti ed al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado della colpevolezza. 2 In particolare, con riferimento ai precedenti penali che hanno determinato la contestazione della recidiva è necessario verificare il rapporto esistente tra la precedente condanna e quella per cui si procede al fine di stabilire se quest'ultima si espressione della persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto. Nel caso concreto, ad eccezione di un solo precedente specifico riportato per fatti commessi nel 2017, le altre iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale riguardano reati di tutt'altra specie ed indole, e sono quindi per loro natura inidonee a fondare il giudizio di qualificata capacità criminale pericolosità sociale sotteso al riconoscimento della recidiva, oltre che relative a fatti commessi in tempi lontani, mentre medio tempore l'imputato ha sempre mantenuto una condotta esente da censure penali. Nella sentenza impugnata manca, invece, ogni motivazione sulla sintomaticità dei precedenti della maggiore pericolosità o colpevolezza del reo, anche in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive in cui fu realizzato il reato. 2.3. Errata applicazione della legge penale in relazione alle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione. La Corte d'appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per non avere l'appellante neppure indicato le ragioni in forza delle quali optare per il beneficio. Tale motivazione ha come presupposto il denunciato travisamento dei fatti;
dalle emergenze processuali risulta che la gravità di questi ultimi va ridimensionata. Inoltre, l'imputato ha mantenuto durante l'intero corso del processo una condotta tesa esclusivamente a dimostrare la reale portata dei fatti, senza mai palesare animosità verso i suoi accusatori. Egli è, ancora, soggetto privo di particolare capacità criminale. Né avrebbe potuto attribuirsi rilievo ai suoi precedenti penali, non ostando essi in maniera assoluta al riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui funzione consiste nell'adeguare la pena concretamente irrogata alla peculiarità del caso concreto. 3. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3 Sebbene vi si eccepisca formalmente vizio di motivazione e travisamento della prova, sollecita una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità, riproponendo oltretutto deduzioni cui la Corte d'appello aveva già replicato in modo completo, logico e non contraddittorio. In particolare, nella sentenza impugnata si è precisato - conformemente all'insegnamento di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376) - come la condotta del divincolarsi integri la tipicità del 337 cod. pen. quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto neutralizzarne l'azione e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga: ciò che era appunto avvenuto nel caso di specie. Si è anche aggiunto che la ricostruzione difensiva non esclude affatto la configurabilità della resistenza, posto che la necessità di andare a pranzo presso la "Caritas", addotta dall'imputato, lungi dal giustificarne l'impeto rabbioso, conferma come egli avesse intenzione di sottrarsi al controllo. Dal che la dimostrazione del dolo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Vero è che la mancata esclusione della recidiva contestata era stata dedotta in appello, con argomentazione identica a quella in precedenza riassunta. È parimenti indubbio che, essendo la recidiva sempre facoltativa, i Giudici di merito sono tenuti a motivarne la sussistenza, spiegando per quale ragione la presenza di precedenti esprima quel giudizio di maggior colpevolezza e pericolosità sociale da cui discendono le conseguenze giuridiche del suo riconoscimento. Tuttavia, sebbene la Corte d'appello abbia sul punto taciuto, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica, tenuto conto della personalità dell'imputato e del numero e della natura dei precedenti, anche specifici per entrambi i delitti oggetto dell'odierna contestazione, attestati dal certificato del casellario giudiziale acquisito in atti, che portano il riconoscere i fatti valutandi come espressione di una maggiore attitudine a delinquere e, dunque, di una più accentuata colpevolezza e pericolosità: aveva, cioè, reso una motivazione compiuta che deve ritenersi - come osservato nella requisitoria del Procuratore Generale - richiamata, seppur implicitamente, ed a fronte della quale le deduzioni generiche difensive, appaiono, comunque, manifestamente infondate (con la conseguenza che il silenzio dei Giudici di appello non vizierebbe la motivazione del provvedimento impugnato. Ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 4 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato, essendo, oltre che reiterativo, persistentemente generico. Premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), ad analogo rilievo i Giudici di appello hanno, infatti, già replicato - sebbene in modo sintetico - negando la presenza di elementi valutabili in favore dell'imputato, non avendo questi neppure indicato le ragioni in forza delle quali optare per il beneficio, e non essendosi all'uopo ritenuto sufficiente il riferimento ad un comportamento processuale - quello del UL, appunto - «non connotato da elementi peculiari che ne consentano di valorizzare la valorizzazione fini richiesti». 4. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/06/2024