TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3
TAR
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità sostanziale dei giudizi di insufficienza attribuiti alle prove d'esame

    Il Collegio rileva inesattezze nelle votazioni altrui riportate dalla ricorrente e dichiara inammissibili le doglianze relative agli elaborati di altri candidati non versati in atti. Esamina la doglianza relativa al quesito 6, ritenendola non fondata in quanto la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a palesare un'evidente superficialità, incompletezza o incongruenza del giudizio tecnico della commissione, la quale gode di ampia discrezionalità tecnica.

  • Inammissibile
    Erronea valutazione dei titoli posseduti

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale accoglimento non arrecherebbe beneficio alla ricorrente, dato che la valutazione dei titoli rileva solo ai fini della formazione della graduatoria finale dopo il superamento delle prove scritte e orali.

  • Rigettato
    Insufficienza del voto numerico per l'onere motivazionale

    Il motivo non è fondato. Il voto numerico di per sé esprime un giudizio di sufficienza o insufficienza. La commissione ha definito criteri di valutazione chiari e percepibili nel verbale n. 1 del 17 luglio 2023, e si è attenuta scrupolosamente ad essi, attribuendo punteggi per ciascun quesito e criterio, e determinando il punteggio finale come media dei punteggi dei quesiti. I criteri sono ritenuti sufficientemente specifici e dettagliati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 3
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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