Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RB RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI MO, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI:
- del provvedimento con il quale la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, ha comunicato gli esiti delle prove scritte del “ Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione” ;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi, in particolare: i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali redatti dalla commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento delle prove scritte in relazione alla posizione della ricorrente ovvero alla correzione delle prove scritte della ricorrente, ivi comprese eventuali schede di correzione individuali; gli atti e provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte dell’amministrazione resistente, nella parte in cui non è presente la ricorrente; la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; i criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla commissione esaminatrice, per come stabiliti dal verbale n. 1 del 17 luglio 2023, in particolare nella parte in cui, in relazione precipuamente alla prima prova scritta, sono stati individuati i seguenti criteri “ 1) grado di conoscenza della materia e aderenza alla tematica oggetto della prova; 2) livello di aggiornamento; 3) coerenza e logica nello sviluppo dell’argomento trattato; 4) capacità di usare correttamente la lingua italiana, chiarezza espositiva, proprietà terminologica e capacità di sintesi ”; la valutazione attribuita alle prove scritte della ricorrente - e in particolare alla prima prova di scritta - nella misura in cui non consente di ottenere un punteggio di almeno 21/30, necessario ai fini dell’ammissione alla prova orale;
nonché per la condanna:
- dell’amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa nonché allo svolgimento delle successive fasi del concorso ( id est , la prova orale).
CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della graduatoria definitiva del “ Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione ”, pubblicata con determinazione n. 550 prot. n. 10817 del 14 marzo 2025;
- della determinazione n. 598 prot. n. 12374 del 27 marzo 2025, con la quale veniva rettificata la graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 550/10817 del 14 marzo 2025, ad ogni modo dando atto che “ la rettifica non comporta alcuna modifica sui nominativi dei 40 candidati già proclamati vincitori e sui nominativi dei candidati collocatisi nelle posizioni dalla 1 alla 27, i quali restano invariati ”;
- della graduatoria definitiva allegata alla determinazione n. 598 prot. n. 12374 del 27 marzo 2025;
nonché per la condanna:
dell’amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento della ricorrente nella graduatoria finale della procedura concorsuale di cui è causa, previa rideterminazione del punteggio a seguito di annullamento degli atti viziati ovvero, in subordine, mediante la ripetizione delle fasi concorsuali ritenute illegittime.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LV OS e uditi per le parti i difensori come da verbale.
FATTO
1. La ricorrente presentava il 23 gennaio 2023 domanda di partecipazione al bando di concorso indetto dalla Regione autonoma della Sardegna con determinazione nr. 24 del 10 gennaio 2023, relativo alla selezione, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione.
2. Gli artt. 8 e seguenti del predetto bando disciplinano la procedura concorsuale.
In particolare, con la lex specialis della selezione l’Amministrazione optava per una procedura articolata in una eventuale prova preselettiva, in due prove scritte e in una prova orale.
Per quanto rileva in questa sede, la prima prova scritta, che si intendeva superata con punteggio minimo di 21/30, consisteva nella risoluzione di 10 quesiti a risposta sintetica volti a verificare le conoscenze possedute dal candidato tra le seguenti materie: diritto dell'Unione europea, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto del lavoro, contabilità pubblica e regionale, disciplina dei contratti pubblici, normativa in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione, organizzazione e ordinamento della Regione autonoma della Sardegna, management pubblico e codice di comportamento dei dipendenti della Regione Sardegna.
I parametri di valutazione venivano stabiliti dalla commissione con verbale n. 1 del 17 luglio 2023.
3. Con il ricorso in esame la ricorrente, esclusa dal concorso avendo conseguito il punteggio di 19,98 nella prima prova scritta, ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa sospensione ed eventuale accertamento istruttorio volto a verificare il suo reale livello di preparazione, per i seguenti motivi:
1) in via principale: violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della legge 7 agosto n. 241 del 1990 - violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara nonché dei criteri di valutazione cui la p.a. si è auto-vincolata; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale e disparità di trattamento;
2) in via subordinata: violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss., d.p.r. 487/1994 - violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 2, 3, 7 e ss., l. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale e disparità di trattamento.
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna.
5. Con ordinanza n. 21 del 24 gennaio 2025 l’istanza cautelare è stata respinta, in quanto non assistita “ da sufficiente fumus boni iuris , posto che le contestate valutazioni sono espressive di un’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione regionale rispetto all’esercizio della quale non emergono profili patologici rilevanti nella presente sede, anche tenuto conto dei criteri alla luce dei quali tali valutazioni sono state espresse” .
6. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 maggio 2025, la ricorrente ha impugnato le graduatorie definitive del concorso, in epigrafe indicate, pubblicate nelle more del giudizio, deducendo i medesimi motivi indicati nel ricorso introduttivo.
7. Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese.
8. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni. La parte ricorrente ha chiesto, inoltre, l’autorizzazione alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami.
9. Alla pubblica udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti non sono fondati e devono essere rigettati e tale infondatezza esime il Collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio.
1. Con il primo motivo di impugnazione, articolato in plurime doglianze, si afferma, in primo luogo, l’erroneità sostanziale dei giudizi di insufficienza attribuiti dalla commissione alle prove d’esame, in termini assoluti e per disparità di trattamento con altri candidati, alla luce dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 17 luglio 2023.
1.1 A sostegno della propria tesi, la ricorrente menziona, anche a fini comparativi,
- nel ricorso introduttivo:
i) le risposte, trascritte e versate in atti, da lei fornite a due dei dieci quesiti, ossia al quesito 3 (“ Gli organi governativi e loro funzioni ”) e al quesito 8 (“ I compiti del dirigente regionale e la responsabilità dirigenziale ”), in cui ha conseguito, rispettivamente, il punteggio 19,17/30, 19,5/30 (documento n. 9 depositato dalla ricorrente);
ii) la risposta al quesito 3 del candidato 7544827988, che avrebbe ottenuto il punteggio di 22/30 e la risposta al quesito 8 del candidato 4057088725, che avrebbe ottenuto il punteggio di 21,25/30, entrambe trascritte e versate in atti: in tesi, la ricorrente e i candidati 7544827988, 4057088725 avrebbero redatto elaborati qualitativamente simili sotto il profilo contenutistico e, nonostante ciò, la commissione esaminatrice avrebbe irragionevolmente attribuito votazioni sensibilmente diverse in pregiudizio della ricorrente;
iii) la risposta, trascritta e versata in atti, fornita al quesito 1 (“ La composizione della Commissione Europea con particolare riferimento alla nomina dei componenti e alle sue funzioni (iniziativa legislativa, esecutiva, gestione finanziaria, funzione di controllo e funzione di rappresentanza) ”) dal candidato 4057088725, che avrebbe conseguito il punteggio di 21,5/30 nonostante un errore nell’indicazione del numero dei componenti della Commissione europea, punteggio superiore a quello attribuito alla ricorrente nella risposta al medesimo quesito, ossia 20,92/30, nonostante, in tesi, la mancanza di errori sotto il profilo contenutistico.
- nella memoria depositata il 13 ottobre 2025:
iv) la risposta, trascritta e versata in atti, da lei fornita al quesito 6 (“ In tema di contratti pubblici, richiamati i temi generali in tema di finanza di progetto, tratti il candidato della correlata procedura di affidamento ”), in cui ha conseguito il punteggio di 21/30 e la risposta al medesimo quesito, trascritta ma non versata in atti, del candidato 0935537255, che avrebbe invece ottenuto il punteggio di 25,25/30 pur essendosi limitato “ ad illustrare in modo generico le disposizioni di carattere generale dettate dagli articoli 174 e 175 del D.Lgs. n. 36/2023, contenute nel Libro IV del Codice dei contratti pubblici, riferite alla categoria ampia dei partenariati pubblico-privati (PPP) e delle concessioni. Difetta, nella sua trattazione, qualsiasi riferimento agli articoli 193 e 194 del medesimo Codice ” (pagina 3 della memoria);
v) la risposta, trascritta e versata in atti, da lei fornita al quesito 9 (“ Il controllo di gestione: funzione e fasi ”), in cui ha conseguito il punteggio di 21/30, mentre il candidato 0672685333, la cui risposta, né trascritta né versata in atti, avrebbe conseguito il punteggio di 27,08/30, nonostante l’incompletezza e la parziale erroneità e “ un’esposizione generica e incompleta, priva di quelle articolazioni logiche che invece sono ben presenti nell’elaborato della ricorrente ” (pagina 5 della memoria);
vi) la risposta, trascritta e versata in atti, da lei fornita al quesito 10 (“ I principi generali di comportamento che il personale dipendente della Regione Autonoma della Sardegna è tenuto ad osservare ”) in cui ha conseguito il punteggio di 21/30 mentre il candidato 0022560790, la cui risposta non è né trascritta né versata in atti, avrebbe conseguito il punteggio di 27/30, “ pur essendo inferiore sotto il profilo normativo, contenutistico, sintattico e lessicale ” (pagina 6 della memoria).
1.2 In via preliminare, osserva il Collegio che nel ricorso introduttivo le votazioni conseguite dagli altri candidati sono riportate in modo inesatto: risulta, invero, dagli atti versati in giudizio che: i) il candidato 7544827988 ha ottenuto per il quesito 3 il punteggio di 22,25/30 (non 22/30, v. documento n. 11 depositato dalla ricorrente); ii) il candidato 4057088725 ha ottenuto per il quesito 8 il punteggio di 21,33/30 (non 21,25/30, v. documento n. 13 depositato dalla ricorrente); iii) il candidato 4057088725 ha ottenuto per il quesito 1 il punteggio di 21,64/30 (e non 21,5/30 v. documento n. 13 depositato dalla ricorrente).
1.3 Inoltre, sempre in via preliminare, sono inammissibili i profili di doglianza indicati dalla ricorrente nella memoria depositata il 13 ottobre 2025 relativi agli elaborati redatti dagli altri candidati, poiché la loro esistenza è contestata dall’amministrazione (pagina 1 e s. della memoria depositata il 21 ottobre 2025) e la ricorrente non li ha versati in giudizio e non ha nemmeno fornito la prova di averli ottenuti dall’amministrazione, non essendo menzionati nel documento n. 8 da lei depositato (riscontro alla richiesta di accesso atti prot. 43099 del 21 novembre 2024, con cui vengono inoltrati gli elaborati dei candidati 2519571260, 4057088725, 5602587770, 5792793278, 5862673486, 6527027742, 7543736689, 7544827988, 7918020584). Essi non sono neanche contenuti nel prospetto comparativo di cui al documento n. 16 depositato dalla ricorrente.
1.4 E’ invece ammissibile e può essere scrutinata dal Collegio la doglianza relativa all’erroneità del giudizio di insufficienza dell’elaborato redatto dalla ricorrente con riferimento al quesito n. 6, trattandosi di profilo di illegittimità enunciato a pagina 10 del ricorso introduttivo, in relazione a tutte le risposte fornite dalla dottoressa ai dieci quesiti della prima prova scritta, versate in atti (documento n. 10 depositato dalla ricorrente).
1.5 Quanto al merito, il motivo non è fondato e deve essere respinto.
Come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, la ricorrente non ha fornito elementi sufficientemente circostanziati idonei a palesare un’evidente superficialità, incompletezza o incongruenza del giudizio tecnico espresso dalla commissione, ciò che, peraltro, ha reso non necessario l’approfondimento istruttorio richiesto con il ricorso introduttivo.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, il giudice amministrativo non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze specifiche degli organi dell’amministrazione a ciò preposti, trattandosi di ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (Consiglio di Stato, n. 4670/2014), fermo restando lo scrutinio in ordine alla “ manifesta erroneità o illogicità dei giudizi di insufficienza (…) determinando il dovere della Commissione di ripetere la correzione degli elaborati nel rispetto dei confini conseguenti all’accertata erroneità della precedente valutazione, fino ad arrivare – al limite – alla possibilità di una ricorrezione a “rime obbligate” (ossia, con esito scontato nel senso della idoneità) (Consiglio di Stato, n. 9734/2025), in quanto “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile ” (Consiglio di Stato, n. 7684/2024).
Ciò premesso, da un attento esame, anche comparativo, degli elaborati versati in atti (documenti 10, 12 e 14 depositati dalla ricorrente), a giudizio del Collegio, non si configura la sussistenza di illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità e irragionevolezza.
2. Con il primo motivo di ricorso la dottoressa lamenta, in secondo luogo, l’erronea valutazione, da parte della commissione, dei titoli da lei posseduti.
2.1 La doglianza non è ammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non arrecherebbe alla ricorrente alcun beneficio, atteso che il punteggio conseguito per i titoli posseduti verrebbe in rilievo solo nell’ipotesi di positivo superamento delle prove scritte e delle prove orali ai fini della formazione della graduatoria, come si evince dagli artt. 11 e 13 del bando.
2.2 Tale conclusione non muta anche volendo considerare la ritenuta erronea valutazione dei titoli quale elemento sintomatico della generale “opacità o sufficienza” della commissione nello svolgimento della procedura di selezione, rispondendo la valutazione dei titoli a criteri affatto diversi rispetto alla valutazione di risposte sintetiche a quesiti di natura giuridica.
3. Con il secondo motivo di ricorso la dottoressa contesta, in sintesi, l’insufficienza del voto numerico per l’assolvimento dell’onere motivazionale in relazione al giudizio espresso sulla prova scritta, non essendo stati previamente determinati criteri chiari e oggettivi di valutazione, cui parametrare i giudizi numerici.
3.1 Il motivo non è fondato.
3.2 In generale, il voto numerico “ già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte Costituzionale, n. 175/2011; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 7/2017). L’adeguatezza del voto numerico può tuttavia essere revocata in dubbio i) nel caso in cui sia stata la commissione stessa ad autovincolarsi sponte prevedendo di dover rendere un giudizio discorsivo e ii) nell’ipotesi di mancata chiara predeterminazione dei criteri a cui parametrare il punteggio, come avvenuto, secondo la ricorrente, nel caso in esame.
3.3 A quest’ultimo riguardo, si richiama la consolidata posizione della giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, che riconosce all’amministrazione una “ ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico (nel caso di specie intervenuti), con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste ” (Consiglio di Stato, n. 9972/2024; Consiglio di Stato, n. 7782/2024).
Nel caso di specie, la commissione, con il verbale n. 1 del 17 luglio 2023, ha definito i criteri di valutazione della prima prova scritta, stabilendo che “ la Commissione valuterà la prima prova scritta, consistente nella risoluzione di 10 quesiti a risposta sintetica, sulla base dei seguenti criteri di cui all’art. 10 del bando: 1) grado di conoscenza della materia e aderenza alla tematica oggetto della prova; 2) livello di aggiornamento; 3) coerenza e logica nello sviluppo dell’argomento trattato; 4) capacità di usare correttamente la lingua italiana, chiarezza espositiva, proprietà terminologica e capacità di sintesi ” (pagina 1 del documento n. 2 depositato dall’amministrazione): sono criteri immediatamente percepibili nel loro significato e compatibili con lo spazio limitato a diposizione dei candidati (trattandosi di quesiti a risposta sintetica), anche alla luce del fatto che, trattandosi di materie giuridiche e non di argomenti matematico-scientifici o di lingua straniera, la tipologia dei criteri e l’applicazione degli stessi lascia all’amministrazione ampia discrezionalità valutativa, risultando così legittima la scelta di non procedere ad una suddivisione del punteggio numerico complessivo in sub-punteggi (T.A.R Umbria, n. 240/2024).
3.4 Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nelle proprie memorie, secondo cui “ nel caso di specie manca del tutto la suddivisione in fasce e la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile in relazione a ciascuna parametro di riferimento. Da nessuna parte è specificato quanti punti avrebbe potuto attribuire la Commissione in relazione al “ grado di conoscenza della materia e aderenza alla tematica oggetto della prova ;, quanti alla “ coerenza e logica nello sviluppo dell’argomento trattato ” e così via, né il voto numerico attribuito alla prova scritta del ricorrente può essere ricondotto, in assenza della ridetta griglia, ad un giudizio sintetico predeterminato ” (pagina 21 e s. del ricorso introduttivo, tesi ribadita a pagina 15 del ricorso per motivi aggiunti), osserva il Collegio che dal verbale n. 1 del 17 luglio 2023 emerge chiaramente che “ ciascun componente della Commissione attribuirà per ogni quesito 4 punteggi, uno per ciascuno dei 4 criteri sopra indicati. Il punteggio, come previsto dal Bando, sarà espresso in trentesimi, in base alla scala di valori da 0 a 30. Il punteggio parziale attribuito da ciascun componente al singolo quesito sarà determinato dalla media dei 4 punteggi attribuiti a ciascun criterio. Il punteggio finale attribuito dalla Commissione a ciascun quesito sarà dato dalla media del punteggio parziale attribuito da ciascun componente. Il punteggio finale della prova sarà determinato dalla media dei punteggi assegnati dalla Commissione a ciascuno dei 10 quesiti dalla stessa previsti ” (pagina 1 del documento n. 2 depositato dall’amministrazione). Ebbene, dal documento n. 9 depositato dalla ricorrente (verbale relativo alla valutazione, tra gli altri, degli elaborati redatti dalla ricorrente con riferimento alla prima prova scritta) emerge chiaramente che la commissione si è scrupolosamente attenuta a quanto stabilito con il citato verbale n. 1 del 17 luglio 2023, in quanto ciascun commissario ha attribuito, per ognuna delle 10 prove (da Q1 a Q10) quattro distinti punteggi in relazione ai criteri di valutazione (da C1 a C4). In tal modo vengono ricavati, per ognuno dei dieci elaborati, il voto medio attribuito dal singolo commissario, il punteggio assegnato dalla commissione (costituito dalla media dei giudizi dei tre commissari). Il punteggio finale è costituito dalla media dei punteggi attribuiti dalla commissione ai singoli elaborati.
3.5 Pertanto, i criteri approvati e applicati dalla commissione risultano, a giudizio di questo Collegio, sufficientemente specifici e dettagliati in relazione alla peculiarità della prova concorsuale, come richiesto dalla concorde giurisprudenza amministrativa.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
LV OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV OS | TI RU |
IL SEGRETARIO