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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3066/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA FI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3066/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Vimercate, Via Brianza n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Magni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lesmo (MB) Via alla Cava n. 26, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Alessandrello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cologno NZ (MI) P.zza Castello n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
[...]
2) La casa coniugale resterà nella disponibilità della signora che continuerà a viverla. Pt_1
3) E' intenzione ed interesse delle parti trasferire il diritto di superficie della casa coniugale e dell'autorimessa di pertinenza identificata alla premessa e). Allo scopo il signor , Pt_2 garantendo la piena e totale disponibilità della sua quota del diritto di superficie (1/2) e la relativa disponibilità, promette di cedere con le più ampie garanzie di legge, alla signora Parte_1 che accetta, la quota di 1/2 del diritto di superficie degli immobili siti nel Comune di
[...]
Vimercate, via Brianza 12, partita 2137 e compiutamente identificati alla premessa e) e specificatamente:
- Appartamento, foglio 68, mappale 46 sub. 46, cat. a/3, rendita € 624,91;
- Autorimessa: foglio 68, mappale 69 sub. 5, cat. c/6, rendita € 66,62; al complessivo prezzo di € 70.000,00 da versarsi nelle seguenti tempistiche:
- Quanto ad € 55.000,00 entro il 31.05.2025. - Quanto ad € 5.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del Rogito.
- Quanto ad € 10.000,00 entro e non oltre il 30.12.2025.
4) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, non si chiede alcun contributo al loro mantenimento, né si chiede alcuna disposizione in merito ai diritti/doveri di visita del genitore non collocatario.
5) I ricorrenti, entrambi attualmente economicamente autosufficienti, dichiarando di aver verificato i rispettivi documenti finanziari ed estratti conto corrente degli ultimi 3 anni, chiedono di venire esonerati dalla produzione degli stessi e rinunciano, sin d'ora, reciprocamente a richiedere alcun contributo al proprio mantenimento. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 5 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cassina de' Pecchi il 12 settembre 1983 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cassina de' Pecchi, anno 1983, n. 68, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cassina de' Pecchi, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. CA FI
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA FI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3066/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Vimercate, Via Brianza n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Magni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lesmo (MB) Via alla Cava n. 26, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Alessandrello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cologno NZ (MI) P.zza Castello n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
[...]
2) La casa coniugale resterà nella disponibilità della signora che continuerà a viverla. Pt_1
3) E' intenzione ed interesse delle parti trasferire il diritto di superficie della casa coniugale e dell'autorimessa di pertinenza identificata alla premessa e). Allo scopo il signor , Pt_2 garantendo la piena e totale disponibilità della sua quota del diritto di superficie (1/2) e la relativa disponibilità, promette di cedere con le più ampie garanzie di legge, alla signora Parte_1 che accetta, la quota di 1/2 del diritto di superficie degli immobili siti nel Comune di
[...]
Vimercate, via Brianza 12, partita 2137 e compiutamente identificati alla premessa e) e specificatamente:
- Appartamento, foglio 68, mappale 46 sub. 46, cat. a/3, rendita € 624,91;
- Autorimessa: foglio 68, mappale 69 sub. 5, cat. c/6, rendita € 66,62; al complessivo prezzo di € 70.000,00 da versarsi nelle seguenti tempistiche:
- Quanto ad € 55.000,00 entro il 31.05.2025. - Quanto ad € 5.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del Rogito.
- Quanto ad € 10.000,00 entro e non oltre il 30.12.2025.
4) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, non si chiede alcun contributo al loro mantenimento, né si chiede alcuna disposizione in merito ai diritti/doveri di visita del genitore non collocatario.
5) I ricorrenti, entrambi attualmente economicamente autosufficienti, dichiarando di aver verificato i rispettivi documenti finanziari ed estratti conto corrente degli ultimi 3 anni, chiedono di venire esonerati dalla produzione degli stessi e rinunciano, sin d'ora, reciprocamente a richiedere alcun contributo al proprio mantenimento. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 5 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cassina de' Pecchi il 12 settembre 1983 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cassina de' Pecchi, anno 1983, n. 68, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cassina de' Pecchi, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. CA FI
Il Presidente Carmen Arcellaschi