Art. 1.
I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianita' di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.
I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianita' di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.