Art. 3. Fondo per la ricerca corrente e finalizzata 1. Le risorse previste dall' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare anche al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria.
2. All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' assegnata all'unita' previsionale di base 9.1.2.1. "Ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanita' propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
Note all'art. 3:
- Per il riferimento all' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , si vedano le note all'art. 2.
2. All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' assegnata all'unita' previsionale di base 9.1.2.1. "Ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanita' propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
Note all'art. 3:
- Per il riferimento all' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , si vedano le note all'art. 2.