Sentenza 1 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2019, n. 14151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14151 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore, avvocato IACOPINO FRANCESCO DONATO del foro di LOCRI, che, dopo ampia discussione, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione del 7 giugno 2018, la richiesta di riesame presentata nell'interesse di NT AT avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 25 luglio 2017 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa aggravata di tipo 'ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria e in particolare per avere fatto parte della «locale di Africo».
1.1. Con ordinanza in data 25.7.2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a AT NT la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'accusa di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) quale partecipe della cosca di 'ndrangheta definita «locale di Africo», operante nell'ambito del «Mandamento Ionico» (capo A); in particolare all'indagato si contesta l'appartenenza associativa quale affiliato di rango e in possesso di elevate doti di 'ndrangheta che si interfacciava direttamente con soggetti apicali quali IO CO per la risoluzione di questioni associative (concessione di doti e composizione di contrasti tra associati).
1.2. Il Tribunale del riesame, con ordinanza in data 4.9.2017, accogliendo il proposto gravame, annullava la misura cautelare;
riteneva che, pur potendosi evincere indizi relativi alla vicinanza dell'attuale ricorrente con soggetti affiliati alla 'ndrangheta, l'unica conversazione intercettata che consentiva di attestare detta prossimità non era sufficiente ad affermare, con la necessaria gravità indiziaria, la stabilità del vincolo e l'appartenenza alla associazione come ruolo dinamico e funzionale di stabile messa a disposizione, né in cosa si sia sostanziata detta affiliazione.
1.3 A seguito del ricorso per cassazione proposto al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, la Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza del 7 giugno 2018 n. 34284/2018 ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame, affermando che «le osservazioni della Procura ricorrente — incentrate sull'assunto secondo cui dall'affiliazione rituale si può desumere la stabile ed organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio — si rivelano fondate e condivisibili: affiliarsi formalmente, infatti, vuoi dire mettersi "a disposizione" degli interessi dell'associazione mafiosa, a tempo indeterminato;
condotta che, in sé considerata, accresce le potenzialità dell'organizzazione criminale e, di conseguenza, l'effetto di intimidazione che promana dalla stessa. E, in relazione al caso di specie, le esplicite locuzioni relative a profili indicativi di appartenenza 'ndranghetistica (cfr. pagg. 11-14 del provvedimento impugnato) ben possono fondare, in astratto, un giudizio di rituale affiliazione». D'altra parte, conclude la sentenza «pare evidente la svalutazione operata dal TDL degli elementi indiziari promananti dal colloquio intercettato di cui si è detto. Invero, posto che dallo stesso emergono, come riconosciuto anche dal TDL, sia il coinvolgimento del AT, per iniziativa del Molo (pure attinto dall'accusa di associazione di tipo 'ndranghetistico e con ruolo di rilievo), in discorsi e vicende valutabili come inerenti a rapporti associativi, sia l'indubbia conoscenza, in capo al AT, di riti, formalità o logiche mafiose, sia, infine, la rivendicazione della qualità di "figlio di padre", che rende superfluo il "farmi fare", si impone dunque l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinchè il TDL di Reggio Calabria, attenendosi ai principi di diritto e agli ulteriori profili sopra esposti, provveda al nuovo esame».
1.4. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha quindi confermato l'ordinanza impugnata, evidenziando, per un verso, la sussistenza del giudicato cautelare relativo all'esistenza dell'associazione e alla affiliazione ad essa dei soggetti indicati nella imputazione mossa nei confronti dell'odierno ricorrente, e, per altro verso, analizzando il contenuto delle intercettazioni ambientali, concludendo per la sussistenza della gravità indiziaria, sia in ragione delle espressioni utilizzate, sia per i particolari rapporti di confidenza e fiducia esistenti tra i protagonisti di essa, sia per la univocità dell'interpretazione relativa alla pretesa, avanzata dal ricorrente nei confronti di Molo, di ottenere un chiarimento nei confronti del terzo che dubitava dell'elevato grado di 'ndrangheta raggiunto dal ricorrente.
2. Ricorre NT AT, a mezzo del difensore avv. Francesco Donato Iacopino, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento alla norma incriminatrice, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta affiliazione per «ragioni di sangue», in assenza di altri elementi dimostrativi della concreta partecipazione e dell'inserimento del ricorrente nell'organizzazione criminale (primo motivo);- la violazione di legge, in relazione agli articoli 125, 192, 273, 291, 292 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al travisamento dei dati probatori relativi alla valenza delle espressioni contenute nelle intercettazioni relativamente alla capacità dimostrativa della appartenenza all'organizzazione sulla base del riferimento alla discendenza da uno stipite mafioso, nonché con riguardo all'equivalenza della qualifica di «giovane d'onore» con quella di affiliato, risultando peraltro che il ricorrente non abbia mai voluto sottostare ai riti di affiliazione (secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 192, 292 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo, ai fini di valutare la rilevanza del colloquio intercettato, alla conoscenza da parte del ricorrente della caratura mafiosa del suo interlocutore IO, nonché alla non sicura decifrabilità del contenuto delle conversazioni perché criptiche (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte. 2. È inammissibile il terzo motivo di ricorso, non solo e non tanto perché si limita a contestare — in modo inammissibile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) — la correttezza dell'interpretazione dei dialoghi intercettati operata, con concorde valutazione, sia dal Giudice per le indagini preliminari, che dal tribunale del riesame, ma soprattutto perché ripropone argomentazioni e doglianze che risultano precluse alla luce della sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio la quale, prendendo in esame la memoria difensiva sul punto sviluppata dall'odierno ricorrente, ha affermato la non censurabilità dell'interpretazione dei dialoghi fatta dai giudici di merito che viene riproposta con l'odierno ricorso.
3. Sono infondate le doglianze sviluppate al primo e secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha motivatamente affermato che il dialogo oggetto di intercettazione, che ha visto come protagonista il ricorrente e un altro esponente di spicco dell'organizzazione criminale (IO), è intriso di espressioni di 'ndrangheta dalle quali è possibile trarre specifiche conseguenze in ordine alla esistenza e operatività delle locali di Africo e di Bianco, e delle quali i due discorrono con competenza e con un certo sussiego, evidentemente dettato dal ruolo ricoperto. In particolare il Tribunale del riesame ha ritenuto che nell'ambito di dette dichiarazioni il ricorrente abbia rivendicato la propria appartenenza all'organizzazione mafiosa, ricevendo in proposito riscontro dal proprio autorevole interlocutore al quale richiedeva pure di attivarsi per rappresentare al soggetto che di ciò dubitava (tale MI) il rilevante livello ricoperto dal ricorrente nell'organizzazione (locale di Africo), tanto è vero che gli interlocutori fanno riferimento, con una similitudine relativa alle scale, ai vari livelli criminali, collocando il ricorrente in quelli più alti.
3.1. Risultano perciò infondate le doglianze difensive con riguardo alla insufficienza della genia vantata dal ricorrente al fine di ritenere la partecipazione all'associazione. Il ricorrente, come puntualmente evidenzia il Tribunale, dichiara anzitutto in modo fermo e definitivo la propria caratura di 'ndranghetista quale figlio di un appartenente alla 'ndrangheta, così rievocando la tradizionale qualifica del «giovane d'onore», appartenente alla 'ndrangheta «per diritto di sangue». Il ricorso, che non contesta il corretto inquadramento delle gerarchie, dei gradi, delle cariche e dei rituali dell'organizzazione mafiosa denominata `ndrangheta come riportate nel procedimento «Crimine» — tanto è vero che allega uno stralcio del decreto di fermo emesso in tale procedimento — , non riesce, quindi, a superare le logiche conclusioni tratte dal giudice di merito che ha evidenziato come la gerarchia del «giovane d'onore» costituisce una vera e propria affiliazione, seppure per «diritto di sangue», che sostituisce il rito di affiliazione del battesimo che, appunto per i figli degli esponenti dell'organizzazione, è automatico. A ciò si aggiungono, come bene mette in luce il Tribunale del riesame, le specifiche conoscenze e competenze dallo stesso acquisite nel successivo percorso criminale che, indubbiamente agevolato dalla discendenza di sangue in ragione della quale l'affiliazione è di fatto «automatica», lo ha portato ai superiori livelli dell'organizzazione tanto che discorre apertamente con un esponente di spicco dell'organizzazione di questioni afferenti le «locali», i livelli di 'ndrangheta e la necessità di riaffermare il proprio ruolo, contestato da MI, mediante uno specifico intervento dei vertici associativi.
4. Sulle esigenze cautelari il Tribunale si limita a dire che non vi è prova che la presunzione relativa sia vinta. L'intercettazione è del 2012. Poi è tutto silente. Il ricorso però non fa alcun motivo sulle esigenze.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen. Così deciso il 14 febbraio 2019 Il C