CASS
Sentenza 15 settembre 2022
Sentenza 15 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2022, n. 34201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34201 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MO MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Silvia Pennucci che insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 3 novembre 2016, pervenuta a questa corte il 27-5-2021, la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale datata 6 febbraio 2014, riduceva la pena inflitta a Di IE CA in ordine al delitto di concorso in rapina ad anni 3 di reclusione ed C 600,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Silvia Pennucci, che, con distinti motivi, deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inesistenza della sentenza, carenza grafica della stessa poiché il procedimento avente ad oggetto l'imputata Di IE era stato confuso con altro che vedeva imputata tale Di IR, il cui nominativo era stato riportato diverse volte nella sentenza, così che doveva ritenersi riferita ad altro soggetto;
- violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen., anche in relazione all'art. 213 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34201 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/06/2022 cod..proc.pen., per avere la corte territoriale ritenuto prevalente l'esito del riconoscimento. fotografico eseguito in sede di indagini preliminari anziché l'esito dibattimentale incerto e contraddittorio;
inosservanza delle disposizioni in tema di riconoscimento e nullità della ricognizione, erroneità ed illogicità della motivazione sul punto;
la persona offesa, in sede di deposizione testimoniale, non aveva riconosciuto con certezza l'odierna prevenuta e alcuna preventiva descrizione delle fattezze dell'imputata era stata fornita nonostante la richiesta della difesa;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea e falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., travisamento delle risultanze istruttorie, carenza o mera apparenza della motivazione, sussistenza del ragionevole dubbio poiché, avendo avuto il riconoscimento fotografico dibattimentale esito dubitativo, non avrebbe potuto affermarsi la responsabilità posto che mancavano altri elementi per ritenere l'imputata colpevole in quanto non era stata dimostrata l'utilizzazione della autovettura o la sua presenza in prossimità del negozio ovvero il possesso degli oggetti sottratti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla revoca d'ufficio dell'indulto concesso con pronuncia della corte di appello di Milano irrevocabile il 6 aprile 2007 ed alla omessa declaratoria di prescrizione della pena alla data della notifica della sentenza di appello (18 maggio 2018), essendo decorso il termine decennale;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea o falsa applicazione dell'art. 628 comma secondo cod.pen., difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina impropria posto che, la persona offesa, aveva negato di essere stata minacciata di morte essendosi limitata l'autrice del fatto ad intimarle di non muoversi così che difettava qualsiasi portata intimidatoria idonea ad incutere timore. Con motivi aggiunti depositati in cancelleria la difesa deduceva ancora: travisamento della prova ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea valutazione delle risultanze istruttorie posto che la corte di appello aveva errato nell'interpretare il contenuto della dichiarazione del teste Di Gioia, quanto all'utilizzo da parte della Di IE della autovettura utilizzata per la consumazione della rapina;
al proposito allegava stralci del verbale di udienza nel quale era stato escusso il predetto teste quanto ai rapporti LI IE;
difatti, dalla deposizione, era emerso soltanto che l'imputata in una distinta occasione era stata controllata a bordo di altra autovettura unitamente a tale PI DA né erano risultati rapporti di parentela tra la ricorrente ed il proprietario del mezzo utilizzato per la consumazione del delitto, PI AN;
violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. erronea e/o falsa applicazione degli artt. 213 e 361 cod.proc.pen. anche in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., per aver la Corte territoriale (e prima di essa il Tribunale) basato la condanna dell'imputata sull'esito del riconoscimento fotografico eseguito in sede di indagini preliminari, piuttosto che sull'esito del riconoscimento eseguito in dibattimento di esito incerto;
nonché, sempre con riferimento alla identificazione fotografica dibattimentale, carenza 2 e/o assenza di risultanze istruttorie utili ai fini della decisione non acquisite dai giudici del merito;
assenza, carenza, illogicità della motivazione sul punto;
al proposito si sottolineava come in sede di appello fosse stata depositata una memoria nella quale si evidenziava la differenza tra le fattezze fisiche descritte dalla teste p.o. e quelle dell'imputata; inoltre, si sottolineava ancora, come l'individuazione effettuata in udienza fosse stata incerta e riferita a due diverse persone ed alcuna specifica argomentazione era stata fornita dalla corte di appello sul punto;
rilevante era anche la mancata acquisizione del cartellino foto segnaletico, attività che avrebbe dovuto essere compiuta anche ex art. 507 cod.proc.pen., con la conclusione che il quadro probatorio doveva ritenersi incerto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Tutti i motivi principali ed aggiunti sono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, va rilevato come l'errata indicazione del nominativo dell'imputata nel corpo della motivazione della sentenza di appello costituisca un mero refuso frutto di errore materiale non integrante alcuna nullità posto che i giudici di secondo grado risultano avere correttamente esaminato ciascuno dei motivi con specifica indicazione delle risultanze istruttorie emerse a carico dell'imputata; così che l'errata indicazione nominativa è, come detto, frutto di mero errore non avendo comportato alcuna nullità della sentenza poiché le doglianze risultano compiutamente analizzate proprio in riferimento al medesimo fatto storico addebitato all'imputata. Deve pertanto escludersi la lamentata nullità che sussiste solo ove all'errata indicazione del nominativo corrisponda anche una analisi di fatti e circostanze diverse rispetto a quelle oggetto del procedimento. 2.2 In relazione al secondo motivo, reiterato anche con i motivi aggiunti, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 - 01). Ne deriva pertanto affermare che trattandosi di prova atipica la mancata descrizione preventiva delle fattezze del soggetto sottoposto a ricognizione non è causa di nullità od invalidità alcuna dell'atto. Quanto, poi, alla dedotta difformità tra l'esito del riconoscimento in sede di indagini e quello dibattimentale, si è sostenuto che in tema di individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari cui segua, nel dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante in termini di "non assoluta certezza", può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, purché sulla base di congrua motivazione che, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità; e nella specie, la Corte 3 ha ritenuto immune da censure la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della circostanza che la persona offesa non aveva mai negato di avere effettuato il positivo riconoscimento dell'imputato nel corso delle indagini, ma si era limitata ad esprimere un diverso giudizio, giustificato dall'affievolirsi del ricordo in ragione del decorso del tempo (Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Rv. 274470 - 01). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi, comporta affermare la non fondatezza dei motivi principali e dei motivi aggiunti con i quali si è dedotto, sotto diversi profili, violazione di legge e difetto di motivazione in punto utilizzazione della ricognizione;
invero, nel caso in esame, si vede proprio nel caso di una prima ricognizione fotografica positiva, il cui svolgimento era confermato in sede dibattimentale, cui seguiva una seconda ricognizione positiva in termini però non di assoluta certezza anche a dibattimento. Appare, pertanto, che le conclusioni della corte territoriale siano esenti dai lamentati vizi posto che a fronte di un doppio riconoscimento positivo, uno solo dei quali in termini di probabilità e non di certezza, correttamente si ricavava la sussistenza di un quadro probatorio idoneo a fornire dimostrazione della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio con motivazione priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Soltanto il diverso caso della difforme dichiarazione dibattimentale, e cioè della esclusione della riconducibilità del fatto all'imputato, comporta invero la caducazione dell'efficacia probatoria della prima ricognizione effettuate durante le indagini;
invero il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo (Sez. 2, n. 10249 del 03/02/2021, Rv. 280772 - 01). Tale principio però come già anticipato non trova applicazione nel caso in esame in cui ad un primo riconoscimento positivo ne seguiva altro a dibattimento in termini di elevata probabilità. Può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, i giudici di merito appaiono avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi posto che la persona offesa sentita nel dibattimento nel contraddittorio delle parti confermava il riconoscimento effettuato in sede di indagini e, visionata nuovamente la fotografia dell'imputata, la riconosceva seppur senza certezza assoluta. Ne deriva affermare che con valutazione in fatto il tribunale e la corte di appello ritenevano la sussistenza di adeguati elementi di prova della colpevolezza. Anche il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo aggiunto risultano manifestamente infondati posto che, la corte di appello, con valutazione conforme al giudice di primo grado, ha spiegato come la ricorrente fosse stata già controllata a bordo di un'auto unitamente a tale PI DA, risultata una componente del nucleo familiare del proprietario del mezzo utilizzato per la rapina, e tale dato attestava l'assenza di qualsiasi dubbio ragionevole con valutazione priva di illogicità tanto più manifesta. 2.3 II quarto motivo principale appare proporre una errata interpretazione di norme;
invero, 4 la revoca dell'indulto è stata disposta in applicazione delle disposizioni normative che prevedono, appunto, la revoca del beneficio per il soggetto che commetta nel quinquennio dal 31 luglio 2006, data di entrata in vigore della legge n.241, altro reato con condanna superiore ad anni 2; e nel caso in esame la Di IE ha riportato condanna ad anni 3 di reclusione per fatti commessi nel 2010 e quindi proprio entro i 5 anni. In alcun modo, poi, sussiste il presupposto della estinzione della pena per decorso del tempo posto che il termine decennale deve decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia non ancora passata in giudicato alla data di decisione dell'appello. Infine, l'ultimo motivo reitera aspetti di fatto e propone una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nella presente sede posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ricostruito l'intera condotta della ricorrente e della correa sottolineando come la vittima venne fermata quando cercava di reagire alla sottrazione della merce con frasi rivoltele proprio dalla ricorrente dal contenuto intimidatorio e con un atteggiamento, quello di bloccarle le spalle, che ne interrompeva l'azione mirata a reagire alla sottrazione. Ne consegue ritenersi che la valutazione della sussistenza degli estremi della rapina impropria appare frutto di una considerazione priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 I CONSIGLIERE
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Silvia Pennucci che insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 3 novembre 2016, pervenuta a questa corte il 27-5-2021, la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale datata 6 febbraio 2014, riduceva la pena inflitta a Di IE CA in ordine al delitto di concorso in rapina ad anni 3 di reclusione ed C 600,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Silvia Pennucci, che, con distinti motivi, deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inesistenza della sentenza, carenza grafica della stessa poiché il procedimento avente ad oggetto l'imputata Di IE era stato confuso con altro che vedeva imputata tale Di IR, il cui nominativo era stato riportato diverse volte nella sentenza, così che doveva ritenersi riferita ad altro soggetto;
- violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen., anche in relazione all'art. 213 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34201 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/06/2022 cod..proc.pen., per avere la corte territoriale ritenuto prevalente l'esito del riconoscimento. fotografico eseguito in sede di indagini preliminari anziché l'esito dibattimentale incerto e contraddittorio;
inosservanza delle disposizioni in tema di riconoscimento e nullità della ricognizione, erroneità ed illogicità della motivazione sul punto;
la persona offesa, in sede di deposizione testimoniale, non aveva riconosciuto con certezza l'odierna prevenuta e alcuna preventiva descrizione delle fattezze dell'imputata era stata fornita nonostante la richiesta della difesa;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea e falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., travisamento delle risultanze istruttorie, carenza o mera apparenza della motivazione, sussistenza del ragionevole dubbio poiché, avendo avuto il riconoscimento fotografico dibattimentale esito dubitativo, non avrebbe potuto affermarsi la responsabilità posto che mancavano altri elementi per ritenere l'imputata colpevole in quanto non era stata dimostrata l'utilizzazione della autovettura o la sua presenza in prossimità del negozio ovvero il possesso degli oggetti sottratti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla revoca d'ufficio dell'indulto concesso con pronuncia della corte di appello di Milano irrevocabile il 6 aprile 2007 ed alla omessa declaratoria di prescrizione della pena alla data della notifica della sentenza di appello (18 maggio 2018), essendo decorso il termine decennale;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea o falsa applicazione dell'art. 628 comma secondo cod.pen., difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina impropria posto che, la persona offesa, aveva negato di essere stata minacciata di morte essendosi limitata l'autrice del fatto ad intimarle di non muoversi così che difettava qualsiasi portata intimidatoria idonea ad incutere timore. Con motivi aggiunti depositati in cancelleria la difesa deduceva ancora: travisamento della prova ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea valutazione delle risultanze istruttorie posto che la corte di appello aveva errato nell'interpretare il contenuto della dichiarazione del teste Di Gioia, quanto all'utilizzo da parte della Di IE della autovettura utilizzata per la consumazione della rapina;
al proposito allegava stralci del verbale di udienza nel quale era stato escusso il predetto teste quanto ai rapporti LI IE;
difatti, dalla deposizione, era emerso soltanto che l'imputata in una distinta occasione era stata controllata a bordo di altra autovettura unitamente a tale PI DA né erano risultati rapporti di parentela tra la ricorrente ed il proprietario del mezzo utilizzato per la consumazione del delitto, PI AN;
violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. erronea e/o falsa applicazione degli artt. 213 e 361 cod.proc.pen. anche in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., per aver la Corte territoriale (e prima di essa il Tribunale) basato la condanna dell'imputata sull'esito del riconoscimento fotografico eseguito in sede di indagini preliminari, piuttosto che sull'esito del riconoscimento eseguito in dibattimento di esito incerto;
nonché, sempre con riferimento alla identificazione fotografica dibattimentale, carenza 2 e/o assenza di risultanze istruttorie utili ai fini della decisione non acquisite dai giudici del merito;
assenza, carenza, illogicità della motivazione sul punto;
al proposito si sottolineava come in sede di appello fosse stata depositata una memoria nella quale si evidenziava la differenza tra le fattezze fisiche descritte dalla teste p.o. e quelle dell'imputata; inoltre, si sottolineava ancora, come l'individuazione effettuata in udienza fosse stata incerta e riferita a due diverse persone ed alcuna specifica argomentazione era stata fornita dalla corte di appello sul punto;
rilevante era anche la mancata acquisizione del cartellino foto segnaletico, attività che avrebbe dovuto essere compiuta anche ex art. 507 cod.proc.pen., con la conclusione che il quadro probatorio doveva ritenersi incerto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Tutti i motivi principali ed aggiunti sono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, va rilevato come l'errata indicazione del nominativo dell'imputata nel corpo della motivazione della sentenza di appello costituisca un mero refuso frutto di errore materiale non integrante alcuna nullità posto che i giudici di secondo grado risultano avere correttamente esaminato ciascuno dei motivi con specifica indicazione delle risultanze istruttorie emerse a carico dell'imputata; così che l'errata indicazione nominativa è, come detto, frutto di mero errore non avendo comportato alcuna nullità della sentenza poiché le doglianze risultano compiutamente analizzate proprio in riferimento al medesimo fatto storico addebitato all'imputata. Deve pertanto escludersi la lamentata nullità che sussiste solo ove all'errata indicazione del nominativo corrisponda anche una analisi di fatti e circostanze diverse rispetto a quelle oggetto del procedimento. 2.2 In relazione al secondo motivo, reiterato anche con i motivi aggiunti, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 - 01). Ne deriva pertanto affermare che trattandosi di prova atipica la mancata descrizione preventiva delle fattezze del soggetto sottoposto a ricognizione non è causa di nullità od invalidità alcuna dell'atto. Quanto, poi, alla dedotta difformità tra l'esito del riconoscimento in sede di indagini e quello dibattimentale, si è sostenuto che in tema di individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari cui segua, nel dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante in termini di "non assoluta certezza", può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, purché sulla base di congrua motivazione che, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità; e nella specie, la Corte 3 ha ritenuto immune da censure la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della circostanza che la persona offesa non aveva mai negato di avere effettuato il positivo riconoscimento dell'imputato nel corso delle indagini, ma si era limitata ad esprimere un diverso giudizio, giustificato dall'affievolirsi del ricordo in ragione del decorso del tempo (Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Rv. 274470 - 01). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi, comporta affermare la non fondatezza dei motivi principali e dei motivi aggiunti con i quali si è dedotto, sotto diversi profili, violazione di legge e difetto di motivazione in punto utilizzazione della ricognizione;
invero, nel caso in esame, si vede proprio nel caso di una prima ricognizione fotografica positiva, il cui svolgimento era confermato in sede dibattimentale, cui seguiva una seconda ricognizione positiva in termini però non di assoluta certezza anche a dibattimento. Appare, pertanto, che le conclusioni della corte territoriale siano esenti dai lamentati vizi posto che a fronte di un doppio riconoscimento positivo, uno solo dei quali in termini di probabilità e non di certezza, correttamente si ricavava la sussistenza di un quadro probatorio idoneo a fornire dimostrazione della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio con motivazione priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Soltanto il diverso caso della difforme dichiarazione dibattimentale, e cioè della esclusione della riconducibilità del fatto all'imputato, comporta invero la caducazione dell'efficacia probatoria della prima ricognizione effettuate durante le indagini;
invero il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo (Sez. 2, n. 10249 del 03/02/2021, Rv. 280772 - 01). Tale principio però come già anticipato non trova applicazione nel caso in esame in cui ad un primo riconoscimento positivo ne seguiva altro a dibattimento in termini di elevata probabilità. Può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, i giudici di merito appaiono avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi posto che la persona offesa sentita nel dibattimento nel contraddittorio delle parti confermava il riconoscimento effettuato in sede di indagini e, visionata nuovamente la fotografia dell'imputata, la riconosceva seppur senza certezza assoluta. Ne deriva affermare che con valutazione in fatto il tribunale e la corte di appello ritenevano la sussistenza di adeguati elementi di prova della colpevolezza. Anche il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo aggiunto risultano manifestamente infondati posto che, la corte di appello, con valutazione conforme al giudice di primo grado, ha spiegato come la ricorrente fosse stata già controllata a bordo di un'auto unitamente a tale PI DA, risultata una componente del nucleo familiare del proprietario del mezzo utilizzato per la rapina, e tale dato attestava l'assenza di qualsiasi dubbio ragionevole con valutazione priva di illogicità tanto più manifesta. 2.3 II quarto motivo principale appare proporre una errata interpretazione di norme;
invero, 4 la revoca dell'indulto è stata disposta in applicazione delle disposizioni normative che prevedono, appunto, la revoca del beneficio per il soggetto che commetta nel quinquennio dal 31 luglio 2006, data di entrata in vigore della legge n.241, altro reato con condanna superiore ad anni 2; e nel caso in esame la Di IE ha riportato condanna ad anni 3 di reclusione per fatti commessi nel 2010 e quindi proprio entro i 5 anni. In alcun modo, poi, sussiste il presupposto della estinzione della pena per decorso del tempo posto che il termine decennale deve decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia non ancora passata in giudicato alla data di decisione dell'appello. Infine, l'ultimo motivo reitera aspetti di fatto e propone una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nella presente sede posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ricostruito l'intera condotta della ricorrente e della correa sottolineando come la vittima venne fermata quando cercava di reagire alla sottrazione della merce con frasi rivoltele proprio dalla ricorrente dal contenuto intimidatorio e con un atteggiamento, quello di bloccarle le spalle, che ne interrompeva l'azione mirata a reagire alla sottrazione. Ne consegue ritenersi che la valutazione della sussistenza degli estremi della rapina impropria appare frutto di una considerazione priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 I CONSIGLIERE