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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UC IO, RE
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19043/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T044433000P002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l' avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n.
21/1T/044433/000/P002, notificatole in data 4 ottobre 2024, a mezzo del quale l'AdE procedeva al recupero dell'imposta di donazione per liberalità indiretta effettuata nell'anno 2021 in favore della ricorrente da parte del fratello, Sig. Nominativo_1, in relazione all'atto di costituzione, tramite conferimento non proporzionale di partecipazioni, della società “Società_1 S.p.A.” per un importo pari ad euro 44.241,00 a titolo di imposta, oltre spese di notifica.
Parte ricorrente eccepisce:
1. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1, comma 4 bis del
TUSD, per assenza dello scopo liberale nell'assegnazione non proporzionale delle azioni della gruppo societario;
2. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4 bis e dell'art. 56 bis del TUSD, per assenza delle condizioni di tassazione della liberalità indiretta e per carenza di potere di accertamento dell'Ufficio;
3. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4 bis del TUSD, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e l'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n. 546/92 per difetto/carenza degli elementi probatori addotti dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo si osserva preliminarmente che l'arricchimento,
conseguito per effetto dell'acquisizione di una quota di azioni della Società_1 di valore superiore rispetto a quello del suo conferimento, è pacifico.
Tuttavia, mancherebbe lo spirito di liberalità e, quindi, non si sarebbe in presenza di una donazione indiretta, in quanto l'attribuzione patrimoniale sarebbe stata determinata dall'intento delle parti di
“valorizzare correttamente l'apporto al Gruppo di un socio “strategico”” e di “riequilibrare una situazione preesistente non coerente con il contributo allo sviluppo dell'impresa familiare offerto dalla ricorrente negli anni””. Tali argomentazioni per giustificare lo spostamento gratuito di ricchezza attengano esclusivamente a motivi personali delle parti che non eliminano lo spirito di liberalità che caratterizza l'operazione di spartizione non proporzionale delle azioni della neo costituita Società_1.
L'“animus donandi” o spirito di liberalità che connota la donazione, anche indiretta, va ravvisato nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in piena libertà ossia in assenza di qualsivoglia costrizione giuridica (Cass. n. 8018/2012) e va distinto dal motivo, contingente e personale, che può aver spinto il donante all'azione, che resta nella sfera interiore della parte ed è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie.
Quanto al secondo motivo di ricorso si premettono le norme rilevanti al caso in esame.
L'art. 1, co. 4 bis, TUSD, secondo cui: “Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.
L'art. 56 bis, 1 co., TUSD, secondo cui: “(…) l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (…) può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di Lire” (oggi non in vigore)”.
La prima norma richiede, per l'applicazione dell'imposta di donazione, che le liberalità indirette emergano da atti sottoposti alla registrazione: e nel caso in esame l'atto costitutivo della Società_1 era stato sottoposto dalla ricorrente e dal fratello all'esame dell'Ufficio per essere registrato.
La seconda norma richiede due condizioni (coesistenti) per potersi applicare l'imposta, ossia la dichiarazione resa dall'interessata nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi e che l'arricchimento del donatario superi la soglia di franchigia prevista dalla legge in caso di donazione tra fratelli (oggi pari ad € 100.000).
La prima condizione sussiste in quanto sussiste la dichiarazione espressa della ricorrente (e di suo fratello) resa nell'atto pubblico di costituzione della Società_1 di voler “assegnare le azioni in modo non proporzionale alle sottoscrizioni eseguite” e, in particolare, di voler attribuire alla ricorrente azioni per un valore patrimoniale superiore, rispetto al conferimento eseguito, di € 937.356,00.
La seconda condizione è presente per quanto appena detto.
Quanto, infine all'ultima eccezione, essa è chiaramente infondata per quanto detto sin qui e perché nell'atto impugnato è motivata la ragione dell'imposta (qui confermata).
Per tutto quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026. IL RELATORE IL PRESIDENTE Giulio
NI IO PA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UC IO, RE
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19043/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211T044433000P002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l' avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n.
21/1T/044433/000/P002, notificatole in data 4 ottobre 2024, a mezzo del quale l'AdE procedeva al recupero dell'imposta di donazione per liberalità indiretta effettuata nell'anno 2021 in favore della ricorrente da parte del fratello, Sig. Nominativo_1, in relazione all'atto di costituzione, tramite conferimento non proporzionale di partecipazioni, della società “Società_1 S.p.A.” per un importo pari ad euro 44.241,00 a titolo di imposta, oltre spese di notifica.
Parte ricorrente eccepisce:
1. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1, comma 4 bis del
TUSD, per assenza dello scopo liberale nell'assegnazione non proporzionale delle azioni della gruppo societario;
2. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4 bis e dell'art. 56 bis del TUSD, per assenza delle condizioni di tassazione della liberalità indiretta e per carenza di potere di accertamento dell'Ufficio;
3. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4 bis del TUSD, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e l'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. n. 546/92 per difetto/carenza degli elementi probatori addotti dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo si osserva preliminarmente che l'arricchimento,
conseguito per effetto dell'acquisizione di una quota di azioni della Società_1 di valore superiore rispetto a quello del suo conferimento, è pacifico.
Tuttavia, mancherebbe lo spirito di liberalità e, quindi, non si sarebbe in presenza di una donazione indiretta, in quanto l'attribuzione patrimoniale sarebbe stata determinata dall'intento delle parti di
“valorizzare correttamente l'apporto al Gruppo di un socio “strategico”” e di “riequilibrare una situazione preesistente non coerente con il contributo allo sviluppo dell'impresa familiare offerto dalla ricorrente negli anni””. Tali argomentazioni per giustificare lo spostamento gratuito di ricchezza attengano esclusivamente a motivi personali delle parti che non eliminano lo spirito di liberalità che caratterizza l'operazione di spartizione non proporzionale delle azioni della neo costituita Società_1.
L'“animus donandi” o spirito di liberalità che connota la donazione, anche indiretta, va ravvisato nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in piena libertà ossia in assenza di qualsivoglia costrizione giuridica (Cass. n. 8018/2012) e va distinto dal motivo, contingente e personale, che può aver spinto il donante all'azione, che resta nella sfera interiore della parte ed è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie.
Quanto al secondo motivo di ricorso si premettono le norme rilevanti al caso in esame.
L'art. 1, co. 4 bis, TUSD, secondo cui: “Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.
L'art. 56 bis, 1 co., TUSD, secondo cui: “(…) l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (…) può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di Lire” (oggi non in vigore)”.
La prima norma richiede, per l'applicazione dell'imposta di donazione, che le liberalità indirette emergano da atti sottoposti alla registrazione: e nel caso in esame l'atto costitutivo della Società_1 era stato sottoposto dalla ricorrente e dal fratello all'esame dell'Ufficio per essere registrato.
La seconda norma richiede due condizioni (coesistenti) per potersi applicare l'imposta, ossia la dichiarazione resa dall'interessata nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi e che l'arricchimento del donatario superi la soglia di franchigia prevista dalla legge in caso di donazione tra fratelli (oggi pari ad € 100.000).
La prima condizione sussiste in quanto sussiste la dichiarazione espressa della ricorrente (e di suo fratello) resa nell'atto pubblico di costituzione della Società_1 di voler “assegnare le azioni in modo non proporzionale alle sottoscrizioni eseguite” e, in particolare, di voler attribuire alla ricorrente azioni per un valore patrimoniale superiore, rispetto al conferimento eseguito, di € 937.356,00.
La seconda condizione è presente per quanto appena detto.
Quanto, infine all'ultima eccezione, essa è chiaramente infondata per quanto detto sin qui e perché nell'atto impugnato è motivata la ragione dell'imposta (qui confermata).
Per tutto quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026. IL RELATORE IL PRESIDENTE Giulio
NI IO PA