Art. 29.
Per l'ammissione al diritto ad indennita' o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale.
Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento dell'inabilita' nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 25, dalla lettera c) dell'art. 26 e dal comma terzo dell'art. 30 del presente Ordinamento.
Per l'ammissione al diritto ad indennita' o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale.
Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento dell'inabilita' nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 25, dalla lettera c) dell'art. 26 e dal comma terzo dell'art. 30 del presente Ordinamento.