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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3817/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3817/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3817/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERGARI VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MESOPOTAMIA, 18 00179 ROMApresso il difensore avv. VERGARI VALENTINA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
GR SI ( STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO C.F._1
390 MODENA;
elettivamente domiciliato in STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO CENTRO
390 41122 MODENA presso il difensore avv. BONFATTI SIDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La ha convenuto in Parte_1 giudizio esponendo di avere concluso contratti di conto CP_1 corrente e di conto corrente anticipi con Poi Controparte_2
pagina 2 di 6 fusasi in che in costanza di rapporto erano state CP_1 addebitate somme non dovute, avendo addebitato interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei medesimi, come pure commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, posto che il contratto non era stato concluso per iscritto come prescrive il t.u.b. Di talchè la stessa ha richiesto il ricalcolo delle somme corrisposte e non dovute, con accertamento del proprio credito.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
In corso di causa è stata esperita c.t.u. contabile.
II. Preliminarmente parte attrice ha eccepito la nullità degli addebiti in c.c. aventi ad oggetto interessi anatocistici, spese e c.m.s., in quanto non pattuite per iscritto.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Con riguardo ai contrati bancari, dispone l'art. 117 t.u.b.: “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”.
La pacifica interpretazione ritiene che la pattuizioni di interessi anatocistici e c.m.s. supponga un patto scritto, sottoscritto dal cliente;
“nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale;
pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma" (ex multis, da ultimo, Cass. 15 giugno 2022, n. 19.298; in precedenza, già Cass. 11 gennaio 2006, n. 266).
pagina 3 di 6 Consegue quindi che gli addebiti effettuati dalla banca, in difetto di specifica pattuizione scritta, sono illegittimi, in quanto non sorretti da alcun accordo bilaterale scritto.
Le somme in oggetto sono pertanto indebite e da restituire nei termini indicati dal c.t.u.
III. Con riguardo ai singoli rapporti contrattuali esaminati dal c.t.u., si considera che il c.c. n. 25280 estinto è confluito nel c.c. 29920. Mentre dal c.c. n. 27252 risulta irripetibile ogni somma per effetto della prescrizione di ogni rimessa, stante presenza di estratti conti unicamente riferiti al periodo 2001-2004. Anche con riguardo al c.c. 55600, il c.t.u., sulla scorta della documentazione versata in atti, ha evidenziato che “non è possibile ricostruire le singole movimentazioni” (p. 49).
Tenuto conto della documentazione prodotta, il c.t.u. ha potuto considerare unicamente i restanti c.c. nn. 28.299, 28249 e 27842.
IV. Con riferimento al c.c. n. 28.299, contratto di apertura di conto corrente, si è proceduto ad eliminare gli addebiti per
“commissione di messa a disposizione fondi”, cms (in quanto non regolarmente pattuita), come pure la “commissione di istruttoria veloce”, non essendo documentata l'attività d'istruttoria effettuata.
Il c.t.u. ha perciò correttamente eliminato (e poi ricalcolato) dal calcolo gli interessi capitalizzati a far data dal 1° ottobre 2016.
Il ricalcolo è stato eseguito per il periodo 11 novembre 2014 al 30 settembre 2021.
Tenendo conto di questa metodologia è emerso un maggior credito a favore di pari ad € 22.809,45 (p. 54). Parte_1
Come ha precisato la c.t.u., il maggior credito sopra rilevato risulta essere la differenza registrata tra il saldo di conto corrente al 30 settembre 2021, di euro – 8046,92, come da estratto conto del 3 settembre 2021, ed il nuovo saldo di conto corrente al 30 settembre 2021 pari ad euro + 14762,53” (p. 54).
pagina 4 di 6 E'emerso poi un superamento del tasso soglia usura, limitatamente al periodo 15 marzo-30 novembre 2012, di talchè vanno eliminati gli interessi addebitati, pari, nel periodo, ad € 441,86.
Conclusivamente sul punto, l'attore ha diritto alla restituzione della somma complessiva di € 23.251,31 (€ 22.809,45 + 441,86), in quanto indebitamente addebitata.
IV. Con riferimento ai c.c. 28249 e sul c.c. n. 27842/80, dalle analisi e dai ricalcolo effettuati dal c.t.u., è emerso un credito restitutorio pari ad € 1,07 per il primo e pari a € 0,000 per il secondo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 21 giugno 2023,
1. accertata la nullità degli interessi ultra legali e c.m.s., come pure degli interessi usurari, applicati dalla banca sul c.c. n.
28299 e non dovuti, dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire la somma di € 23.251,31, con interessi al saggio legale decorrenti dal 25 settembre 2020 e fino al saldo;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali che liquida in complessivi € 6350 (di cui € 1.850 per anticipazioni), oltre accessori. Con diritto a ripetere le spese di c.t.u. e c.t.p.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3817/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3817/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VERGARI VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MESOPOTAMIA, 18 00179 ROMApresso il difensore avv. VERGARI VALENTINA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
GR SI ( STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO C.F._1
390 MODENA;
elettivamente domiciliato in STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO CENTRO
390 41122 MODENA presso il difensore avv. BONFATTI SIDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La ha convenuto in Parte_1 giudizio esponendo di avere concluso contratti di conto CP_1 corrente e di conto corrente anticipi con Poi Controparte_2
pagina 2 di 6 fusasi in che in costanza di rapporto erano state CP_1 addebitate somme non dovute, avendo addebitato interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei medesimi, come pure commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, posto che il contratto non era stato concluso per iscritto come prescrive il t.u.b. Di talchè la stessa ha richiesto il ricalcolo delle somme corrisposte e non dovute, con accertamento del proprio credito.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
In corso di causa è stata esperita c.t.u. contabile.
II. Preliminarmente parte attrice ha eccepito la nullità degli addebiti in c.c. aventi ad oggetto interessi anatocistici, spese e c.m.s., in quanto non pattuite per iscritto.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Con riguardo ai contrati bancari, dispone l'art. 117 t.u.b.: “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”.
La pacifica interpretazione ritiene che la pattuizioni di interessi anatocistici e c.m.s. supponga un patto scritto, sottoscritto dal cliente;
“nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale;
pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma" (ex multis, da ultimo, Cass. 15 giugno 2022, n. 19.298; in precedenza, già Cass. 11 gennaio 2006, n. 266).
pagina 3 di 6 Consegue quindi che gli addebiti effettuati dalla banca, in difetto di specifica pattuizione scritta, sono illegittimi, in quanto non sorretti da alcun accordo bilaterale scritto.
Le somme in oggetto sono pertanto indebite e da restituire nei termini indicati dal c.t.u.
III. Con riguardo ai singoli rapporti contrattuali esaminati dal c.t.u., si considera che il c.c. n. 25280 estinto è confluito nel c.c. 29920. Mentre dal c.c. n. 27252 risulta irripetibile ogni somma per effetto della prescrizione di ogni rimessa, stante presenza di estratti conti unicamente riferiti al periodo 2001-2004. Anche con riguardo al c.c. 55600, il c.t.u., sulla scorta della documentazione versata in atti, ha evidenziato che “non è possibile ricostruire le singole movimentazioni” (p. 49).
Tenuto conto della documentazione prodotta, il c.t.u. ha potuto considerare unicamente i restanti c.c. nn. 28.299, 28249 e 27842.
IV. Con riferimento al c.c. n. 28.299, contratto di apertura di conto corrente, si è proceduto ad eliminare gli addebiti per
“commissione di messa a disposizione fondi”, cms (in quanto non regolarmente pattuita), come pure la “commissione di istruttoria veloce”, non essendo documentata l'attività d'istruttoria effettuata.
Il c.t.u. ha perciò correttamente eliminato (e poi ricalcolato) dal calcolo gli interessi capitalizzati a far data dal 1° ottobre 2016.
Il ricalcolo è stato eseguito per il periodo 11 novembre 2014 al 30 settembre 2021.
Tenendo conto di questa metodologia è emerso un maggior credito a favore di pari ad € 22.809,45 (p. 54). Parte_1
Come ha precisato la c.t.u., il maggior credito sopra rilevato risulta essere la differenza registrata tra il saldo di conto corrente al 30 settembre 2021, di euro – 8046,92, come da estratto conto del 3 settembre 2021, ed il nuovo saldo di conto corrente al 30 settembre 2021 pari ad euro + 14762,53” (p. 54).
pagina 4 di 6 E'emerso poi un superamento del tasso soglia usura, limitatamente al periodo 15 marzo-30 novembre 2012, di talchè vanno eliminati gli interessi addebitati, pari, nel periodo, ad € 441,86.
Conclusivamente sul punto, l'attore ha diritto alla restituzione della somma complessiva di € 23.251,31 (€ 22.809,45 + 441,86), in quanto indebitamente addebitata.
IV. Con riferimento ai c.c. 28249 e sul c.c. n. 27842/80, dalle analisi e dai ricalcolo effettuati dal c.t.u., è emerso un credito restitutorio pari ad € 1,07 per il primo e pari a € 0,000 per il secondo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 21 giugno 2023,
1. accertata la nullità degli interessi ultra legali e c.m.s., come pure degli interessi usurari, applicati dalla banca sul c.c. n.
28299 e non dovuti, dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire la somma di € 23.251,31, con interessi al saggio legale decorrenti dal 25 settembre 2020 e fino al saldo;
2. dichiara tenuta e condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali che liquida in complessivi € 6350 (di cui € 1.850 per anticipazioni), oltre accessori. Con diritto a ripetere le spese di c.t.u. e c.t.p.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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