CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI NA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catania - Via Cappuccini N 2 95100 Catania CT elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Avola - C.so Garibaldi N 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820259000244986 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti ed eccepisce la tardività della costituzione dell'ADER e la documentazione prodotta.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle eccezioni proposte in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la Intimazione di Pagamento n. 29820259000244986/000 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 41.186,96 di cui euro 4.146,92 per presunti carichi di natura tributaria incorporati in 16 cartelle, eccependo il difetto di motivazione, la mancata notifica delle cartelle, la decadenza della potestà accertatrice e la prescrizione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'AdE di Torino eccependo che in merito alla pretesa per mancato pagamento canone Tv il ricorrente non aveva impugnato la relativa cartella n.29820160006568555 e che la prescrizione era in ogni caso da ritenersi decennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Siracusa eccependo la inammissibilità del ricorso per aver il ricorrente citato solo gli Enti impositori pur avendo contestato la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione e quindi atti della Agenzia della Riscossione.
Nessuno si costituiva per il Comune di Avola e la Camera di Commercio,
Interveniva in giudizio l'DE eccependo la inammissibilità del ricorso essendo state le cartelle regolarmente notificate e peraltro successivamente dal 2015 al 2025 erano state notificate sei intimazioni di pagamento interruttive di eventuale prescrizione . Nessuna violazione dello schema legale dell'atto sussisteva né alcun obbligo di allegare alla intimazione gli atti richiamati.
Si costituiva la Regione Sicilia eccependo la non obbligatorietà del prodromico avviso, per altro per alcune annualità regolarmente notificato.
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che parte ricorrente, a fronte di una intimazione di pagamento notificata per un importo complessivo di € 41.186,96, ha impugnato la stessa limitatamente a 16 cartelle sottese aventi ad oggetto debiti tributari, per €4.146,92, eccependo la mancata notifica delle cartelle, la eventuale decadenza della potestà accertatrice e la prescrizione, ma citando in giudizio esclusivamente gli Enti impositori ( Comune di Avola, Camera di Commerco, Agenzia delle Entrate di Torino e Siracusa, Regione Sicilia) ma non l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In merito ritiene questo Giudice che il ricorso vada dichiarato inammissibile .
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre nel caso in esame a non essere stata intimata è proprio l'DE , in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri (mancata notifica delle cartelle) .
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez.
V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'DE si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti e di eventuali atti interruttivi.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altronde nel caso in esame la ricorrente fa valere proprio il difetto di notifica da parte di DE degli atti sottesi alla successiva intimazione ed in particolare delle cartelle e non certo di atti prodromici alle stesse e di competenza degli Enti impositori.
Per completezza va osservato che l'Agenzia della Riscossione è intervenuta volontariamente in data
10.11.2025, senza alcuna notifica a controparte e producendo, seppur tardivamente stante l'udienza di trattazione fissata per il 18.11.2025, ampia documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle opposte e di successive intimazioni interruttive della prescrizione. Tale costituzione (peraltro contestata dal ricorrente) non può sanare la mancata citazione da parte del ricorrente anche perché non risultano rispettate le condizioni e quindi la notifica a controparte ed il termine per la costituzione.
Atteso quanto sopra, ritenuta la mancata citazione dell'agenzia della Riscossione, ma solo degli Enti impositori, pur essendo stata contestata la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione, va dichiarato il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1065.00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite . Nulla nei confronti di AD .
Così deciso a Siracusa, il 18.11.2025.
Il Giudice
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI NA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catania - Via Cappuccini N 2 95100 Catania CT elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Avola - C.so Garibaldi N 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820259000244986 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti ed eccepisce la tardività della costituzione dell'ADER e la documentazione prodotta.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle eccezioni proposte in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la Intimazione di Pagamento n. 29820259000244986/000 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 41.186,96 di cui euro 4.146,92 per presunti carichi di natura tributaria incorporati in 16 cartelle, eccependo il difetto di motivazione, la mancata notifica delle cartelle, la decadenza della potestà accertatrice e la prescrizione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'AdE di Torino eccependo che in merito alla pretesa per mancato pagamento canone Tv il ricorrente non aveva impugnato la relativa cartella n.29820160006568555 e che la prescrizione era in ogni caso da ritenersi decennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Siracusa eccependo la inammissibilità del ricorso per aver il ricorrente citato solo gli Enti impositori pur avendo contestato la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione e quindi atti della Agenzia della Riscossione.
Nessuno si costituiva per il Comune di Avola e la Camera di Commercio,
Interveniva in giudizio l'DE eccependo la inammissibilità del ricorso essendo state le cartelle regolarmente notificate e peraltro successivamente dal 2015 al 2025 erano state notificate sei intimazioni di pagamento interruttive di eventuale prescrizione . Nessuna violazione dello schema legale dell'atto sussisteva né alcun obbligo di allegare alla intimazione gli atti richiamati.
Si costituiva la Regione Sicilia eccependo la non obbligatorietà del prodromico avviso, per altro per alcune annualità regolarmente notificato.
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che parte ricorrente, a fronte di una intimazione di pagamento notificata per un importo complessivo di € 41.186,96, ha impugnato la stessa limitatamente a 16 cartelle sottese aventi ad oggetto debiti tributari, per €4.146,92, eccependo la mancata notifica delle cartelle, la eventuale decadenza della potestà accertatrice e la prescrizione, ma citando in giudizio esclusivamente gli Enti impositori ( Comune di Avola, Camera di Commerco, Agenzia delle Entrate di Torino e Siracusa, Regione Sicilia) ma non l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In merito ritiene questo Giudice che il ricorso vada dichiarato inammissibile .
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre nel caso in esame a non essere stata intimata è proprio l'DE , in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri (mancata notifica delle cartelle) .
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez.
V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'DE si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti e di eventuali atti interruttivi.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altronde nel caso in esame la ricorrente fa valere proprio il difetto di notifica da parte di DE degli atti sottesi alla successiva intimazione ed in particolare delle cartelle e non certo di atti prodromici alle stesse e di competenza degli Enti impositori.
Per completezza va osservato che l'Agenzia della Riscossione è intervenuta volontariamente in data
10.11.2025, senza alcuna notifica a controparte e producendo, seppur tardivamente stante l'udienza di trattazione fissata per il 18.11.2025, ampia documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle opposte e di successive intimazioni interruttive della prescrizione. Tale costituzione (peraltro contestata dal ricorrente) non può sanare la mancata citazione da parte del ricorrente anche perché non risultano rispettate le condizioni e quindi la notifica a controparte ed il termine per la costituzione.
Atteso quanto sopra, ritenuta la mancata citazione dell'agenzia della Riscossione, ma solo degli Enti impositori, pur essendo stata contestata la mancata notifica delle cartelle sottese alla intimazione, va dichiarato il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti costituite .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1065.00 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite . Nulla nei confronti di AD .
Così deciso a Siracusa, il 18.11.2025.
Il Giudice
dr. Adriana Puglisi