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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5274/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500981 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500981 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500981 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza emessa dalla CTP di Messina, Sent. n. 1420/06/22, a seguito di suo ricorso contro avviso di accertamento IRPEF 2015 per presunta omessa dichiarazione di redditi da locazione. Il sig. Ricorrente_1 aveva dichiarato il 25% del reddito da locazione, mentre il resto era stato dichiarato da moglie e figlio (comodatario). L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento, poi annullato in autotutela prima dell'udienza.
La CTP ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di giudizio, ritenendo che vi fossero “giusti motivi”.
L'appellante contesta la compensazione delle spese processuali perché non motivata in modo adeguato ed invoca il principio della “soccombenza virtuale” e chiede la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di primo grado
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Sostiene che l'annullamento dell'atto è avvenuto prima dell'udienza, evitando il contenzioso. La compensazione delle spese è giustificata dal comportamento diligente dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si limita a richiamare genericamente la sussistenza di “giusti motivi”, senza fornire una motivazione concreta e specifica, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 9715/2016, Cass. n. 15989/2020).
Inoltre, l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, avvenuto solo in sede di udienza, conferma la fondatezza delle ragioni del contribuente e configura una soccombenza virtuale dell'Amministrazione finanziaria, che giustifica la condanna alle spese.
Infatti con le controdeduzioni del 29.1.22 l'Ufficio aveva chiesto il rigetto del ricorso e solo in data 6.6.22 a processo già 'instaurato e cpn l'udienza della fase cautelare già epsketata è interventuto l'annullamento in autotutela
Visto il D.M. n. 147 del 13/08/2022)condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Condanna altresì l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1;
In riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Condanna altresì la medesima Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1000, oltre accessori di legge.
Palermo 14.7.25
Il Relatore il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5274/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500981 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500981 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B500981 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza emessa dalla CTP di Messina, Sent. n. 1420/06/22, a seguito di suo ricorso contro avviso di accertamento IRPEF 2015 per presunta omessa dichiarazione di redditi da locazione. Il sig. Ricorrente_1 aveva dichiarato il 25% del reddito da locazione, mentre il resto era stato dichiarato da moglie e figlio (comodatario). L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento, poi annullato in autotutela prima dell'udienza.
La CTP ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di giudizio, ritenendo che vi fossero “giusti motivi”.
L'appellante contesta la compensazione delle spese processuali perché non motivata in modo adeguato ed invoca il principio della “soccombenza virtuale” e chiede la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di primo grado
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Sostiene che l'annullamento dell'atto è avvenuto prima dell'udienza, evitando il contenzioso. La compensazione delle spese è giustificata dal comportamento diligente dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si limita a richiamare genericamente la sussistenza di “giusti motivi”, senza fornire una motivazione concreta e specifica, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 9715/2016, Cass. n. 15989/2020).
Inoltre, l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, avvenuto solo in sede di udienza, conferma la fondatezza delle ragioni del contribuente e configura una soccombenza virtuale dell'Amministrazione finanziaria, che giustifica la condanna alle spese.
Infatti con le controdeduzioni del 29.1.22 l'Ufficio aveva chiesto il rigetto del ricorso e solo in data 6.6.22 a processo già 'instaurato e cpn l'udienza della fase cautelare già epsketata è interventuto l'annullamento in autotutela
Visto il D.M. n. 147 del 13/08/2022)condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Condanna altresì l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1;
In riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori di legge.
Condanna altresì la medesima Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1000, oltre accessori di legge.
Palermo 14.7.25
Il Relatore il Presidente