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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
CE RI IC
ND SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio contenzioso n. 5874/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ZITELLI ENRICO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2025)
“Viene sentita parte ricorrente, che chiede solo la pronuncia del divorzio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio civile con a Ospitaletto (BS) in data 9.3.2019, iscritto presso il registro dello stato civile Controparte_1
del Comune di OSPITALETTO al n. 5, parte I, anno 2019, unione dalla quale non erano nati figli.
1 Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
2681/2020, pubblicata il 24.12.2020 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale del giorno
1.10.2020.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio.
La resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al IC delegato, celebrata il 20.11.2025, all'esito della quale ne veniva dichiarata la contumacia e non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta alla sola pronuncia dello status divorzile.
Non essendo necessaria alcuna istruttoria, il IC delegato riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di divorzio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 1.10.2020, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (28.5.2025) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2681/2020, pubblicata il
24.12.2020 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da cinque anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente la sig.ra risulta irreperibile. Controparte_1
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
Le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e della mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ospitaletto (BS) il giorno 9.3.2019 tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Ospitaletto (BS) al n. 5, parte I, anno 2019;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.11.2025
La Presidente estensora
AU GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
CE RI IC
ND SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio contenzioso n. 5874/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ZITELLI ENRICO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2025)
“Viene sentita parte ricorrente, che chiede solo la pronuncia del divorzio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio civile con a Ospitaletto (BS) in data 9.3.2019, iscritto presso il registro dello stato civile Controparte_1
del Comune di OSPITALETTO al n. 5, parte I, anno 2019, unione dalla quale non erano nati figli.
1 Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
2681/2020, pubblicata il 24.12.2020 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale del giorno
1.10.2020.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio.
La resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al IC delegato, celebrata il 20.11.2025, all'esito della quale ne veniva dichiarata la contumacia e non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta alla sola pronuncia dello status divorzile.
Non essendo necessaria alcuna istruttoria, il IC delegato riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di divorzio
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale in data 1.10.2020, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (28.5.2025) erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2681/2020, pubblicata il
24.12.2020 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da cinque anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente la sig.ra risulta irreperibile. Controparte_1
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulle spese processuali
Le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e della mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ospitaletto (BS) il giorno 9.3.2019 tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Ospitaletto (BS) al n. 5, parte I, anno 2019;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.11.2025
La Presidente estensora
AU GH
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