Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da SA OR, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Sticchi, PEC sticchi.luca@ordavvle.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. SE Franchino, PEC franchino0299@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-Tinvest S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-Progetto Arte S.n.c. di SE e IN Rizzi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-della nota/pec dell’8.11.2024, con la quale il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera, nel riscontrare la diffida della sig.ra SA OR del 30.10.2024, volta ad ottenere la conclusione del procedimento, attivato dalla stessa sig.ra OR con l’istanza di permesso di costruire del 22.12.2023, finalizzata alla costruzione di un impianto sportivo nel lotto, identificato, come Tessuto 10a, dal vigente Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 24.3.2021 all’8.4.2021), ha comunicato che “non si può procedere all’esame della” predetta “istanza di permesso di costruire”, richiamando l’art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del suddetto Regolamento Urbanistico, nella parte in cui, con riferimento al Tessuto 10a, precisa che possono essere realizzate nuove costruzioni “esclusivamente nei lotti liberi, secondo la disciplina di PRG o di piano attuativo, che ha originato il Tessuto, in cui ricadono”, con la puntualizzazione che “l’area interessata dall’intervento ricade all’interno del Comparto F” del Piano particolareggiato delle Aree per Insediamenti Produttivi (PAIP), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 15.5.1985, “per il quale, ai sensi dell’art. 27 L. n. 865/1971, è prevista l’attuazione di iniziativa pubblica tramite esproprio, per la realizzazione di impianti produttivi ed assegnazione in proprietà o concessione del diritto di superficie sulle aree medesime da parte del Comune di Matera con le modalità, stabilite dal vigente Regolamento PAIP e comunque previa convenzione”;
-ove occorra, delle previsioni del citato Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021, disciplinanti l’attuazione del Tessuto 10a, “per l’ipotesi in cui le stesse consentano la realizzazione di nuove costruzioni esclusivamente mediante attuazione di iniziativa pubblica tramite esproprio o attraverso forme di attuazione indiretta o attuazione diretta convenzionata”;
nonché per la condanna
del Comune di Matera al rilascio del permesso di costruire, chiesto dalla sig.ra SA OR con l’istanza del 22.12.2023, previo accertamento della sua fondatezza, “in ragione della completezza della pratica edilizia e del carattere vincolato dell’attività amministrativa”;
in via subordinata, per l’accertamento
dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, sulla suddetta istanza di permesso di costruire del 22.12.2023,
con il conseguente:
annullamento della suindicata nota/pec del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera dell’8.11.2024;
e la condanna del Comune di Matera al rilascio del permesso di costruire, chiesto dalla sig.ra OR con l’istanza del 22.12.2023;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021, se dovesse essere interpretato nel senso che “abbia mantenuto in vigore, con riferimento” al Tessuto 10a, “il PAIP”;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il Cons. QU NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. C.C. n. 23 del 13.4.2018 il Comune di Matera ha adottato Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999; , per il Tessuto 10a, definito come “impianto unitario a disciplina particolareggiata pregressa parzialmente configurato o incompleto prevalentemente per attività”, l’art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione e la nota 5 in calce a tale articolo (richiamata espressamente nella parte della Tabella incorporata che si riferisce al Tessuto 10°) ha previsto la modalità dell’attuazione diretta, oltre che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, anche per gli interventi di nuova costruzione “esclusivamente nei lotti liberi, secondo la disciplina di PRG o di piano attuativo, che ha originato il Tessuto, in cui ricadono”.
È opportuno precisare, per maggiore chiarezza espositiva, che tale Tessuto 10a ricadeva all’interno del Comparto F del Piano particolareggiato delle Aree per Insediamenti Produttivi (PAIP), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 15.5.1985”), secondo cui “ il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla eventuale cessione di una fascia di suolo di 3,00 m., lungo la strada ed internamente al lotto, per la realizzazione/adeguamento di viabilità, di marciapiedi, di stalli per auto, di verde e di spazi di relazione”.
L’Ufficio Tecnico comunale, con osservazione n. 23, aveva proposto l’attuazione del predetto Tessuto 10a mediante iniziativa privata con la presentazione di un Piano di Lottizzazione con il lotto minimo di 1.500 mq, il 50% di superficie coperta e l’indice di edificabilità fondiaria 1,25 mq./1 mq. della Superficie Lorda (somma delle superfici di tutti piani dell’edificio) massima realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria; con Delibera n. 5 del 20.1.2020 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 22.1.2020 al 6.2.2020) il Consiglio Comunale di Matera aveva respinto tale proposta (24 voti contrari e 1 astenuto su 25 Consiglieri presenti), mantenendo la sola modalità attuativa dell’iniziativa pubblica, disciplinata dal citato PAIP, approvato con D.P.G.R. n. 98 del 15.5.1985.
Con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 24.3.2021 all’8.4.2021) è stato approvato il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999.
Con istanza del 22.12.2023 la sig.ra SA OR ha chiesto il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione sui terreni foglio n. 67, particelle nn. 4367 e 4368, siti nel suddetto Tessuto 10a, di un impianto sportivo, composto da due fabbricati, cioè una struttura sportiva, avente una Superficie Lorda di circa 500 mq., una volumetria complessiva di 2.550 mc. e l’altezza massima di 6,30 m., ed un alloggio del custode, avente una Superficie Lorda di circa 143 mq., una volumetria complessiva di 887 mc. e l’altezza massima di 6,20 m..
Dopo il sollecito del 7.6.2024 e la diffida del 30.10.2024, volta ad ottenere la conclusione del procedimento, con nota/pec dell’8.11.2024 il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera ha comunicato alla sig.ra SA OR che “non si può procedere all’esame dell’istanza di permesso di costruire”, richiamando il suddetto art. 48 delle NTA del Regolamento Urbanistico, con la puntualizzazione che “l’area interessata dall’intervento ricade all’interno del Comparto F” del PAIP , approvato con D.P.G.R. n. 98 del 15.5.1985, “per il quale, ai sensi dell’art. 27 L. n. 865/1971, è prevista l’attuazione di iniziativa pubblica tramite esproprio, per la realizzazione di impianti produttivi ed assegnazione in proprietà o concessione del diritto di superficie sulle aree medesime da parte del Comune di Matera con le modalità, stabilite dal vigente Regolamento PAIP e comunque previa convenzione”.
La sig.ra SA OR con il ricorso introduttivo, notificato, oltre che al Comune di Matera, anche alla Regione Basilicata (presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it), alla Tinvest S.r.l. ed alla Progetto Arte S.n.c. di SE e IN Rizzi, il 17.12.2024 e depositato il 23.12.2024, ha chiesto:
-in via principale, l’annullamento della predetta nota/pec del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera dell’8.11.2024 ed il rilascio del permesso di costruire, deducendo:
1) l’errata interpretazione dell’art. 48 delle NTA del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021, in quanto tale disposizione prevede per il Tessuto 10a l’attuazione diretta degli interventi edilizi (l’art. 14 delle NTA precisa che l’attuazione diretta può essere realizzata dal singolo proprietario) mediante l’applicazione dei parametri edilizi del previgente PAIP, approvato con D.P.G.R. n. 98 del 15.5.1985, tenuto pure conto della circostanza che l’art. 36, comma 3, delle NTA conferma l’attuazione diretta del Tessuto 10°, come “impianto unitario a disciplina particolareggiata pregressa parzialmente configurato o incompleto prevalentemente per attività”;
2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto:
A) il Tessuto 10a risulta quasi completamente urbanizzato e realizzato e confina con una strada comunale, e comunque lo stesso art. 48 delle NTA prevede che “il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla eventuale cessione di una fascia di suolo di 3,00 m., lungo la strada ed internamente al lotto, per la realizzazione/adeguamento di viabilità, di marciapiedi, di stalli per auto, di verde e di spazi di relazione”;
B) in ogni caso, l’art. 47 delle NTA precisa che “di norma” le trasformazioni dei UT “sono assentibili per attuazione diretta” , perché sono “morfologicamente configurati”, mentre gli “interventi di trasformazione o di primo impianto di rilevanza urbanistica” delle aree “prive di configurazione morfologica e funzionale” sono sottoposte ad “attuazione indiretta”, cioè gli interventi edilizi sono subordinati alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 (cfr. art. 16 delle NTA);
C) il Comune di Matera non poteva più esercitare il potere espropriativo, per il decorso dell’efficacia decennale del predetto PAIP;
D) la reiezione con Del. C.C. n. 5 del 20.1.2020 dell’osservazione dell’Ufficio Tecnico comunale, finalizzata all’attuazione del Tessuto 10a mediante iniziativa privata con la presentazione di un Piano di Lottizzazione, avrebbe confermato l’attuazione diretta del Tessuto 10a;
-in via subordinata, l’annullamento dell’art. 48 delle NTA del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, se dovesse essere interpretato nel senso che l’edificazione nel Tessuto 10a è consentita esclusivamente mediante attuazione di iniziativa pubblica ex art. 27 L. n. 865/1971 o mediante attuazione indiretta o attuazione diretta convenzionata, ed il rilascio del permesso di costruire, deducendo l’eccesso di potere per illogicità:
A) sia perché l’art. 12, comma 2, DPR n. 380/2001 consente il rilascio del permesso di costruire anche in assenza delle opere di urbanizzazione, quando i soggetti interessati si impegnano ad attuarle contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, oggetto del permesso di costruire;
B) sia perché, come già dedotto, il Tessuto 10a risulta quasi completamente urbanizzato e realizzato e confina con una strada comunale;
In via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, sulla suddetta istanza di permesso di costruire del 22.12.2023, tenuto conto delle circostanze che i terreni foglio n. 67, particelle nn. 4367 e 4368, siti nel Tessuto 10a, di cui è causa, non si trovano in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, e che con l’impugnata nota/pec del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera dell’8.11.2024 non è stato esercitato il potere di autotutela di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990, anche perché la predetta nota/pec dell’8.11.2024 non evidenzia l’interesse pubblico specifico, diverso dalla mera legalità violata, prevalente sul confliggente interesse privato della ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Matera con memoria di stile, allegando la Relazione del Dirigente del Servizio Urbanistica del 24.2.2025, con la quale è stato evidenziato, tra l’altro, che con la suddetta Del. n. 5 del 20.1.2020 il Consiglio Comunale “ha espresso la volontà di attuare il Comparto F del PAIP mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi della L. n. 865/1971, seppure tale decisione non sia stata trasfusa nelle Norme Tecniche di Attuazione” definitivamente approvate, “a nulla valendo l’esistenza di una mera strada di collegamento” al Tessuto 10a.
Con Ordinanza n. 358 del 13.6.2025 questo Tribunale ha ordinato al Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera, di depositare, entro 30 giorni, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano particolareggiato delle Aree per Insediamenti Produttivi (PAIP), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 15.5.1985, per esaminare la clausola, che prescrive per tale strumento urbanistico unicamente la modalità attuativa dell’iniziativa pubblica: tali NTA sono state depositate in data 30.6.2025.
Con atto di motivi aggiunti, notificato il 20.6.2026 e depositato il 26.6.2025, la parte ricorrente ha nuovamente impugnato il suddetto Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021, già impugnato in via subordinata con ricorso introduttivo, sempre se dovesse essere interpretato nel senso che “abbia mantenuto in vigore, con riferimento” al Tessuto 10a, “il PAIP”, deducendo le stesse censure, già articolate in via principale con il ricorso introduttivo, con le quali è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il Tessuto 10a risulta quasi completamente urbanizzato e realizzato e confina con una strada comunale ed il Comune di Matera non poteva più esercitare il potere espropriativo, per il decorso dell’efficacia decennale del predetto PAIP.
Con memoria del 3.10.2025 la ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
Con memoria del 13.10.2025 il Comune di Matera ha chiesto la reiezione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
All’Udienza Pubblica del 5.11.2025 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono infondati.
Va disattesa la prima censura del motivo, dedotto in via principale, con la quale è stata rilevata l’errata interpretazione dell’art. 48 delle NTA del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021, in quanto, sebbene tale disposizione prevede per il Tessuto 10a l’attuazione diretta degli interventi edilizi, e l’art. 14 delle NTA precisa che l’attuazione diretta può essere realizzata dal singolo proprietario, va rilevato che, come sopra già detto, la nota 5 in calce a tale articolo, richiamata espressamente nella parte della Tabella incorporata, che si riferisce al Tessuto 10a, prevede la modalità dell’attuazione diretta, (oltre che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia), anche per gli interventi di nuova costruzione “esclusivamente nei lotti liberi, secondo la disciplina di PRG o di piano attuativo, che ha originato il Tessuto, in cui ricadono”, e quindi in base alla disciplina del PAIP, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 15.5.1985, in cui ricade il Tessuto 10a, di cui è causa.
Anche se la ricorrente non ha contestato la circostanza che il predetto PAIP prevede la prescrizione, pure rilevata con la suddetta Del. C.C. n. 5 del 20.1.2020, della sola modalità attuativa dell’iniziativa pubblica, ma ha solo dedotto che il Comune di Matera non può più esercitare il potere espropriativo, per il decorso dell’efficacia decennale di tale PAIP, questo Tribunale con la suddetta Ordinanza n. 358 del 13.6.2025 ha acquisito le Norme Tecniche di Attuazione del Piano particolareggiato delle Aree per Insediamenti Produttivi (PAIP), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 15.5.1985.
Dall’art. 3 di tali NTA, nella parte in cui era stato stabilito che la concessione dei Lotti “avverrà dopo che il Comune avrà espropriato le aree” , si evince che il predetto PAIP poteva essere attuato esclusivamente mediante un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, anche perché tali NTA non prevedono l’attuazione diretta mediante Piano di Lottizzazione convenzionata.
Pertanto, poiché l’art. 17, comma 1, L. n. 1150/1942 prevede che, decorso il termine stabilito per l’esecuzione di uno strumento urbanistico attuativo, tale Piano, anche se inefficace per la parte che non è stata attuata, rimane “fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano stesso”, deve ritenersi che dopo 10 anni dall’approvazione del PAIP sono tuttora vigenti “le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, che devono rimanere inalterate fino ad una nuova pianificazione” : ciò comporta che permane anche la suddetta prescrizione della sola modalità attuativa dell’iniziativa pubblica, prevista dal PAIP, approvato con D.P.G.R. n. 98 del 15.5.1985.
Risulta pure infondata la censura del primo motivo, dedotto in via principale, con quale è stato contestato l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché il Tessuto 10a risulta quasi completamente urbanizzato e realizzato, pur tenendo conto delle circostanze che tale Tessuto confina con una strada comunale e che lo stesso art. 48 delle NTA prevede che “il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla eventuale cessione di una fascia di suolo di 3,00 m., lungo la strada ed internamente al lotto, per la realizzazione/adeguamento di viabilità, di marciapiedi, di stalli per auto, di verde e di spazi di relazione” , in quanto dalla documentazione, versata in giudizio, risulta che:
-il Tessuto 10a di cui è causa risulta totalmente inattuato, perché l’area si presenta nel suo originario stato naturale, come documentato dalla documentazione fotografica, allegata al progetto, presentato dalla ricorrente, per la totale assenza di opere di urbanizzazione (strade, sottoservizi a rete, parcheggi, illuminazione pubblica, componenti edificate) e la permanenza di suolo naturale totalmente inedificato;
-i terreni foglio n. 67, particelle nn. 4367 e 4368, oggetto della controversia in esame, coincidono con il Lotto 1 del Comparto F, composto da 7 Lotti, del citato PAIP, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 15.5.1985, il quale aveva previsto, oltre ai Lotti produttivi, una strada, quale spina di collegamenti a tutti i lotti, il verde pubblico ai margini ed un’area destinata a parcheggi pubblici, servita dalla strada pubblica suindicata, standard ed urbanizzazioni che, allo stato attuale, non risultano esistenti;
-dal confronto tra la Tavola del Piano Particolareggiato del PAIP e l’ortofoto del comprensorio urbano, emerge che l’intero Comparto F del PAIP del 1985 è una zona assolutamente inedificata ed è composta da aree non ancora urbanizzate, neanche in parte, che richiedono, per il loro armonico raccordo con il restante territorio comunale, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
-mentre negli altri Comparti del PAIP A, B, C, D, e E, dove sono già stati realizzati la viabilità pubblica ed i sottoservizi a rete dei parcheggi, è possibile procedere in attuazione diretta, perché assumono la configurazione di Lotti sostanzialmente interclusi, per i quali la decadenza della validità del PAIP non ne impedisce il completamento;
-invece, i terreni di cui è causa non possono essere qualificati come interclusi, perché carenti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, pari agli standard urbanistici minimi, prescritti per soddisfare i necessari bisogni della collettività;
-a riprova di ciò, va rilevato che, poiché l’art. 47, comma 1, delle NTA del Regolamento Urbanistico, pure invocato dalla ricorrente, consente le trasformazioni “di norma assentibili per attuazione diretta”, deve ritenersi che il Comune di Matera deve verificare in sede istruttoria la sussistenza della condizione del contesto più o meno urbanizzato, che consente la possibilità dell’intervento mediante il rilascio del permesso di costruire in attuazione diretta.
Infine, va disattesa l’impugnazione, in via subordinata, dell’art. 48 delle NTA del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, ove interpretato nel senso che l’edificazione nel Tessuto 10a è consentita esclusivamente mediante attuazione di iniziativa pubblica o mediante attuazione indiretta o attuazione diretta convenzionata: con tale censura la ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per illogicità e la violazione dell’art. 12, comma 2, DPR n. 380/2001, nella parte in cui consente il rilascio del permesso di costruire anche in assenza delle opere di urbanizzazione, quando i soggetti interessati si impegnano ad attuarle contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, oggetto del permesso di costruire; come evidenziato nella Relazione del Dirigente del Servizio Urbanistica del 24.2.2025:
-il rilascio alla ricorrente del permesso di costruire ai sensi dell’art. 12, comma 2, DPR n. 380/2001, in assenza delle opere di urbanizzazione e senza la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico di natura attuativa, per l’impegno ad attuarle contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, “determinerebbe una forte sperequazione, dovendo addebitare l’onere di realizzare le urbanizzazioni ai restanti proprietari del Comparto”, ed un’inadeguata soddisfazione degli standard urbanistici minimi per i necessari bisogni della collettività, che costringerebbe il Comune di Matera a realizzare “ulteriori interventi, per far fronte all’ulteriore aggravio, derivante da nuove costruzioni”, “ scaricando sulla collettività i costi conseguenti alla realizzazione di infrastrutture per i nuovi insediamenti”;
- in base al richiamato orientamento giurisprudenziale (cfr. soprattutto C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 12 del 6.10.1992), secondo cui l’esistenza di uno strumento urbanistico attuativo, non limitato ai terreni, oggetto della controversia in esame, ma comprendente l’intero Comparto F del PAIP, è un presupposto necessario, per il rilascio del permesso di costruire, perché deve essere garantita una pianificazione razionale ed ordinata del futuro sviluppo urbanistico del territorio per l’armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo e l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici alle esigenze collettive.
Infine, va respinto anche il motivo, dedotto in via ulteriormente subordinata, con il quale è stato chiesto l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, sull’istanza di permesso di costruire della ricorrente del 22.12.2023.
Da quanto premesso tale pretesa non può trovare accoglimento, in quanto questo Tribunale condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VII Sent. n. 1634 del 16.2.2023; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 8943 del 20.10.2022, n. 7631 dell’1.9.2022, n. 616 del 28.1.2022, n. 5018 dell’1.7.2021, n. 5156 del 20.8.2020, n. 569 del 24.1.2020 e n. 113 del 7.1.2019; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4690 del 9.6.2022; C.d.S. Sez. II Sent. n. 5333 del 29.7.2019), ai sensi del quale il silenzio assenso ex art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001 si forma soltanto se ricorrono tutti gli elementi costituivi della fattispecie, cioè se alla relativa istanza sono stati allegati i documenti prescritti e soprattutto se sussistono le condizioni sostanziali per il rilascio del permesso di costruire, non potendosi ipotizzare che, per il ritardo dell’Amministrazione, possa ottenersi ciò che non sarebbe possibile mediante l’esercizio espresso del potere amministrativo.
Ne consegue la reiezione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI OL, Presidente
QU NO, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU NO | NI OL |
IL SEGRETARIO