Art. 7.
Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale degli uffici commerciali, a quello degli addetti stampa e al personale insegnante di ogni ordine e grado, in servizio all'estero nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947.
Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale degli uffici commerciali si intendono per assegni di sede quelli previsti dalle tabelle A e B allegate al regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522 , convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1075 , e successive modificazioni.
Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale degli addetti stampa si intendono per assegni di sede quelli previsti dall' art. 12 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 447 , e successive modificazioni.
Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale insegnante si intendono per assegni di sede quelli previsti dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni.
Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale degli uffici commerciali, a quello degli addetti stampa e al personale insegnante di ogni ordine e grado, in servizio all'estero nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947.
Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale degli uffici commerciali si intendono per assegni di sede quelli previsti dalle tabelle A e B allegate al regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522 , convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1075 , e successive modificazioni.
Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale degli addetti stampa si intendono per assegni di sede quelli previsti dall' art. 12 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 447 , e successive modificazioni.
Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale insegnante si intendono per assegni di sede quelli previsti dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , e successive modificazioni.