Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2025, proposto da
ME LU AN, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Messina - sezione Lavoro n. 1070/25 adottata all’esito del procedimento contrassegnato con R.G. lavoro n. 5062/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. VA LA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul punto della sentenza indicata in epigrafe relativo alla condanna delle spese di causa, liquidate in favore dell’odierno ricorrente in qualità di difensore distrattario nel precedente giudizio.
In assenza di spontanea esecuzione da parte del Ministero, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta .
L’Amministrazione, benché destinataria di regolare notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Deve ricordarsi, in punto di diritto, che, come ribadito dalla giurisprudenza “ in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s'instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo ” (cfr. Tar Torino sentenza n. 372/2023; TAR Sicilia – Catania, sez. II, sentenza n. 1292/2021; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041).
In punto di fatto, rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza integrale al giudicato portato dalla sentenza in epigrafe, anche in relazione alle spese di causa in essa liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato nel Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà in via sostitutiva, sotto la sua personale responsabilità, a tutti gli adempimenti necessari, entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento.
Non è, invece, necessario fissare una somma a titolo di penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dell’attuale procuratore anticipatario, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, anche relativamente alla condanna alle spese in essa contenuta, nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di 90 giorni dalla ricezione della predetta istanza e secondo le modalità pure sopra indicate;
- condanna il Ministero convenuto, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore presente in questo giudizio, dichiaratosi anticipatario, liquidate in € 300,00 (euro trecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
VA LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LA | SE NN AR |
IL SEGRETARIO