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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2660/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 BOLLO
contro
Ag.entrate - OS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110043838043000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054009011000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120008767827000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120047011548000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130007019915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130012522174000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027279338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150016362737000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150026800468000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007636383000 RADIODIFFUSIONI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012311960000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160015855361000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160016953569000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170003382529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190032424973000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000315 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000645 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000485 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a n. 18 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento, deducendo plurimi vizi di notifica e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – OS e il Centro Operativo di Pescara, depositando ampia documentazione attestante le notifiche e gli atti interruttivi.
All'udienza del 30.1.2026, sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, osserva il Collegio che l'Agenzia delle Entrate OS, costituendosi in giudizio e diversamente da quanto eccepito dal ricorrente nelle memorie di replica, ha depositato puntuale attestazione della conformità degli atti depositati telematicamente all'originale in proprio possesso come prescritto dall'articolo 25 bis del D. Lgs. 546/1992 come successivamente modificato dalla L. 130/2022.
Inoltre, in punto di diritto, va rilevato che la Corte di Cassazione, superando un contrasto sorto in seno alla sezione Tributaria, con sentenza Cassazione civile sez. trib., 21/07/2025, n.20476 ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Tanto premesso in punto di diritto va rilevato che l'Agente della riscossione ha depositato copia di alcune intimazioni di pagamento inviate al contribuente e, in particolare:
- intimazione di pagamento num. 10020169012261818000 notificata il 13/03/2017 mediante consegna a persona diversa dal destinatario senza prova dell'avvenuta ricezione della CAN e avente ad oggetto alcune delle cartelle impugnate;
- intimazione di pagamento num. 10020189006718976000 ma non anche la prova della relativa notifica
- intimazione di pagamento num. 10020199013827391000 notificata in data 16.10.2021 mediante deposito presso la casa comunale giacchè il contribuente risultava irreperibile presso l'indirizzo di Indirizzo_1
in Camerota e relativa a tutte le cartelle impugnate ad eccezione di quella con n.
10020190032424973000 (all.8);
- intimazione di pagamento num. 10020239003712862000 che risulta notificata il 20/10/2023 a mani del contribuente e relativa esclusivamente ai tre accertamenti emessi dal Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate;
- intimazione di pagamento num. 10020169006893892000 ma non anche la prova della relativa notifica.
Ebbene, in relazione a tali atti va anche rilevato che lo Ricorrente_1 nel presente giudizio non ha formulato nessuna contestazione e, quindi, certamente il ricorso proposto dal contribuente deve essere dichiarato inammissibile rispetto alle cartelle N. 10020110043838043000; N. 10020110054009011000; N.
10020120008767827000; N. 10020120021423410000; N. 10020120032132861000; N. 10020120047011548000;
N. 10020130007019915000; N. 10020130012522174000; N. 10020140027279338000; N. 10020150016362737000;
N. 10020150026800468000; N. 10020160007636383000; N. 10020160012311960000; N. 10020160015855361000;
N. 10020160016953569000; N. 10020170003382529000; N. 10020170008246833000; nonché agli avvisi di accertamento N. 250TE7M000315; N. 250TE7M000645; N. 250TE7M000485.
Quanto, invece, alla Cartella n. 10020190032424973000 avente ad oggetto la omissione del pagamento
Imposta di Registro (anno 2016) per € 168,90, la stessa risulta notificata in data 16.10.2021 mediante deposito presso la casa comunale giacchè il contribuente risultava irreperibile presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in Camerota. Anche in questo caso il contribuente si è limitato a contestare, genericamente, l'avvenuta notifica della cartella senza formulare nessuna censura all'operato dell'agente postale e, dunque, non vi è motivo per dubitare della ritualità del procedimento notificatorio. Alla luce di quanto sopra premesso il ricorso proposto da Ricorrente_1 deve essere rigettato in quanto le pretese tributarie indicate nell'avviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione devono ormai ritenersi irretrattatibili.
Attesa la conoscenza legale di tali atti derivante dalla notifica dei due atti di intimazione sopra indicati nonché della cartella Cartella n. 10020190032424973000, infatti, il Contribuente è da ritenersi decaduto dalla possibilità di impugnazione degli atti tributari ivi richiamati ex art. art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992.
Né, ovviamente, dalla data di notifica degli atti sopra richiamati, eseguita in entrambi i casi nel 2021, può ritenersi decorso un ulteriore termine di prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle impugnate alla data di introduzione del presente giudizio.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite nei confronti delle controparti che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna delle parti resistenti con distrazione in favore del procuratore dell'Agenzia delle Entrate OS Spa avv. Difensore_2
dichiaratosene antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2660/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300001797000 BOLLO
contro
Ag.entrate - OS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110043838043000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054009011000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120008767827000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120047011548000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130007019915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130012522174000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027279338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150016362737000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150026800468000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007636383000 RADIODIFFUSIONI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012311960000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160015855361000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160016953569000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170003382529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190032424973000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000315 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000645 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000485 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a n. 18 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento, deducendo plurimi vizi di notifica e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – OS e il Centro Operativo di Pescara, depositando ampia documentazione attestante le notifiche e gli atti interruttivi.
All'udienza del 30.1.2026, sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, osserva il Collegio che l'Agenzia delle Entrate OS, costituendosi in giudizio e diversamente da quanto eccepito dal ricorrente nelle memorie di replica, ha depositato puntuale attestazione della conformità degli atti depositati telematicamente all'originale in proprio possesso come prescritto dall'articolo 25 bis del D. Lgs. 546/1992 come successivamente modificato dalla L. 130/2022.
Inoltre, in punto di diritto, va rilevato che la Corte di Cassazione, superando un contrasto sorto in seno alla sezione Tributaria, con sentenza Cassazione civile sez. trib., 21/07/2025, n.20476 ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Tanto premesso in punto di diritto va rilevato che l'Agente della riscossione ha depositato copia di alcune intimazioni di pagamento inviate al contribuente e, in particolare:
- intimazione di pagamento num. 10020169012261818000 notificata il 13/03/2017 mediante consegna a persona diversa dal destinatario senza prova dell'avvenuta ricezione della CAN e avente ad oggetto alcune delle cartelle impugnate;
- intimazione di pagamento num. 10020189006718976000 ma non anche la prova della relativa notifica
- intimazione di pagamento num. 10020199013827391000 notificata in data 16.10.2021 mediante deposito presso la casa comunale giacchè il contribuente risultava irreperibile presso l'indirizzo di Indirizzo_1
in Camerota e relativa a tutte le cartelle impugnate ad eccezione di quella con n.
10020190032424973000 (all.8);
- intimazione di pagamento num. 10020239003712862000 che risulta notificata il 20/10/2023 a mani del contribuente e relativa esclusivamente ai tre accertamenti emessi dal Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate;
- intimazione di pagamento num. 10020169006893892000 ma non anche la prova della relativa notifica.
Ebbene, in relazione a tali atti va anche rilevato che lo Ricorrente_1 nel presente giudizio non ha formulato nessuna contestazione e, quindi, certamente il ricorso proposto dal contribuente deve essere dichiarato inammissibile rispetto alle cartelle N. 10020110043838043000; N. 10020110054009011000; N.
10020120008767827000; N. 10020120021423410000; N. 10020120032132861000; N. 10020120047011548000;
N. 10020130007019915000; N. 10020130012522174000; N. 10020140027279338000; N. 10020150016362737000;
N. 10020150026800468000; N. 10020160007636383000; N. 10020160012311960000; N. 10020160015855361000;
N. 10020160016953569000; N. 10020170003382529000; N. 10020170008246833000; nonché agli avvisi di accertamento N. 250TE7M000315; N. 250TE7M000645; N. 250TE7M000485.
Quanto, invece, alla Cartella n. 10020190032424973000 avente ad oggetto la omissione del pagamento
Imposta di Registro (anno 2016) per € 168,90, la stessa risulta notificata in data 16.10.2021 mediante deposito presso la casa comunale giacchè il contribuente risultava irreperibile presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in Camerota. Anche in questo caso il contribuente si è limitato a contestare, genericamente, l'avvenuta notifica della cartella senza formulare nessuna censura all'operato dell'agente postale e, dunque, non vi è motivo per dubitare della ritualità del procedimento notificatorio. Alla luce di quanto sopra premesso il ricorso proposto da Ricorrente_1 deve essere rigettato in quanto le pretese tributarie indicate nell'avviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione devono ormai ritenersi irretrattatibili.
Attesa la conoscenza legale di tali atti derivante dalla notifica dei due atti di intimazione sopra indicati nonché della cartella Cartella n. 10020190032424973000, infatti, il Contribuente è da ritenersi decaduto dalla possibilità di impugnazione degli atti tributari ivi richiamati ex art. art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992.
Né, ovviamente, dalla data di notifica degli atti sopra richiamati, eseguita in entrambi i casi nel 2021, può ritenersi decorso un ulteriore termine di prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle impugnate alla data di introduzione del presente giudizio.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite nei confronti delle controparti che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna delle parti resistenti con distrazione in favore del procuratore dell'Agenzia delle Entrate OS Spa avv. Difensore_2
dichiaratosene antistatario.