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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12329 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 43122/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Piraino, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69, in virtù di mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari Alessandra Molfese ed Emilia Principe ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., e domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello
Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.11.24, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale del 5.11.24 del Tribunale di Salerno, la ricorrente in epigrafe, docente presso Istituto Scolastico di Roma con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2020, in quanto vincitrice di concorso, ha lamentato il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, presso scuole primarie parificate paritarie, o con supplenze presso scuole statali su posto di sostegno;
ha altresì lamentato l'avvenuto riconoscimento, ma solo come pre-ruolo, del precedente servizio di ruolo prestato dal 2017 al 2020 in base a contratto a tempo indeterminato, per effetto di immissione in ruolo da GAE, in cui era stata inserita con riserva con provvedimento dell'autorità giudiziaria amministrativa, adita dalla medesima ricorrente.
Ha quindi chiesto - previa disapplicazione del provvedimento di ricostruzione della carriera n. 2472 del 30.3.22 del dirigente scolastico dell' - l'esatto Controparte_2 riconoscimento dei suddetti servizi, ai fini della ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza in ordine ad anzianità di servizio, progressione di carriera, ed ogni altra conseguenza di legge.
- 1 - Il si è costituito eccependo preliminarmente il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Quindi, all'esito dell'udienza del 13.11.25 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note depositate dall'istante, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del Controparte_1
, datore di lavoro della ricorrente cui fa capo l'obbligo di pagamento delle
[...] retribuzioni a questa spettanti. Laddove il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso le Ragionerie Territoriali, è semplicemente l'”ordinatore secondario di spesa”, tenuto alla esecuzione dei pagamenti dei compensi di tutti i pubblici dipendenti, su disposizione dell'”ordinatore primario di spesa”, che è il titolare del rapporto di CP_1 lavoro.
Nel merito, la domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Cont Quanto alla prima questione prospettata, secondo la ricorrente, il avrebbe dovuto valutare l'intero periodo pre-ruolo di insegnamento da lei svolto in scuola primaria già parificata, e precisamente il servizio svolto dall'anno scolastico 2005/06 e fino all'a.s.
2013/14 presso l'Istituto Suore Orsoline di Somasca “Scuola Caterina Cittadini”, scuola primaria parificata paritaria. Lamenta la ricorrente che tale servizio le è stato riconosciuto in modo pieno ai fini dell'anzianità solo fino all'a.s. 2007/08, mentre per i sei anni successivi, cioè dall'a.s. 2008/2009 fino all'a.s. 2013/2014, l'amministrazione l'ha ritenuto
“non valutabile per mancanza dei requisiti necessari”.
La ricorrente fonda la propria richiesta sul disposto dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, secondo cui: “Personale docente. - 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole
- 2 - elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Specificamente, la previsione che qui viene in rilievo è quella di cui al combinato disposto del comma primo e terzo, previsione in forza della quale il servizio prestato dai docenti di scuola elementare, nel periodo pre -ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
Va tuttavia osservato come, nell'interpretare detta norma, la Cassazione (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1035 del 20/01/2014) abbia avuto modo di precisare che “l'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento,
a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre - ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali”. Muovendo da tale premessa, va considerato che la legge 62/00, recante
“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, nel riformare l'ordinamento scolastico ha previsto che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, disciplinando le condizioni per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria. In via
- 3 - transitoria e programmatica, la medesima legge ha stabilito che “Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Il d.l. 250/2005 ha tuttavia precisato che “Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”. Il medesimo d.l. 250/2005, all'art. 1 bis, ha poi previsto che “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.8.2008”. Da tale data, quindi, il riferimento dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 alle scuole parificate e al servizio prestato presso le scuole parificate è divenuto privo di attualità, risultando superata la distinzione tra parificate, pareggiate e paritarie. Né – stante la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie - la norma dell'art. 485 può dirsi applicabile analogicamente alle paritarie o – come nel caso di specie – a quelle scuole parificate che abbiano chiesto e ottenuto di essere riconosciute quali paritarie. In simile contesto, il comportamento del , che ha riconosciuto alla ricorrente CP_1 esclusivamente il servizio pre ruolo da questa prestato presso l'Istituto Suore Orsoline di
Somasca “Scuola Caterina Cittadini” fino all'a.s. 2007/2008, è perfettamente conforme al dettato legislativo.
La relativa domanda va pertanto rigettata.
Passando all'esame della domanda tesa al riconoscimento degli anni di servizio in cui gli incarichi ottenuti dalla ricorrente riguardavano il posto sostegno, si osserva che l'art. 325 d.lgs. 297/1994 prevede che il servizio su sostegno debba essere svolto da insegnati forniti di apposito titolo di specializzazione, mentre il successivo art. 485, comma
6, prevede il riconoscimento del servizio solo se svolto in possesso del titolo di studio richiesto. In questo contesto normativo, però, è successivamente intervenuta la l. 124/1999 la quale all'art. 7, comma 2, prevede che “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in
- 4 - possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola,
è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del testo unico”.
Siffatte conclusioni possono peraltro indirettamente desumersi da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità della l. 124/1999 ai servizi svolti antecedentemente al 1999, laddove ha riconosciuto essere invece pacifico che dall'introduzione di tale legge il servizio su sostegno senza specializzazione ma con titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi per docenti sia utile ai fini del riconoscimento ex. art. 485 del testo unico. In particolare la Cassazione ha statuito che: “In via conclusiva, deve affermarsi il principio di diritto che segue “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo – di specializzazione, perchè la L. n.
124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.” (cfr. ex multis Cass. sez. Lavoro Sent. n. 16174/2019)
Ne discende, pertanto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i 3 anni di servizio svolti dall'a.s. 2014/15 all'a.s. 2016/2017, su posto sostegno.
Va infine rigettata la richiesta di riconoscimento del servizio che la ricorrente assume aver prestato dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2019/20 in qualità di docente di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, essendo stata inserita in GAE con riserva, riconosciutole dall'amministrazione solo come pre-ruolo, sebbene reso come docente di ruolo.
Sul punto si osserva infatti che dal provvedimento di ricostruzione della carriera in atti emerge che il mancato riconoscimento dello stesso come servizio di ruolo discende dalla circostanza che la ricorrente vi abbia poi rinunciato (doc. 9 prod. ricorr.). Sicchè deve ritenersi corretto l'avvenuto riconoscimento come servizio pre-ruolo.
Parte ricorrente chiede in ogni caso, in riferimento a tali ultimi anni, il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante i contratti a termine, e non in misura inferiore, come avvenuto in applicazione del decreto di ricostruzione della carriera in seguito all'assunzione a tempo indeterminato. A tal proposito la Corte di Giustizia ha recentemente esaminato la questione, nella pronuncia del 20.9.2018 n.466, C-466/17, contro giungendo ad enunciare il seguente Parte_2 Controparte_4 principio di diritto: “La previsione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) non osta ad una differenziazione di trattamento tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo sulla base
- 5 - di concreti e precisi elementi di diversità qualificabili come ragioni oggettive. Non contrasta pertanto con essa la normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera scolastica, in base alla quale si tiene conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti parzialmente ovvero fino ai dei due terzi ai fini giuridici ed di un terzo a fini economici, laddove essa fonda tale diversità di trattamento su criteri obbiettivi quali l'aver prestato esclusivamente sostituzioni temporanee e brevi nell'insegnamento di diverse e svariate materie”. In particolare, nella suindicata decisione la Corte di Giustizia ha affermato che "....49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Dunque la Corte di Giustizia – proprio in riferimento ad una controversia riguardante l'applicazione dell'istituto del computo parziale (anziché integrale) dell'anzianità di servizio pre-ruolo, previsto dall'art. 485 del D. Lgs. n. 279/1994, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio di un docente italiano poi assunto a tempo indeterminato – ha ritenuto che la disposizione (prima facie discriminatoria) di cui all'art. 485 del D. Lgs. n.
297/1994 (“
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”) sia “compensata” dalle previsioni (di favore) di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (“14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”; specularmente l'art. 527
- 6 - co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994, con altra disposizione di favore, prevede, ai soli fini retributivi, che “
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del
1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico”).
In base a siffatta recente pronuncia, non può quindi ritenersi senz'altro esistente una violazione del suddetto principio di non discriminazione in danno dei docenti (ex) precari per opera dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, giacché la disciplina apparentemente discriminatoria contenuta in tale disposizione è bilanciata da quella di favore di cui agli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (che, di fatto, equiparano il servizio pre-ruolo svolto per mere frazioni di anno, nei limiti quantitativi ivi indicati, al servizio pre-ruolo svolto per l'intero anno): in altri termini, ciò che l'art. 485 del
D. Lgs. n. 297/1994 “sottrae” ai docenti precari rispetto ai docenti di ruolo viene
“riaggiunto” tramite gli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999, realizzandosi in tal modo un sistema non discriminatorio né irrazionale (ben potendo risultare che, a seconda delle vicende concrete, un docente precario ottenga tanto quanto, o più di quanto, gli sarebbe spettato qualora il servizio pre-ruolo fosse stato riconosciuto sic et simpliciter per intero ai fini della ricostruzione della carriera al momento del passaggio in ruolo).
Ritenuta dunque in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, spetterà al giudice verificare in concreto che invece si sia realizzata una discriminazione.
Successivamente alla summenzionata pronuncia della Corte di Giustizia è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 31149 del 28.11.2019, con cui è stato sancito il principio secondo cui al personale docente a tempo determinato: “nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato […]
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art.
485 del d. lgs. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnate assunto a tempo indeterminato”.
- 7 - Sicchè, laddove il lavoratore assuma di aver subito una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal
Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento, e sulla cui scorta la Corte di
Giustizia ha ritenuto la conformità della normativa italiana. Sarà dunque onere del lavoratore allegare e provare, tenuto anche conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, che l'esperienza acquisita nel corso dei contratti a termine sia la medesima di quella acquisita dal personale a tempo indeterminato, per aver nel periodo di precariato insegnato sempre la medesima materia e per aver, inoltre, prestato servizio per tutto l'a.s. ed a orario pieno, al pari del personale a tempo indeterminato, con le medesime modalità di quello prestato dal personale a tempo indeterminato;
ed, in definitiva, che calcolando esclusivamente il servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, gli sarebbe spettato un importo superiore a quello concretamente riconosciutogli con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d. lgs. 297/1994.
Nel caso in esame parte ricorrente nulla ha dedotto al riguardo.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Le spese seguono la soccombenza in misura della metà e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i 3 anni di servizio svolti dall'a.s. 2014/15 all'a.s. 2016/2017, su posto sostegno;
rigetta per il resto la domanda;
condanna il Controparte_1
, in persona del p.t., al pagamento della metà dei compensi di lite a favore
[...] CP_5 della ricorrente che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.689,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante metà.
Roma, 1 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 8 -
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 13 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 43122/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Piraino, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69, in virtù di mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari Alessandra Molfese ed Emilia Principe ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., e domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello
Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.11.24, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale del 5.11.24 del Tribunale di Salerno, la ricorrente in epigrafe, docente presso Istituto Scolastico di Roma con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2020, in quanto vincitrice di concorso, ha lamentato il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, presso scuole primarie parificate paritarie, o con supplenze presso scuole statali su posto di sostegno;
ha altresì lamentato l'avvenuto riconoscimento, ma solo come pre-ruolo, del precedente servizio di ruolo prestato dal 2017 al 2020 in base a contratto a tempo indeterminato, per effetto di immissione in ruolo da GAE, in cui era stata inserita con riserva con provvedimento dell'autorità giudiziaria amministrativa, adita dalla medesima ricorrente.
Ha quindi chiesto - previa disapplicazione del provvedimento di ricostruzione della carriera n. 2472 del 30.3.22 del dirigente scolastico dell' - l'esatto Controparte_2 riconoscimento dei suddetti servizi, ai fini della ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza in ordine ad anzianità di servizio, progressione di carriera, ed ogni altra conseguenza di legge.
- 1 - Il si è costituito eccependo preliminarmente il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Quindi, all'esito dell'udienza del 13.11.25 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note depositate dall'istante, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del Controparte_1
, datore di lavoro della ricorrente cui fa capo l'obbligo di pagamento delle
[...] retribuzioni a questa spettanti. Laddove il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso le Ragionerie Territoriali, è semplicemente l'”ordinatore secondario di spesa”, tenuto alla esecuzione dei pagamenti dei compensi di tutti i pubblici dipendenti, su disposizione dell'”ordinatore primario di spesa”, che è il titolare del rapporto di CP_1 lavoro.
Nel merito, la domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Cont Quanto alla prima questione prospettata, secondo la ricorrente, il avrebbe dovuto valutare l'intero periodo pre-ruolo di insegnamento da lei svolto in scuola primaria già parificata, e precisamente il servizio svolto dall'anno scolastico 2005/06 e fino all'a.s.
2013/14 presso l'Istituto Suore Orsoline di Somasca “Scuola Caterina Cittadini”, scuola primaria parificata paritaria. Lamenta la ricorrente che tale servizio le è stato riconosciuto in modo pieno ai fini dell'anzianità solo fino all'a.s. 2007/08, mentre per i sei anni successivi, cioè dall'a.s. 2008/2009 fino all'a.s. 2013/2014, l'amministrazione l'ha ritenuto
“non valutabile per mancanza dei requisiti necessari”.
La ricorrente fonda la propria richiesta sul disposto dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, secondo cui: “Personale docente. - 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole
- 2 - elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Specificamente, la previsione che qui viene in rilievo è quella di cui al combinato disposto del comma primo e terzo, previsione in forza della quale il servizio prestato dai docenti di scuola elementare, nel periodo pre -ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
Va tuttavia osservato come, nell'interpretare detta norma, la Cassazione (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1035 del 20/01/2014) abbia avuto modo di precisare che “l'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento,
a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre - ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali”. Muovendo da tale premessa, va considerato che la legge 62/00, recante
“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, nel riformare l'ordinamento scolastico ha previsto che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, disciplinando le condizioni per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria. In via
- 3 - transitoria e programmatica, la medesima legge ha stabilito che “Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Il d.l. 250/2005 ha tuttavia precisato che “Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”. Il medesimo d.l. 250/2005, all'art. 1 bis, ha poi previsto che “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.8.2008”. Da tale data, quindi, il riferimento dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 alle scuole parificate e al servizio prestato presso le scuole parificate è divenuto privo di attualità, risultando superata la distinzione tra parificate, pareggiate e paritarie. Né – stante la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie - la norma dell'art. 485 può dirsi applicabile analogicamente alle paritarie o – come nel caso di specie – a quelle scuole parificate che abbiano chiesto e ottenuto di essere riconosciute quali paritarie. In simile contesto, il comportamento del , che ha riconosciuto alla ricorrente CP_1 esclusivamente il servizio pre ruolo da questa prestato presso l'Istituto Suore Orsoline di
Somasca “Scuola Caterina Cittadini” fino all'a.s. 2007/2008, è perfettamente conforme al dettato legislativo.
La relativa domanda va pertanto rigettata.
Passando all'esame della domanda tesa al riconoscimento degli anni di servizio in cui gli incarichi ottenuti dalla ricorrente riguardavano il posto sostegno, si osserva che l'art. 325 d.lgs. 297/1994 prevede che il servizio su sostegno debba essere svolto da insegnati forniti di apposito titolo di specializzazione, mentre il successivo art. 485, comma
6, prevede il riconoscimento del servizio solo se svolto in possesso del titolo di studio richiesto. In questo contesto normativo, però, è successivamente intervenuta la l. 124/1999 la quale all'art. 7, comma 2, prevede che “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in
- 4 - possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola,
è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del testo unico”.
Siffatte conclusioni possono peraltro indirettamente desumersi da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità della l. 124/1999 ai servizi svolti antecedentemente al 1999, laddove ha riconosciuto essere invece pacifico che dall'introduzione di tale legge il servizio su sostegno senza specializzazione ma con titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi per docenti sia utile ai fini del riconoscimento ex. art. 485 del testo unico. In particolare la Cassazione ha statuito che: “In via conclusiva, deve affermarsi il principio di diritto che segue “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo – di specializzazione, perchè la L. n.
124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.” (cfr. ex multis Cass. sez. Lavoro Sent. n. 16174/2019)
Ne discende, pertanto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i 3 anni di servizio svolti dall'a.s. 2014/15 all'a.s. 2016/2017, su posto sostegno.
Va infine rigettata la richiesta di riconoscimento del servizio che la ricorrente assume aver prestato dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2019/20 in qualità di docente di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, essendo stata inserita in GAE con riserva, riconosciutole dall'amministrazione solo come pre-ruolo, sebbene reso come docente di ruolo.
Sul punto si osserva infatti che dal provvedimento di ricostruzione della carriera in atti emerge che il mancato riconoscimento dello stesso come servizio di ruolo discende dalla circostanza che la ricorrente vi abbia poi rinunciato (doc. 9 prod. ricorr.). Sicchè deve ritenersi corretto l'avvenuto riconoscimento come servizio pre-ruolo.
Parte ricorrente chiede in ogni caso, in riferimento a tali ultimi anni, il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante i contratti a termine, e non in misura inferiore, come avvenuto in applicazione del decreto di ricostruzione della carriera in seguito all'assunzione a tempo indeterminato. A tal proposito la Corte di Giustizia ha recentemente esaminato la questione, nella pronuncia del 20.9.2018 n.466, C-466/17, contro giungendo ad enunciare il seguente Parte_2 Controparte_4 principio di diritto: “La previsione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) non osta ad una differenziazione di trattamento tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo sulla base
- 5 - di concreti e precisi elementi di diversità qualificabili come ragioni oggettive. Non contrasta pertanto con essa la normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera scolastica, in base alla quale si tiene conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti parzialmente ovvero fino ai dei due terzi ai fini giuridici ed di un terzo a fini economici, laddove essa fonda tale diversità di trattamento su criteri obbiettivi quali l'aver prestato esclusivamente sostituzioni temporanee e brevi nell'insegnamento di diverse e svariate materie”. In particolare, nella suindicata decisione la Corte di Giustizia ha affermato che "....49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Dunque la Corte di Giustizia – proprio in riferimento ad una controversia riguardante l'applicazione dell'istituto del computo parziale (anziché integrale) dell'anzianità di servizio pre-ruolo, previsto dall'art. 485 del D. Lgs. n. 279/1994, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio di un docente italiano poi assunto a tempo indeterminato – ha ritenuto che la disposizione (prima facie discriminatoria) di cui all'art. 485 del D. Lgs. n.
297/1994 (“
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”) sia “compensata” dalle previsioni (di favore) di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (“14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”; specularmente l'art. 527
- 6 - co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994, con altra disposizione di favore, prevede, ai soli fini retributivi, che “
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del
1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico”).
In base a siffatta recente pronuncia, non può quindi ritenersi senz'altro esistente una violazione del suddetto principio di non discriminazione in danno dei docenti (ex) precari per opera dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, giacché la disciplina apparentemente discriminatoria contenuta in tale disposizione è bilanciata da quella di favore di cui agli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (che, di fatto, equiparano il servizio pre-ruolo svolto per mere frazioni di anno, nei limiti quantitativi ivi indicati, al servizio pre-ruolo svolto per l'intero anno): in altri termini, ciò che l'art. 485 del
D. Lgs. n. 297/1994 “sottrae” ai docenti precari rispetto ai docenti di ruolo viene
“riaggiunto” tramite gli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999, realizzandosi in tal modo un sistema non discriminatorio né irrazionale (ben potendo risultare che, a seconda delle vicende concrete, un docente precario ottenga tanto quanto, o più di quanto, gli sarebbe spettato qualora il servizio pre-ruolo fosse stato riconosciuto sic et simpliciter per intero ai fini della ricostruzione della carriera al momento del passaggio in ruolo).
Ritenuta dunque in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, spetterà al giudice verificare in concreto che invece si sia realizzata una discriminazione.
Successivamente alla summenzionata pronuncia della Corte di Giustizia è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 31149 del 28.11.2019, con cui è stato sancito il principio secondo cui al personale docente a tempo determinato: “nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato […]
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art.
485 del d. lgs. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnate assunto a tempo indeterminato”.
- 7 - Sicchè, laddove il lavoratore assuma di aver subito una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal
Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento, e sulla cui scorta la Corte di
Giustizia ha ritenuto la conformità della normativa italiana. Sarà dunque onere del lavoratore allegare e provare, tenuto anche conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, che l'esperienza acquisita nel corso dei contratti a termine sia la medesima di quella acquisita dal personale a tempo indeterminato, per aver nel periodo di precariato insegnato sempre la medesima materia e per aver, inoltre, prestato servizio per tutto l'a.s. ed a orario pieno, al pari del personale a tempo indeterminato, con le medesime modalità di quello prestato dal personale a tempo indeterminato;
ed, in definitiva, che calcolando esclusivamente il servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, gli sarebbe spettato un importo superiore a quello concretamente riconosciutogli con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d. lgs. 297/1994.
Nel caso in esame parte ricorrente nulla ha dedotto al riguardo.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Le spese seguono la soccombenza in misura della metà e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i 3 anni di servizio svolti dall'a.s. 2014/15 all'a.s. 2016/2017, su posto sostegno;
rigetta per il resto la domanda;
condanna il Controparte_1
, in persona del p.t., al pagamento della metà dei compensi di lite a favore
[...] CP_5 della ricorrente che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.689,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante metà.
Roma, 1 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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