Art. 3.
All'onere di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvedera' con il normale stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
All'onere di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvedera' con il normale stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.