CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
HI IO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2209/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R304661 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R304661 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304767 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304788 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304788 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304788 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_3 (di seguito anche solo "Ricorrente_3") era oggetto di un'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, con particolare riferimento ai rapporti asseritamente intrattenuti lo stesso anno con due altre imprese, vale a dire la Società_1 Srl e la Società_2 società cooperativa a r.l.
Al termine del controllo, l'Ufficio reputava che le fatture emesse dalle due citate imprese nei confronti della Ricorrente_3 fossero in realtà riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Ne seguiva l'emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società Ricorrente_3 e di due avvisi nei confronti dei due soci, con riguardo alle imposte sui redditi, all'IRAP ed all'IVA.
Contro i tre avvisi succitati era proposto il presente ricorso, che vedeva la chiamata in causa - seppure per un mero errore materiale - anche dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD), ancorché la stessa fosse estranea alla presente lite.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano (DP II) si costituiva in giudizio, depositando articolate controdeduzioni ed insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza in camera di consiglio del 16.1.2026 la causa era spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio premette che l'erronea indicazione quale parte processuale di AD è il frutto di un mero errore materiale che non incide in alcun modo sulla regolarità e validità del ricorso, che può pertanto essere deciso nel merito.
1. La tesi fondamentale dell'Amministrazione è che i rapporti commerciali intercorsi fra la Ricorrente_3 e le due imprese Società_1 Srl e Società_2 società cooperativa riguardino in realtà operazioni oggettivamente inesistenti, per cui le fatture emesse a carico della ricorrente dalle due citate imprese non hanno alcuna rilevanza giuridica e fiscale, risolvendosi in una mera trasmissione cartolare.
L'Ufficio ha fornito adeguata prova dell'inesistenza di tali operazioni, per le ragioni che seguono.
A fronte del questionario trasmesso alla ricorrente, quest'ultima ha inviato all'Ufficio le fatture emesse dalle due imprese sedicenti fornitrici di servizi, la copia di un contratto di appalto ed il questionario sottoscritto dal legale rappresentante.
Da una indagine condotta nel Sistema dell'Anagrafe Tributaria è risultato che:
- Società_2 non ha una sede effettiva di impresa, non ha utenze presso l'indirizzo indicato come sede, ha dichiarato redditi molto bassi per gli anni dal 2015 al 2017; tuttavia dal momento della sua costituzione (2015) si è registrato un elevato volume di affari, senza il fisiologico passaggio da una fase inziale di "start up" tipico invece di ogni normale attività imprenditoriale;
inoltre sono state rilevate molte incongruenze nelle sue dichiarazioni fiscali.
Anche per la società Società_1 le stesse indagini hanno accertato l'assenza di utenze presso l'indirizzo indicato come sede legale, l'enorme volume d'affari sin dal momento della sua costituizione e numerose incongruenze nelle dichiarazioni fiscali, senza contare che il socio unico e legale rappresentante della società ha sempre omesso le proprie dichiarazioni fiscali.
La società esponente ha depositato in giudizio taluni documenti a sostegno delle proprie ragioni ma per tali documenti vale la regola della non utilizzabilità di cui all'art. 32, commi 4 e 5, del DPR n. 600 del 1973, posto che gli stessi non sono stati prodotti nel corso del procedimento di verifica fiscale (si veda anche sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2025 che ha reputato costituzionalmente legittima la citata previsione dell'art. 32).
In ogni caso la società non ha fornito la prova dell'effettiva esistenza ed operatività dei suoi sedicenti fornitori, nè è stata data prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
Non vi è prova, in particolare, della corrispondenza intercorsa con i fornitori (ad esempio, lo scambio di mail della posta elettronica), nè sono indicate le persone che avrebbero svolto le prestazioni.
L'esponente parla di somministrazione di manodopera ma il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere precise informazioni (cfr. l'art. 33 del D.Lgs. n. 81 del 2015) e di ciò non vi è alcuna traccia.
Anche l'affermazione della ricorrente circa l'aumento della propria clientela non può di per sé provare l'effettività delle prestazioni rese.
Si badi che la prova richiesta alla società Ricorrente_3 non appare certo una probatio diabolica, trattandosi di provare l'effettività di una serie di prestazioni lavorative.
L'attività istruttoria condotta dall'Ufficio appare completa e di conseguenza non può essere accolta la richiesta di prova testimoniale chiesta dall'esponente, ricordando ancora sul punto che l'eventuale somministrazione di lavoro richiede comunque la prova scritta, stante il già citato art. 33 del D.Lgs. n. 81 del 2015.
In conclusione, l'intero ricorso deve rigettarsi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle
Entrate-DP II, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti di AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese liquidate in euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di MIlano;
compensa le spese con riguardo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Milano, 16 gennaio 2026.
Il Presidente Il Relatore
OR OL NI CC
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
HI IO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2209/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R304661 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02R304661 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304767 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304788 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304788 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R304788 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_3 (di seguito anche solo "Ricorrente_3") era oggetto di un'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, con particolare riferimento ai rapporti asseritamente intrattenuti lo stesso anno con due altre imprese, vale a dire la Società_1 Srl e la Società_2 società cooperativa a r.l.
Al termine del controllo, l'Ufficio reputava che le fatture emesse dalle due citate imprese nei confronti della Ricorrente_3 fossero in realtà riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Ne seguiva l'emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società Ricorrente_3 e di due avvisi nei confronti dei due soci, con riguardo alle imposte sui redditi, all'IRAP ed all'IVA.
Contro i tre avvisi succitati era proposto il presente ricorso, che vedeva la chiamata in causa - seppure per un mero errore materiale - anche dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD), ancorché la stessa fosse estranea alla presente lite.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano (DP II) si costituiva in giudizio, depositando articolate controdeduzioni ed insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza in camera di consiglio del 16.1.2026 la causa era spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio premette che l'erronea indicazione quale parte processuale di AD è il frutto di un mero errore materiale che non incide in alcun modo sulla regolarità e validità del ricorso, che può pertanto essere deciso nel merito.
1. La tesi fondamentale dell'Amministrazione è che i rapporti commerciali intercorsi fra la Ricorrente_3 e le due imprese Società_1 Srl e Società_2 società cooperativa riguardino in realtà operazioni oggettivamente inesistenti, per cui le fatture emesse a carico della ricorrente dalle due citate imprese non hanno alcuna rilevanza giuridica e fiscale, risolvendosi in una mera trasmissione cartolare.
L'Ufficio ha fornito adeguata prova dell'inesistenza di tali operazioni, per le ragioni che seguono.
A fronte del questionario trasmesso alla ricorrente, quest'ultima ha inviato all'Ufficio le fatture emesse dalle due imprese sedicenti fornitrici di servizi, la copia di un contratto di appalto ed il questionario sottoscritto dal legale rappresentante.
Da una indagine condotta nel Sistema dell'Anagrafe Tributaria è risultato che:
- Società_2 non ha una sede effettiva di impresa, non ha utenze presso l'indirizzo indicato come sede, ha dichiarato redditi molto bassi per gli anni dal 2015 al 2017; tuttavia dal momento della sua costituzione (2015) si è registrato un elevato volume di affari, senza il fisiologico passaggio da una fase inziale di "start up" tipico invece di ogni normale attività imprenditoriale;
inoltre sono state rilevate molte incongruenze nelle sue dichiarazioni fiscali.
Anche per la società Società_1 le stesse indagini hanno accertato l'assenza di utenze presso l'indirizzo indicato come sede legale, l'enorme volume d'affari sin dal momento della sua costituizione e numerose incongruenze nelle dichiarazioni fiscali, senza contare che il socio unico e legale rappresentante della società ha sempre omesso le proprie dichiarazioni fiscali.
La società esponente ha depositato in giudizio taluni documenti a sostegno delle proprie ragioni ma per tali documenti vale la regola della non utilizzabilità di cui all'art. 32, commi 4 e 5, del DPR n. 600 del 1973, posto che gli stessi non sono stati prodotti nel corso del procedimento di verifica fiscale (si veda anche sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2025 che ha reputato costituzionalmente legittima la citata previsione dell'art. 32).
In ogni caso la società non ha fornito la prova dell'effettiva esistenza ed operatività dei suoi sedicenti fornitori, nè è stata data prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
Non vi è prova, in particolare, della corrispondenza intercorsa con i fornitori (ad esempio, lo scambio di mail della posta elettronica), nè sono indicate le persone che avrebbero svolto le prestazioni.
L'esponente parla di somministrazione di manodopera ma il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere precise informazioni (cfr. l'art. 33 del D.Lgs. n. 81 del 2015) e di ciò non vi è alcuna traccia.
Anche l'affermazione della ricorrente circa l'aumento della propria clientela non può di per sé provare l'effettività delle prestazioni rese.
Si badi che la prova richiesta alla società Ricorrente_3 non appare certo una probatio diabolica, trattandosi di provare l'effettività di una serie di prestazioni lavorative.
L'attività istruttoria condotta dall'Ufficio appare completa e di conseguenza non può essere accolta la richiesta di prova testimoniale chiesta dall'esponente, ricordando ancora sul punto che l'eventuale somministrazione di lavoro richiede comunque la prova scritta, stante il già citato art. 33 del D.Lgs. n. 81 del 2015.
In conclusione, l'intero ricorso deve rigettarsi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle
Entrate-DP II, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti di AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese liquidate in euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di MIlano;
compensa le spese con riguardo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Milano, 16 gennaio 2026.
Il Presidente Il Relatore
OR OL NI CC