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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASCA ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rio - Piazza Salvo D'Acquisto N. 7 57038 Rio LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 773/2019 DEL 03/10/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1 e attualmente residente in [...], Indirizzo_1, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F: CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, posto in Milano, Indirizzo_2
, presentato ricorso per l'annullamento dell'avviso di Accertamento per infedele dichiarazione IMU,
Prot. n.2446/2025, Provv. N. 773/2019 emesso dal Comune di Rio, in data 03.10.2024 e notificato in data
18.03.2025, per l'anno di imposta 2019, valore della controversia € 655,00= al netto di spese, sanzioni e interessi.
Si è costituito il Comune di Rio in persona del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Nominativo_1, nata a [...] il Data nascita_2 giusta Decreto del Sindaco pro - tempore, Avvocato Nominativo_2, n. 7/25 del 28 Aprile 2025 .
Il contribuente contesta il ricorso in quanto riferisce che all'epoca dell'anno di imposta 2019 era sia residente che dimorante nel Comune di Rio.
Si è proceduto da remoto che all'esito il procedimento è stato introitato in decisione con lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione ha proceduto ad accertare nei confronti del contribuente l'infedele dichiarazione e l'omesso versamento IMU relativamente all'annualità d'imposta 2019, disconoscendo le agevolazioni previste in materia di IMU per abitazione principale. Il contribuente a sua volta ha presentato ricorso lamentando l'illegittimità dell'atto e chiedendone l'annullamento eccependo la prescrizione/decadenza; il mancato assolvimento dell'onere della prova;
confermando che l'abitazione in questione costituiva sia la propria residenza che la propria dimora abituale.
Con riferimento al primo motivo in atti risulta che l'ufficio ha proceduto a notificare ex art.6 bis comma 3 della Legge 212/2000, in data 15/11/2024, schema di atto ed invito al contraddittorio nel quale erano indicate le ragioni del mancato riconoscimento dell'agevolazione invitando la parte contribuente a fornire chiarimenti e contro dedurre entro 60 giorni dalla notifica. Il contribuente non presentava alcuna osservazione o documentazione.
Il predetto articolo dispone che “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio".
Dalla semplice lettura della norma, è facile intuire come, nel caso dell'impugnato avviso di accertamento, la decorrenza del termine di decadenza per la notifica dello stesso è stata impedita e/o prorogata come sotto indicato: emanate stato notificato il 15 novembre 2024 nel rispetto dei termini di cui all'articolo uno comma 161 della legge 297 2006; i 60 giorni andavano a scadere quindi il 14 gennaio 2025; da tale data decorrono i 120 giorni utili al fine della proroga dei termini di notifica che veniva quindi a scadere il 14 maggio 2025; conseguentemente l'atto nei termini in quanto è stato notificato il 18 marzo 2025.
*
Quanto al secondo motivo relativo al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione nonché l'eccezione per cui il contribuente era sia residente che dimorante abitualmente nell'abitazione, è da rilevare che la dimora abituale costituisce condizione essenziale per godere di tale agevolazione.
Conseguentemente, la residenza è condizione essenziale ma non unica per godere dell'esenzione.
A tale proposito deve rilevarsi che vi sono più elementi che depongono nel senso che il contribuente non era effettivamente dimorante nell'immobile in quanto: il luogo di lavoro nell'anno in questione era presso una società con sede in Ornago in provincia di Monza e Brianza;
il contribuente è stato assistito dall'Asl
Toscana nordovest solo a partire dall'anno 2022 (per l'esattezza dal 16 agosto 2022); le notifiche a mezzo del messo comunale all'indirizzo di Rio sono avvenute ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. per irreperibilità; il recapito della tassa rifiuti era diverso da quello di residenza come da allegato sei dell'amministrazione; la mail di cui all'allegato nove delle produzioni dell'amministrazione in cui il contribuente medesimo comunicava che avrebbe preso la residenza solo nel settembre 2018 allorché sarebbe stato in ferie nel
Comune di Rio per le fatture del servizio elettrico Nazionale prodotte dal contribuente e allegate in atti che sono riferite solo a due bimestri all'anno 2019 in cui vengono indicati i consumi non adeguati a una stabile dimora (fatture indirizzate a un luogo diverso da quello di Rio presso il padre del contribuente, come da allegato 10 delle produzioni dell'amministrazione. Anche l'ulteriore documentazione prodotta dal contribuente relativamente a un accesso al pronto soccorso e all'acquisto di pelle per una stufa non sono relative all'anno 2019 bensì all'anno 2021 e all'anno 2022.
Tutti tali elementi portano a ritenere che il contribuente non dimorasse abitualmente nell'abitazione di Rio
(si confronti anche ordinanza 14.793 del 2018 della Suprema Corte).
*
Tanto premesso deve osservarsi che ai fini Imu e Tasi i presupposti per l'individuazione dell'immobile su cui computare l'esenzione sono del tutto diversi ai presupposti relativi all'Ici, essendo richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza.
Ai fini Ici, il trattamento agevolato per l'abitazione principale era riconosciuto a favore dell'immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale (e solo quello era il parametro da monitorare), mentre la residenza anagrafica era relegata a semplice parametro presuntivo della dimora abituale (così infatti prevede l'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla Finanziaria
2007).
Imu e Tasi richiedono invece il duplice requisito della dimora e della residenza per il beneficio, pertanto il vincolo anagrafico viene di molto irrobustito: è infatti richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni (a cui aggiungere quanto previsto dal D.L. 16/2012 con riferimento al nucleo familiare, qualora i coniugi utilizzino diversi immobili siti nello stesso territorio comunale).
Prescindendo dalla regolarità anagrafica della situazione, ai fini Ici il contribuente poteva avere residenza e dimora abituale in due luoghi diversi e, dimostrando in quale immobile avesse stabilito la sua dimora, poteva beneficiare delle agevolazioni Ici su di esso. Ai fini Imu e Tasi la disciplina è radicalmente cambiata: negli attuali tributi viene espressamente stabilito che può considerarsi abitazione principale solo l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Tanto premesso nella sentenza n. 8627 del 28 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che “se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 23228/2017; n. 21406/2012)”.
Da un lato, quindi, il contribuente deve provare di aver adibito l'immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili.
Dall'altro lato, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria nel caso in cui voglia disconoscere il beneficio fiscale.
*
Nella sentenza la Corte ha fatto presente che i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, D.
Lgs. n. 23/2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.
In base a questa disposizione, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria relativi a:
1) contratti di locazione nonchè ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa.
L'onere della prova della pretesa impositiva - con riferimento alla datazione delle variazioni (in tesi) legittimanti una maggiore imposta, - grava sull'amministrazione, atteso che, secondo un consolidato orientamento della Corte, la pretesa impositiva risultante dall'atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l'oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, in quanto tale onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa
(Cassazione Civile ordinanza 36241 del 12.12.2022).
*
Sulla base di quanto dimostrato dall'amministrazione relativamente ai bassi consumi;
all'attività lavorativa in luogo notevolmente distante dalla residenza e non di facile percorrenza;
la domiciliazione della fattura
TARI presso il luogo di vecchia residenza sono tutti elementi che depongono in favore dell'amministrazione medesima.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. *
Con riferimento alle ulteriori ragioni dedotte in impugnazione, le stesse sono da ritenersi assorbite in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenendosi implicitamente disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppur non espressamente esaminati, siano tuttavia incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (conformemente a Cass. n. 407/2006; n. 4079/2005; n. 12121/2004; da ultimo sezione quinta n. 11238 del 20 maggio 2015).
*
Conseguentemente per quanto riguarda le spese del presente procedimento, in virtù del principio della soccombenza, le stesse devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente con riferimento alla presente fase di giudizio.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dagli artt. 15 D.Lgs. n 546/1992 e 91 c.p.c.
Pertanto, in considerazione del valore della controversia (importo del tributo oggetto del contenzioso al netto degli interessi e delle sanzioni) così come indicato nella nota di iscrizione a ruolo, devono liquidarsi complessivamente in euro 300,00.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300,00
(trecento/00).
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASCA ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rio - Piazza Salvo D'Acquisto N. 7 57038 Rio LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 773/2019 DEL 03/10/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1 e attualmente residente in [...], Indirizzo_1, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F: CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, posto in Milano, Indirizzo_2
, presentato ricorso per l'annullamento dell'avviso di Accertamento per infedele dichiarazione IMU,
Prot. n.2446/2025, Provv. N. 773/2019 emesso dal Comune di Rio, in data 03.10.2024 e notificato in data
18.03.2025, per l'anno di imposta 2019, valore della controversia € 655,00= al netto di spese, sanzioni e interessi.
Si è costituito il Comune di Rio in persona del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Nominativo_1, nata a [...] il Data nascita_2 giusta Decreto del Sindaco pro - tempore, Avvocato Nominativo_2, n. 7/25 del 28 Aprile 2025 .
Il contribuente contesta il ricorso in quanto riferisce che all'epoca dell'anno di imposta 2019 era sia residente che dimorante nel Comune di Rio.
Si è proceduto da remoto che all'esito il procedimento è stato introitato in decisione con lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione ha proceduto ad accertare nei confronti del contribuente l'infedele dichiarazione e l'omesso versamento IMU relativamente all'annualità d'imposta 2019, disconoscendo le agevolazioni previste in materia di IMU per abitazione principale. Il contribuente a sua volta ha presentato ricorso lamentando l'illegittimità dell'atto e chiedendone l'annullamento eccependo la prescrizione/decadenza; il mancato assolvimento dell'onere della prova;
confermando che l'abitazione in questione costituiva sia la propria residenza che la propria dimora abituale.
Con riferimento al primo motivo in atti risulta che l'ufficio ha proceduto a notificare ex art.6 bis comma 3 della Legge 212/2000, in data 15/11/2024, schema di atto ed invito al contraddittorio nel quale erano indicate le ragioni del mancato riconoscimento dell'agevolazione invitando la parte contribuente a fornire chiarimenti e contro dedurre entro 60 giorni dalla notifica. Il contribuente non presentava alcuna osservazione o documentazione.
Il predetto articolo dispone che “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio".
Dalla semplice lettura della norma, è facile intuire come, nel caso dell'impugnato avviso di accertamento, la decorrenza del termine di decadenza per la notifica dello stesso è stata impedita e/o prorogata come sotto indicato: emanate stato notificato il 15 novembre 2024 nel rispetto dei termini di cui all'articolo uno comma 161 della legge 297 2006; i 60 giorni andavano a scadere quindi il 14 gennaio 2025; da tale data decorrono i 120 giorni utili al fine della proroga dei termini di notifica che veniva quindi a scadere il 14 maggio 2025; conseguentemente l'atto nei termini in quanto è stato notificato il 18 marzo 2025.
*
Quanto al secondo motivo relativo al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione nonché l'eccezione per cui il contribuente era sia residente che dimorante abitualmente nell'abitazione, è da rilevare che la dimora abituale costituisce condizione essenziale per godere di tale agevolazione.
Conseguentemente, la residenza è condizione essenziale ma non unica per godere dell'esenzione.
A tale proposito deve rilevarsi che vi sono più elementi che depongono nel senso che il contribuente non era effettivamente dimorante nell'immobile in quanto: il luogo di lavoro nell'anno in questione era presso una società con sede in Ornago in provincia di Monza e Brianza;
il contribuente è stato assistito dall'Asl
Toscana nordovest solo a partire dall'anno 2022 (per l'esattezza dal 16 agosto 2022); le notifiche a mezzo del messo comunale all'indirizzo di Rio sono avvenute ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. per irreperibilità; il recapito della tassa rifiuti era diverso da quello di residenza come da allegato sei dell'amministrazione; la mail di cui all'allegato nove delle produzioni dell'amministrazione in cui il contribuente medesimo comunicava che avrebbe preso la residenza solo nel settembre 2018 allorché sarebbe stato in ferie nel
Comune di Rio per le fatture del servizio elettrico Nazionale prodotte dal contribuente e allegate in atti che sono riferite solo a due bimestri all'anno 2019 in cui vengono indicati i consumi non adeguati a una stabile dimora (fatture indirizzate a un luogo diverso da quello di Rio presso il padre del contribuente, come da allegato 10 delle produzioni dell'amministrazione. Anche l'ulteriore documentazione prodotta dal contribuente relativamente a un accesso al pronto soccorso e all'acquisto di pelle per una stufa non sono relative all'anno 2019 bensì all'anno 2021 e all'anno 2022.
Tutti tali elementi portano a ritenere che il contribuente non dimorasse abitualmente nell'abitazione di Rio
(si confronti anche ordinanza 14.793 del 2018 della Suprema Corte).
*
Tanto premesso deve osservarsi che ai fini Imu e Tasi i presupposti per l'individuazione dell'immobile su cui computare l'esenzione sono del tutto diversi ai presupposti relativi all'Ici, essendo richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza.
Ai fini Ici, il trattamento agevolato per l'abitazione principale era riconosciuto a favore dell'immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale (e solo quello era il parametro da monitorare), mentre la residenza anagrafica era relegata a semplice parametro presuntivo della dimora abituale (così infatti prevede l'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla Finanziaria
2007).
Imu e Tasi richiedono invece il duplice requisito della dimora e della residenza per il beneficio, pertanto il vincolo anagrafico viene di molto irrobustito: è infatti richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si invocano le agevolazioni (a cui aggiungere quanto previsto dal D.L. 16/2012 con riferimento al nucleo familiare, qualora i coniugi utilizzino diversi immobili siti nello stesso territorio comunale).
Prescindendo dalla regolarità anagrafica della situazione, ai fini Ici il contribuente poteva avere residenza e dimora abituale in due luoghi diversi e, dimostrando in quale immobile avesse stabilito la sua dimora, poteva beneficiare delle agevolazioni Ici su di esso. Ai fini Imu e Tasi la disciplina è radicalmente cambiata: negli attuali tributi viene espressamente stabilito che può considerarsi abitazione principale solo l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Tanto premesso nella sentenza n. 8627 del 28 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che “se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 23228/2017; n. 21406/2012)”.
Da un lato, quindi, il contribuente deve provare di aver adibito l'immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili.
Dall'altro lato, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria nel caso in cui voglia disconoscere il beneficio fiscale.
*
Nella sentenza la Corte ha fatto presente che i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, D.
Lgs. n. 23/2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.
In base a questa disposizione, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria relativi a:
1) contratti di locazione nonchè ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa.
L'onere della prova della pretesa impositiva - con riferimento alla datazione delle variazioni (in tesi) legittimanti una maggiore imposta, - grava sull'amministrazione, atteso che, secondo un consolidato orientamento della Corte, la pretesa impositiva risultante dall'atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l'oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, in quanto tale onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa
(Cassazione Civile ordinanza 36241 del 12.12.2022).
*
Sulla base di quanto dimostrato dall'amministrazione relativamente ai bassi consumi;
all'attività lavorativa in luogo notevolmente distante dalla residenza e non di facile percorrenza;
la domiciliazione della fattura
TARI presso il luogo di vecchia residenza sono tutti elementi che depongono in favore dell'amministrazione medesima.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. *
Con riferimento alle ulteriori ragioni dedotte in impugnazione, le stesse sono da ritenersi assorbite in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenendosi implicitamente disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppur non espressamente esaminati, siano tuttavia incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (conformemente a Cass. n. 407/2006; n. 4079/2005; n. 12121/2004; da ultimo sezione quinta n. 11238 del 20 maggio 2015).
*
Conseguentemente per quanto riguarda le spese del presente procedimento, in virtù del principio della soccombenza, le stesse devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente con riferimento alla presente fase di giudizio.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dagli artt. 15 D.Lgs. n 546/1992 e 91 c.p.c.
Pertanto, in considerazione del valore della controversia (importo del tributo oggetto del contenzioso al netto degli interessi e delle sanzioni) così come indicato nella nota di iscrizione a ruolo, devono liquidarsi complessivamente in euro 300,00.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300,00
(trecento/00).