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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4748/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROLLA STEFANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ROSA FIORENTINA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI CP_1 C.F._2
UR e dell'avv. GRASSELLI FRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 2/12/2025:
“
1. Affido condiviso della minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con collocamento Per_1 paritario presso ciascuno di essi. In particolare, la minore frequenterà i genitori secondo il seguente calendario, diviso per settimana 1 e settimana 2:
Settimana 1:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
pagina 1 di 4 Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà
Settimana 2:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Papà Mamma Papà Papà Papà Mamma Mamma
Più precisamente nella settimana 1, il mercoledì, il padre andrà a prelevare la bambina a casa della mamma la mattina ad ore 8.00 per portarla all'asilo e l'andrà a riprendere lì ad ore 16.00 per poi passare tempo con lei fino a dopo cena, allorché la riporterà dalla madre ad ore 20.00. Il sabato il padre andrà a prelevare la figlia ad ore 10.00 dalla madre e la riporterà da quest'ultima lunedì sera dopo cena ad ore 20.00.
Più precisamente nella settimana 2, il martedì la madre porterà la bambina dal padre ad ore 20.00 dopo cena. Il venerdì sera il padre riporterà la bambina dalla madre dopo cena ad ore 20.00.
I tempi di vacanza verranno trascorsi con i genitori come segue:
- a Natale, quattro giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, ad anni alterni compreso il giorno di
Natale ovvero l'anno successivo il giorno di Capodanno, ciò a partire da Natale 2026. Per Natale
2025, la bambina trascorrerà il giorno della Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma, la quale andrà a prelevarla ad ore 10.00 dal padre. La madre porterà la bambina dal padre lunedì
29.12.25 ad ore 20.00. La bambina passerà con il padre il tempo fino al giorno 1.1.26 quando ad ore
20.00 la riporterà dalla mamma;
- a Pasqua, tre giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, ad anni alterni compreso il giorno di
Pasqua ovvero l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Per Pasqua 2026, starà il giorno di Per_1
Pasqua con il padre che la mattina del Lunedì dell'Angelo ad ore 10.00 la riporterà dalla madre;
- in estate, due settimane non consecutive con ciascuno, con consecutivi massimi giorni quattro per ogni genitore;
2. la residenza della minore sarà presso il padre;
3. il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento per la prole la somma di euro 350,00 mensili entro il giorno 16 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale;
4. l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla madre;
5. le parti rinunciano ad ogni eventuale diversa domanda e accettano l'altrui rinuncia;
6. spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2025, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_2 more uxorio con che dall'unione era nata la figlia in data 28/7/2022; che CP_1 Per_1 la coppia era entrata in irreversibile crisi;
chiedeva la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della minore, formulando altresì istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. al fine di ottenere in via d'urgenza l'affido esclusivo della stessa e collocamento presso di sé, con assegno di mantenimento quantificato pari ad euro 1.000,00 al mese in favore della prole a carico del convenuto;
in via principale chiedeva affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, assegno di mantenimento di euro 800,00 per la figlia oltre all'assegno unico e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24/10/2025 il Tribunale fissava udienza nel contraddittorio delle parti per discussione sulla istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c..
Con comparsa di risposta depositata in data 21/11/2025 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo di mandare respinta la istanza urgente formulata per carenza dei presupposti di legge;
nel merito chiedeva disporsi affido condiviso della figlia con collocamento presso di sé e mantenimento diretto. In via di subordine, chiedeva collocamento paritetico e mantenimento diretto ovvero in via di ulteriore subordine, collocamento presso la madre e assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili in favore della prole ed a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza di discussione del 2/12/2025 le parti raggiungevano un accordo che chiedevano al
Tribunale di recepire.
Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento sostanzialmente paritetico presso i genitori e disciplina dei Per_1 diritti di visita secondo il calendario proposto, relativo anche ai periodi di vacanza, redatto dalle parti di comune accordo.
La residenza della minore verrà stabilita presso il padre, come dalle parti proposto.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti di euro 350,00 al mese, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della figlia minore.
Le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% come in effetti richiesto. pagina 3 di 4 L'assegno unico spetterà invece in via esclusiva alla madre, non sussistendo in concreto i presupposti per disattendere quanto richiesto dalle parti, essendo previsto un collocamento paritario della figlia presso ciascuno dei genitori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante le congiunte conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4748/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROLLA STEFANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ROSA FIORENTINA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI CP_1 C.F._2
UR e dell'avv. GRASSELLI FRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 2/12/2025:
“
1. Affido condiviso della minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con collocamento Per_1 paritario presso ciascuno di essi. In particolare, la minore frequenterà i genitori secondo il seguente calendario, diviso per settimana 1 e settimana 2:
Settimana 1:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
pagina 1 di 4 Mamma Mamma Papà Mamma Mamma Papà Papà
Settimana 2:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Papà Mamma Papà Papà Papà Mamma Mamma
Più precisamente nella settimana 1, il mercoledì, il padre andrà a prelevare la bambina a casa della mamma la mattina ad ore 8.00 per portarla all'asilo e l'andrà a riprendere lì ad ore 16.00 per poi passare tempo con lei fino a dopo cena, allorché la riporterà dalla madre ad ore 20.00. Il sabato il padre andrà a prelevare la figlia ad ore 10.00 dalla madre e la riporterà da quest'ultima lunedì sera dopo cena ad ore 20.00.
Più precisamente nella settimana 2, il martedì la madre porterà la bambina dal padre ad ore 20.00 dopo cena. Il venerdì sera il padre riporterà la bambina dalla madre dopo cena ad ore 20.00.
I tempi di vacanza verranno trascorsi con i genitori come segue:
- a Natale, quattro giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, ad anni alterni compreso il giorno di
Natale ovvero l'anno successivo il giorno di Capodanno, ciò a partire da Natale 2026. Per Natale
2025, la bambina trascorrerà il giorno della Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma, la quale andrà a prelevarla ad ore 10.00 dal padre. La madre porterà la bambina dal padre lunedì
29.12.25 ad ore 20.00. La bambina passerà con il padre il tempo fino al giorno 1.1.26 quando ad ore
20.00 la riporterà dalla mamma;
- a Pasqua, tre giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, ad anni alterni compreso il giorno di
Pasqua ovvero l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Per Pasqua 2026, starà il giorno di Per_1
Pasqua con il padre che la mattina del Lunedì dell'Angelo ad ore 10.00 la riporterà dalla madre;
- in estate, due settimane non consecutive con ciascuno, con consecutivi massimi giorni quattro per ogni genitore;
2. la residenza della minore sarà presso il padre;
3. il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento per la prole la somma di euro 350,00 mensili entro il giorno 16 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale;
4. l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla madre;
5. le parti rinunciano ad ogni eventuale diversa domanda e accettano l'altrui rinuncia;
6. spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2025, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_2 more uxorio con che dall'unione era nata la figlia in data 28/7/2022; che CP_1 Per_1 la coppia era entrata in irreversibile crisi;
chiedeva la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della minore, formulando altresì istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. al fine di ottenere in via d'urgenza l'affido esclusivo della stessa e collocamento presso di sé, con assegno di mantenimento quantificato pari ad euro 1.000,00 al mese in favore della prole a carico del convenuto;
in via principale chiedeva affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, assegno di mantenimento di euro 800,00 per la figlia oltre all'assegno unico e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24/10/2025 il Tribunale fissava udienza nel contraddittorio delle parti per discussione sulla istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c..
Con comparsa di risposta depositata in data 21/11/2025 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo di mandare respinta la istanza urgente formulata per carenza dei presupposti di legge;
nel merito chiedeva disporsi affido condiviso della figlia con collocamento presso di sé e mantenimento diretto. In via di subordine, chiedeva collocamento paritetico e mantenimento diretto ovvero in via di ulteriore subordine, collocamento presso la madre e assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili in favore della prole ed a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza di discussione del 2/12/2025 le parti raggiungevano un accordo che chiedevano al
Tribunale di recepire.
Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento sostanzialmente paritetico presso i genitori e disciplina dei Per_1 diritti di visita secondo il calendario proposto, relativo anche ai periodi di vacanza, redatto dalle parti di comune accordo.
La residenza della minore verrà stabilita presso il padre, come dalle parti proposto.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti di euro 350,00 al mese, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della figlia minore.
Le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% come in effetti richiesto. pagina 3 di 4 L'assegno unico spetterà invece in via esclusiva alla madre, non sussistendo in concreto i presupposti per disattendere quanto richiesto dalle parti, essendo previsto un collocamento paritario della figlia presso ciascuno dei genitori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante le congiunte conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4