Ordinanza collegiale 22 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 12 giugno 2024
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Camerata Polifonica Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfrancesco Alessi, Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Catania Jazz, Filarmonica A. Laudamo Onlus, Associazione Culturale Accademia Palermo Classica, A.Gi.Mus. Sez. di Ragusa, non costituiti in giudizio;
Associazione Siciliana Amici della Musica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Guastella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 40240 del 24.11.2023 dell''Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con la quale l'Amministrazione resistente ha ritenuto di non inserire l'associazione ricorrente tra quelle di interesse regionale;
b) ove occorra, della nota di giorno 30/11/2023 – trasmessa a mezzo posta ordinaria - con cui il Dirigente del Servizio 8 dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo in parziale revisione della nota prot. n. 40240 del 24.11.2023, modificava le motivazioni di esclusione dell''associazione ricorrente da quelle di interesse regionale;
c) del Decreto dell''Assessorato Regionale del Turismo e dello Spettacolo n. 3409 del 13.12.2023 e dei relativi allegati, con il quale è stato approvato il programma annuale delle attività concertistiche ed il piano di ripartizione nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita nella fascia delle associazioni di rilevanza regionale;
d) ove occorra dell'Avviso pubblico per la richiesta e l''erogazione dei contributi previsti dall''art. 5 lett. a) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, come modificato dall''art. 65 della legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 - Istituzione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS), anno 2023, allegato al D.A. 1767/S8 del 02.08.2023, limitatamente ai punti 8.2 e 8.3 laddove impone che “Entro e non oltre 20 gg. dalla pubblicazione del piano di riparto sulla G.U.R.S. dovrà essere prodotta a mezzo PEC, all''indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, formale accettazione (All. G) del contributo suddetto, che dovrà contenere l''impegno da parte delle Associazioni a rendicontare entro il termine massimo del 31.05.2024. Eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro e non oltre il termine suddetto”;
e) nonché di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Associazione Siciliana Amici della Musica;
Vista la memoria del 17.11.2025 notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. OL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’associazione ricorrente opera da oltre trentasei anni, è inserita negli elenchi delle attività concertistiche finanziate dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, giusta la legge regionale 10.12.1985, n. 44, ed è riconosciuta quale associazione di interesse provinciale, ai sensi dell’art. 4, l.r. n. 44/1985. Tuttavia, allegando di avere realizzato negli ultimi sei anni almeno 30 concerti annui di alto livello artistico, in vista della pubblicazione del nuovo avviso per l'erogazione dei contributi previsti dall’art. 5 lett. a) della legge regionale 10.12.1985, n. 44, richiedeva all’Assessorato di essere classificata quale associazione di interesse regionale.
In data 02.08.2023, veniva pubblicato invero l’avviso pubblico per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dall’art. 5 lett. a) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 per l’anno 2023, allegato al D.A. 1767 del 02.08.2023 (allegato n. 1), e l’odierna ricorrente presentava nei termini la propria istanza con gli allegati richiesti, ivi compresa la dichiarazione resa sotto forma di autodichiarazione (così come richiesto dall’avviso) di aver maturato i requisiti per essere qualificata quale associazione di interesse regionale (allegato n. 2).
Con nota del 24.11.2023, prot. n. 40240 qui impugnata (allegato n. 3), il dirigente del servizio 8 – attività musicali e teatrali dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo confermava per l’anno 2023 “ ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 8/2023, il mantenimento di codesta Associazione tra quelle di interesse provinciale ”.
Con email del 30/11/2023 (allegato n. 7) l’Assessorato, in seguito a interlocuzione procedimentale con la parte istante, comunicava il definitivo rigetto dell’istanza di inserimento in fascia regionale, così argomentando: “ Gentile Presidente a seguito di attento esame della documentazione trasmessa, e successiva integrazione, spiace comunicare che, per l'anno 2019, il numero di concerti ammissibili per alto livello artistico e genere non raggiungono il numero di 30, così come previsto dalla l.r. 44/85. Dall'elenco fornito sono stati esclusi i concerti scolastici, i concerti lezione e i concerti che per genere non rientrano tra quelli previsti dalla norma, finanziati dall'art. 5, lett. a). Nella programmazione dell'anno 2019 sono stati individuati n. 26 concerti ammissibili per livello artistico e genere ”.
In data 13.12.2023 veniva pubblicato il decreto assessoriale 3409 con i relativi allegati (allegato n. 4) dai quali risultava che l’Associazione Camerata Polifonica Siciliana otteneva un totale di 86 punti ed un contributo di € 21.194,00 per effetto del mancato inserimento della associazione ricorrente nella fascia delle associazioni di interesse regionale. Ove, invece, l’odierna ricorrente fosse stata inserita legittimamente fra le associazioni di interesse regionale ritiene che avrebbe ottenuto un finanziamento ben più cospicuo, pari quasi al triplo di quello ricevuto, come è evidente dal punto 8.2 dell’avviso.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Camerata Polifonica Siciliana ha quindi impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misura cautelare, i seguenti atti:
a) la nota prot. 40240 del 24.11.2023 (come confermata dalla nota del 30/11/2023) dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con la quale l’Amministrazione resistente ha ritenuto di non inserire l’associazione ricorrente tra quelle di interesse regionale;
b) il Decreto dell’Assessorato Regionale del Turismo e dello Spettacolo n. 3409 del 13.12.2023 e i relativi allegati, con i quali è stato approvato il programma annuale delle attività concertistiche ed il piano di ripartizione, nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita nella fascia delle associazioni di rilevanza regionale;
c) ove occorra, l’Avviso pubblico per la richiesta e l'erogazione dei contributi previsti dall’art. 5 lett. a) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, come modificato dall'art. 65 della legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 - Istituzione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS), anno 2023, allegato al D.A. 1767/S8 del 02.08.2023, limitatamente al punto 8.3 laddove impone che “ Entro e non oltre 20 gg. dalla pubblicazione del piano di riparto sulla G.U.R.S. dovrà essere prodotta a mezzo PEC, all'indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, formale accettazione (All. G) del contributo suddetto, che dovrà contenere l'impegno da parte delle Associazioni a rendicontare entro il termine massimo del 31.05.2024. Eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro e non oltre il termine suddetto ”.
Contro i predetti atti ha articolato i seguenti motivi di doglianza (i primi tre riferiti agli atti a) e b) e il quarto al punto 8.3 dell’Avviso):
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 44/1985 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA ;
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’AVVISO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA ;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1985, N. 44 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ;
4) VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE .
Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, in qualità di controinteressata, l’Associazione Siciliana “Amici della Musica” per resistere al ricorso, del quale hanno dedotto variamente l’infondatezza.
Con ordinanza istruttoria n. 667/24 la Sezione ha chiesto alle Amministrazioni resistenti “ motivati e documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento all’attività istruttoria compiuta e alla individuazione ed elencazione dell’attività concertistica ritenuta di alto valore culturale e quella non presa in considerazione in relazione alla domanda di parte volta al riconoscimento della qualifica di associazione concertistica di interesse regionale ”.
In adempimento all’ordinanza istruttoria, l’Assessorato ha prodotto l’elenco concerti anni 2018-2019-2020-2021-2022 della Camerata Polifonica Siciliana (All. 1-3-4-5), il verbale del 31 ottobre 2023 relativo all’esame delle istanze per l’accesso alla fascia di interesse regionale FURS 2023 (All. 2) e il verbale di riesame del 30 novembre 2023 (All. 6).
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il verbale del 31/10/2023, redatto dai funzionari del Servizio 8 dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, e l’allegata scheda di valutazione della Camerata Polifonica Siciliana del 30 novembre 2023, conosciuti in occasione della loro produzione in giudizio da parte dell’Assessorato in adempimento all’ordinanza istruttoria, articolando il seguente (nuovo) motivo di censura in aggiunta ai primi quattro di cui al ricorso introduttivo: 5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 44/1985 SOTTO ALTRO PROFILO – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ .
Con ordinanza n. 276 del 12.06.2024 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris , “ tenuto conto degli esiti dell’istruttoria disposta con l’ordinanza in epigrafe indicata da cui si deduce che, indipendentemente dalla valutazione dell’anno 2023, per gli anni precedenti l’Amministrazione, con adeguata motivazione, non ha ritenuto di poter riconoscere la rilevanza culturale a tutte le attività concertistiche elencate dalla parte ricorrente ” e considerato “ che per ognuno dei cinque anni antecedenti l’Amministrazione ha motivato il mancato possesso del requisito previsto dalla norma (id est: avere svolto almeno trenta attività concertistiche di rilevante interesse culturale) ai fini del transito tra gli enti aventi rilevanza regionale ”.
In data 17.11.2025, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori e dal legale rappresentante e notificato alle controparti.
All’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025, previo deposito di memoria conclusiva dell’Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio, in considerazione della natura disponibile dell’azione e in mancanza di opposizione ad opera delle altre parti, non può che prendere atto della superiore dichiarazione della parte ricorrente in ordine al venir meno del suo interesse alla decisione e pronunciarsi in conformità.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
Le spese processuali sono poste a carico del rinunciante ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a. e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana e all’Associazione Siciliana “Amici della Musica” le spese di lite, che liquida per ciascuno di essi in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF TE, Presidente
OL LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LO | EF TE |
IL SEGRETARIO