Art. 7.
Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.
Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.