CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/08/2024, n. 32483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32483 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. FU FR IN, nato a [...] il [...]; 2. FU IN, nato a [...] il [...]; 3. FU SI, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 19/01/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente AN Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FL EM, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32483 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di appello proposto dal proposto FR IN FU e dai terzi interessati IN FU e NA IA, ha confermato il decreto emesso in data 20 aprile 2021 dal locale Tribunale con il quale è stata applicata a FR FU IN la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro, con relative prescrizioni, con cauzione e la confisca di vari beni (immobili, terreni e veicoli) formalmente intestati alla moglie NA IA e al figlio IN FU, ma ritenuti nella disponibilità del proposto. 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e i predetti terzi interessati - SI FU in qualità di erede unica di NA IA - che con unico atto del medesimo difensore e procuratore speciale deducono violazione dell'art. 4 legge n. 1423/56 e apparenza della motivazione in quanto, disattendendo le doglianze difensive e le allegazioni, il decreto ha ritenuto: - la attuale pericolosità del prevenuto nonostante egli non abbia tenuto alcuna condotta di partecipazione attiva riferibile al contesto associativo mafioso;
- la sproporzione reddituale rispetto ai cespiti, pur essendo i redditi regolarmente comprovati con le allegazioni e consulenze, disconoscendo la preclusione di nuovo giudizio derivante dal giudicato formatosi in sede penale relativamente alla restituzione dei medesimi beni da parte del Tribunale del riesame, senza che siano intervenuti elementi o fatti nuovi. L'unico elemento fondante la decisione impugnata sarebbe costituito dalla ritenuta illiceità di alcuni cespiti pervenuti al FU e agli intervenienti, considerati proventi illeciti in quanto non dichiarati fiscalmente, trattandosi - invece - di somme provenienti da un lavoro edile, dalla locazione di alcuni immobili della Sig. IA e dallo stipendio erogato al fratello dell'odierno proposto, frutto di attività lecite, pur se non dichiarate al fisco. Anche la somma di euro 115.000 acquisita con il pagamento di cambiali - anche al netto della imposta dovuta - trova lecita giustificazione con la sua utilizzazione per la costruzione dell'immobile in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo proposto sulla pericolosità sociale del proposto è manifestamente generico rispetto alle ragioni che la sostengono e alla correlativa attualità. 2 Il ricorrente è stato riconosciuto pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) e c) del d. leg.vo n. 159/2011, sia in quanto pericoloso qualificato ricorrendo a suo carico gravi indizi di appartenenza all'associazione mafiosa. A proposito sono considerate le molteplici condanne per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, i provvedimenti cautelari per traffico di stupefacenti ed uno del 24.12.2018, al quale era seguito il rinvio a giudizio, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen e, infine, un ultimo provvedimento cautelare in data 24.9.2019 con conseguente rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. E' palesemente generica oltre che manifestamente infondata, pertanto, la deduzione limitata alla appartenenza associativa mafiosa - rispetto alla quale risultava la formale affiliazione in data 31.10.2017 - rispetto alla quale era stato accertato, come risultava dalla sentenza del Tribunale, «il coinvolgimento del proposto nelle attività dell'associazione, in particolare nel settore delle estorsioni e nella risoluzione delle problematiche interne al gruppo criminale», essendo stata verificata anche la sua partecipazione a due incontri tra mafiosi a ridosso degli arresti del dicembre 2018 (v. pg. 9 e ss. del decreto impugnato). 3. Quanto al requisito della sproporzione reddituale e alla dedotta preclusione, il motivo è generico rispetto alla considerata maggiore latitudine degli accertamenti esperiti nel procedimento di prevenzione, in relazione ai quali non vi è coincidenza fra la più ampia piattaforma fattuale ivi acquisita (attraverso esperimento di una analitica perizia) e quella considerata in sede penale (v. pg. 16, ibidem), nell'ambito della quale non sono state incluse - fra le uscite - le spese di mantenimento e computando, invece, fra le entrate i proventi in nero. Quanto ai pretesi canoni di locazione, non dichiarati in sede fiscale, ne è stata ineccepibilmente ritenuta inaffidabile la relativa documentazione (v. pg. 17, ibidem); quanto alla somma di 115.000 euro - incassata tra il 24.4.2013 e il 28.9.2015 - quale saldo di costruzione di un villino in favore della ditta del padre del proposto, essa è stata esclusa in quanto non indicata nelle dichiarazioni dei redditi;
analogamente quanto ai compensi per complessivi euro 30.900 che AN RI FU ha dichiarato di aver corrisposto al fratello FR IN FU negli anni dal 2004 al 2006. La sentenza, a tal riguardo - rilevando trattarsi di redditi tutti percepiti (dal proposto e dalla moglie) in periodo di pericolosità sociale del medesimo proposto - ha del tutto correttamente richiamato l'orientamento di legittimità - già prima della novella di cui alla legge n. 161 del 2017 - secondo il quale redditi non dichiarati non possono essere allegati a giustificazione della capacità patrimoniale, secondo il principio per il quale in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2- ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, 3 n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244), ribadendo, in ogni caso, il pertinente principio richiamato da Sez. 6, n. 20925 del 3 aprile 2023, Di Carlo, n. m., secondo il quale «la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.l gs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tormillet.in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tesmilkin favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 20t24.
udita la relazione svolta dal componente AN Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FL EM, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32483 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di appello proposto dal proposto FR IN FU e dai terzi interessati IN FU e NA IA, ha confermato il decreto emesso in data 20 aprile 2021 dal locale Tribunale con il quale è stata applicata a FR FU IN la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro, con relative prescrizioni, con cauzione e la confisca di vari beni (immobili, terreni e veicoli) formalmente intestati alla moglie NA IA e al figlio IN FU, ma ritenuti nella disponibilità del proposto. 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e i predetti terzi interessati - SI FU in qualità di erede unica di NA IA - che con unico atto del medesimo difensore e procuratore speciale deducono violazione dell'art. 4 legge n. 1423/56 e apparenza della motivazione in quanto, disattendendo le doglianze difensive e le allegazioni, il decreto ha ritenuto: - la attuale pericolosità del prevenuto nonostante egli non abbia tenuto alcuna condotta di partecipazione attiva riferibile al contesto associativo mafioso;
- la sproporzione reddituale rispetto ai cespiti, pur essendo i redditi regolarmente comprovati con le allegazioni e consulenze, disconoscendo la preclusione di nuovo giudizio derivante dal giudicato formatosi in sede penale relativamente alla restituzione dei medesimi beni da parte del Tribunale del riesame, senza che siano intervenuti elementi o fatti nuovi. L'unico elemento fondante la decisione impugnata sarebbe costituito dalla ritenuta illiceità di alcuni cespiti pervenuti al FU e agli intervenienti, considerati proventi illeciti in quanto non dichiarati fiscalmente, trattandosi - invece - di somme provenienti da un lavoro edile, dalla locazione di alcuni immobili della Sig. IA e dallo stipendio erogato al fratello dell'odierno proposto, frutto di attività lecite, pur se non dichiarate al fisco. Anche la somma di euro 115.000 acquisita con il pagamento di cambiali - anche al netto della imposta dovuta - trova lecita giustificazione con la sua utilizzazione per la costruzione dell'immobile in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo proposto sulla pericolosità sociale del proposto è manifestamente generico rispetto alle ragioni che la sostengono e alla correlativa attualità. 2 Il ricorrente è stato riconosciuto pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) e c) del d. leg.vo n. 159/2011, sia in quanto pericoloso qualificato ricorrendo a suo carico gravi indizi di appartenenza all'associazione mafiosa. A proposito sono considerate le molteplici condanne per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, i provvedimenti cautelari per traffico di stupefacenti ed uno del 24.12.2018, al quale era seguito il rinvio a giudizio, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen e, infine, un ultimo provvedimento cautelare in data 24.9.2019 con conseguente rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. E' palesemente generica oltre che manifestamente infondata, pertanto, la deduzione limitata alla appartenenza associativa mafiosa - rispetto alla quale risultava la formale affiliazione in data 31.10.2017 - rispetto alla quale era stato accertato, come risultava dalla sentenza del Tribunale, «il coinvolgimento del proposto nelle attività dell'associazione, in particolare nel settore delle estorsioni e nella risoluzione delle problematiche interne al gruppo criminale», essendo stata verificata anche la sua partecipazione a due incontri tra mafiosi a ridosso degli arresti del dicembre 2018 (v. pg. 9 e ss. del decreto impugnato). 3. Quanto al requisito della sproporzione reddituale e alla dedotta preclusione, il motivo è generico rispetto alla considerata maggiore latitudine degli accertamenti esperiti nel procedimento di prevenzione, in relazione ai quali non vi è coincidenza fra la più ampia piattaforma fattuale ivi acquisita (attraverso esperimento di una analitica perizia) e quella considerata in sede penale (v. pg. 16, ibidem), nell'ambito della quale non sono state incluse - fra le uscite - le spese di mantenimento e computando, invece, fra le entrate i proventi in nero. Quanto ai pretesi canoni di locazione, non dichiarati in sede fiscale, ne è stata ineccepibilmente ritenuta inaffidabile la relativa documentazione (v. pg. 17, ibidem); quanto alla somma di 115.000 euro - incassata tra il 24.4.2013 e il 28.9.2015 - quale saldo di costruzione di un villino in favore della ditta del padre del proposto, essa è stata esclusa in quanto non indicata nelle dichiarazioni dei redditi;
analogamente quanto ai compensi per complessivi euro 30.900 che AN RI FU ha dichiarato di aver corrisposto al fratello FR IN FU negli anni dal 2004 al 2006. La sentenza, a tal riguardo - rilevando trattarsi di redditi tutti percepiti (dal proposto e dalla moglie) in periodo di pericolosità sociale del medesimo proposto - ha del tutto correttamente richiamato l'orientamento di legittimità - già prima della novella di cui alla legge n. 161 del 2017 - secondo il quale redditi non dichiarati non possono essere allegati a giustificazione della capacità patrimoniale, secondo il principio per il quale in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2- ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, 3 n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244), ribadendo, in ogni caso, il pertinente principio richiamato da Sez. 6, n. 20925 del 3 aprile 2023, Di Carlo, n. m., secondo il quale «la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.l gs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tormillet.in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tesmilkin favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 20t24.