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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9543 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Mauro Impresa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 18746/2023 e vertente
TRA
c.f.: ), rapp. e dif. dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR TO RB(c.f.: ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
E
p.i. : ) rapp. e dif. all'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CH OR(c.f.: ) C.F._3
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: per l'attore accoglimento dell'opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE si è opposto al decreto ingiuntivo n. 4361/2023 con Parte_1 il quale gli è stato richiesto il pagamento della somma di euro
19470,18; ha eccepito: la nullità/irregolarità insanabile della notifica posto che gli era stato notificato solo il decreto ingiuntivo senza il ricorso monitorio;
l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dall'invito a stipulare una negoziazione assistita;
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli;
la prescrizione del credito;
la sottoscrizione unica di una serie di clausole vessatorie con la loro conseguente nullità.
Sulla base di tali premesse l'opponente ha chiesto di dichiarare la nullità insanabile della notifica, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli. Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha contestato i consumi. ha resistito all'opposizione ed ha chiesto di CP_1 respingerla.
Con ordinanza del 21.3.2024 è stato evidenziato: che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente unitamente al ricorso ed alla relata di notifica(vedi pec del
3.7.2023, doc. 2 in allegato alla comparsa di risposta dell'opposta) e che ogni vizio della notifica era stato sanato dalla proposizione dell'opposizione ex art. 156, comma 3, c.p.c.;
che l'obbligo del preventivo invito della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non sussiste per i procedimenti monitori(art. 3, comma 3, lett. 5, del d.l.
132/2014);
che nemmeno sussiste l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione in quanto l'estensione di quest'ultima ai contratti di somministrazione è operativa dal 30.6.2023 mentre il procedimento
è stato introdotto con il deposito del ricorso monitorio il
19.6.2023;
che l'art. 17 delle condizioni generali di contratto, disposizione oggetto di specifico ed esplicito richiamo con relativa sottoscrizione, indica la competenza esclusiva del Tribunale di
Napoli per ogni controversia e che la competenza del tribunale di
Napoli sussiste anche ex artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c.;
che non sussiste la prescrizione del credito azionato in via monitoria posto che le fatture si riferiscono all'anno 2022;
che solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., quindi tardivamente, l'opponente ha contestato genericamente i consumi addebitati.
Con la stessa ordinanza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ciò detto, alla luce di quanto indicato nell'ordinanza del
21.3.2024, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4361/2023 proposta da nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4361/2023 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653
c.p.c.; condanna al pagamento delle spese del procedimento Parte_1 che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli,22/10/2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Mauro Impresa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 18746/2023 e vertente
TRA
c.f.: ), rapp. e dif. dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR TO RB(c.f.: ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
E
p.i. : ) rapp. e dif. all'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CH OR(c.f.: ) C.F._3
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: per l'attore accoglimento dell'opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE si è opposto al decreto ingiuntivo n. 4361/2023 con Parte_1 il quale gli è stato richiesto il pagamento della somma di euro
19470,18; ha eccepito: la nullità/irregolarità insanabile della notifica posto che gli era stato notificato solo il decreto ingiuntivo senza il ricorso monitorio;
l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dall'invito a stipulare una negoziazione assistita;
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli;
la prescrizione del credito;
la sottoscrizione unica di una serie di clausole vessatorie con la loro conseguente nullità.
Sulla base di tali premesse l'opponente ha chiesto di dichiarare la nullità insanabile della notifica, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli. Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha contestato i consumi. ha resistito all'opposizione ed ha chiesto di CP_1 respingerla.
Con ordinanza del 21.3.2024 è stato evidenziato: che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente unitamente al ricorso ed alla relata di notifica(vedi pec del
3.7.2023, doc. 2 in allegato alla comparsa di risposta dell'opposta) e che ogni vizio della notifica era stato sanato dalla proposizione dell'opposizione ex art. 156, comma 3, c.p.c.;
che l'obbligo del preventivo invito della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non sussiste per i procedimenti monitori(art. 3, comma 3, lett. 5, del d.l.
132/2014);
che nemmeno sussiste l'obbligo del preventivo esperimento della mediazione in quanto l'estensione di quest'ultima ai contratti di somministrazione è operativa dal 30.6.2023 mentre il procedimento
è stato introdotto con il deposito del ricorso monitorio il
19.6.2023;
che l'art. 17 delle condizioni generali di contratto, disposizione oggetto di specifico ed esplicito richiamo con relativa sottoscrizione, indica la competenza esclusiva del Tribunale di
Napoli per ogni controversia e che la competenza del tribunale di
Napoli sussiste anche ex artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c.;
che non sussiste la prescrizione del credito azionato in via monitoria posto che le fatture si riferiscono all'anno 2022;
che solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., quindi tardivamente, l'opponente ha contestato genericamente i consumi addebitati.
Con la stessa ordinanza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ciò detto, alla luce di quanto indicato nell'ordinanza del
21.3.2024, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4361/2023 proposta da nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1)rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4361/2023 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653
c.p.c.; condanna al pagamento delle spese del procedimento Parte_1 che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli,22/10/2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa