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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 20/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3193/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8941/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 10/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010900816 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010900816 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010900816 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dottore commercialista Difensore_1, presenta ricorso in appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Napoli affinchè venga riformata la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli depositata l'11/11/2020.
Riscostruisce brevemente i fatti. In data 27/03/2019 la società a responsabilità limitata denominata
Società_1 srl partecipata al 95% dal ricorrente riceveva la notifica di un avviso di accertamento per l'annualità 2014. In data 21/05/2019 il ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione che si concludeva con esito negativo. A questo punto in data 20/01/2020 il ricorrente presentava ricorso contro l'avviso di accertamento che si concludeva con il rigetto dello stesso e la condanna alle spese di lite. Il ricorrente con questo secondo grado di giudizio contesta il fatto che i giudici di prime cure anzichè esaminare la documentazione agli atti di causa ed appurare la veridicità di quanto sostenuto dal ricorrente si sono limitati a fare proprie le considerazioni dei giudici che si erano pronunciati sull'analogo ricorso presentato dalla società Società_1 srl limitandosi ad dissertare esclusivamnente sui redditi da partecipazione societaria in società a ristretta base sociale senza esaminare la documentazione contabile ed in particolare le 328 ricevute che dimostrano che non vi erano maggiori ricavi da revisione auto in quanto le ricevute riscontrate dall'Ufficio quali omesse erano state viceversa regolarmente emesse. Si costituisce la Direzione Provinciale I di Napoli che fa presente di aver notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2014 con le quali accertava maggiori imposte per euro 6.511,00 oltre sanzioni ed interessi. Parte resistente afferma che nello specifico il contribuente nulla ha detto relativamente alla propria posizione ma si è limitato a rivolgere contestazioni già discusse nel ricorso contro la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello specifico l'attuale appellante non ha rivolto alcuna censura nei confronti della sentenza di primo grado relativamente alla sua posizione circa il recepimento degli utili occulti della sua quota pari al 95% ma si è limitato a ribadire giustificazioni riguardanti le contestazioni rivolte nei confronti della società.
Tuttavia nel frattempo il giudizio di appello nei confronti della società si è concluso con la sentenza n.
1870/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Campania che in data 10/01/2022, in parziale riforma della sentenza n. 7665/2020 emessa dalla sezione 11 della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, ha così deliberato in merito alla società di cui il ricorrente è socio al 95%: dichiara l'avviso nullo quanto all'IVA, dichiara l'avviso nullo per i maggiori ricavi accertati relativamente alle revisioni auto, conferma l'avviso di accertamento relativamente al maggior reddito accertato per riparazioni auto sul quale andranno ricalcolte IRES ed IRAP oltre sanzioni ed interessi. La Corte, preso atto della sentenza di secondo grado nei confronti della società che non appare impugnata innanzi alla Suprema Corte, accoglie parzialmente l'appello stabilendo che il 95% di quanto dovuto dalla società in base all'enunciata sentenza sia posto a carico dell'appellante in base al principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28542 del 29 novembre 2017 che sancisce la validità della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio accertati in capo alla società di capitali con ristretta base azionaria. Le spese dell'odierno giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3193/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8941/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 10/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010900816 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010900816 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010900816 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dottore commercialista Difensore_1, presenta ricorso in appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Napoli affinchè venga riformata la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli depositata l'11/11/2020.
Riscostruisce brevemente i fatti. In data 27/03/2019 la società a responsabilità limitata denominata
Società_1 srl partecipata al 95% dal ricorrente riceveva la notifica di un avviso di accertamento per l'annualità 2014. In data 21/05/2019 il ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione che si concludeva con esito negativo. A questo punto in data 20/01/2020 il ricorrente presentava ricorso contro l'avviso di accertamento che si concludeva con il rigetto dello stesso e la condanna alle spese di lite. Il ricorrente con questo secondo grado di giudizio contesta il fatto che i giudici di prime cure anzichè esaminare la documentazione agli atti di causa ed appurare la veridicità di quanto sostenuto dal ricorrente si sono limitati a fare proprie le considerazioni dei giudici che si erano pronunciati sull'analogo ricorso presentato dalla società Società_1 srl limitandosi ad dissertare esclusivamnente sui redditi da partecipazione societaria in società a ristretta base sociale senza esaminare la documentazione contabile ed in particolare le 328 ricevute che dimostrano che non vi erano maggiori ricavi da revisione auto in quanto le ricevute riscontrate dall'Ufficio quali omesse erano state viceversa regolarmente emesse. Si costituisce la Direzione Provinciale I di Napoli che fa presente di aver notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2014 con le quali accertava maggiori imposte per euro 6.511,00 oltre sanzioni ed interessi. Parte resistente afferma che nello specifico il contribuente nulla ha detto relativamente alla propria posizione ma si è limitato a rivolgere contestazioni già discusse nel ricorso contro la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello specifico l'attuale appellante non ha rivolto alcuna censura nei confronti della sentenza di primo grado relativamente alla sua posizione circa il recepimento degli utili occulti della sua quota pari al 95% ma si è limitato a ribadire giustificazioni riguardanti le contestazioni rivolte nei confronti della società.
Tuttavia nel frattempo il giudizio di appello nei confronti della società si è concluso con la sentenza n.
1870/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Campania che in data 10/01/2022, in parziale riforma della sentenza n. 7665/2020 emessa dalla sezione 11 della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, ha così deliberato in merito alla società di cui il ricorrente è socio al 95%: dichiara l'avviso nullo quanto all'IVA, dichiara l'avviso nullo per i maggiori ricavi accertati relativamente alle revisioni auto, conferma l'avviso di accertamento relativamente al maggior reddito accertato per riparazioni auto sul quale andranno ricalcolte IRES ed IRAP oltre sanzioni ed interessi. La Corte, preso atto della sentenza di secondo grado nei confronti della società che non appare impugnata innanzi alla Suprema Corte, accoglie parzialmente l'appello stabilendo che il 95% di quanto dovuto dalla società in base all'enunciata sentenza sia posto a carico dell'appellante in base al principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28542 del 29 novembre 2017 che sancisce la validità della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio accertati in capo alla società di capitali con ristretta base azionaria. Le spese dell'odierno giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello. Compensa le spese.