Decreto presidenziale 7 giugno 2024
Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2024, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocatessa Stefania Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del provvedimento del 5 aprile 2024, con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha disposto il divieto di accesso per anni tre a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputeranno le manifestazioni calcistiche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di formale costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno - Questura di Palermo;
Visto il decreto n.-OMISSIS- di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto il decreto presidenziale -OMISSIS-
Vista l’ordinanza collegiale cautelare -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna GN;
Udito, nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, l’Avvocato dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato e depositato in data 10 maggio 2024,-OMISSIS- calciatore della società ACD Città di Casteldaccia, ha impugnato, al fine dell’annullamento, il provvedimento del 5 aprile 2024, con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso, per la durata di anni tre, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, organizzate e disciplinate dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti, nonché dalla FIFA e dalla UEFA, comprese le competizioni della Nazionale italiana.
Il provvedimento trae origine dai fatti verificatisi in data 18 dicembre 2022, in occasione dell’incontro di calcio ACD Città di Casteldaccia – ASD Villarosa Calcio, disputato presso lo Stadio Comunale di Marineo, al termine del quale si è verificata una maxi rissa che ha coinvolto numerosi soggetti, tra cui calciatori delle due squadre, tra cui il ricorrente, arbitri, componenti dello staff e persone presenti sugli spalti.
Dagli atti richiamati nel provvedimento impugnato – informative di polizia, documentazione video e fotografica acquisita, referto arbitrale e conseguenti provvedimenti adottati in sede di giustizia sportiva – risulta che il ricorrente ha partecipato attivamente alla rissa, togliendosi la maglia da gioco e scagliando un bastone nei confronti dei componenti della squadra avversaria.
I fatti hanno dato luogo anche all’instaurazione di un procedimento penale per il reato di rissa, tuttora pendente.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi di:
- eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti di fatto, sostenendo che la documentazione video non consentirebbe la sicura individuazione nei suoi confronti e che, in ogni caso, il presunto lancio di un bastone non integrerebbe una condotta rilevante, non essendo dimostrato che l’oggetto sia stato effettivamente lanciato, che fosse diretto verso persone o che abbia colpito qualcuno;
- violazione di legge, carenza di motivazione ed eccessiva gravità della misura, deducendo che i fotogrammi acquisiti non ritrarrebbero una condotta pericolosa e non sarebbero idonei a dimostrare una personalità incline a comportamenti violenti o contrari alle regole del vivere civile in occasione di manifestazioni sportive;
- eccessività della durata del divieto, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti contestati, non essendo stato dimostrato che abbia dato avvio agli scontri, né che abbia posto in essere atti di violenza concretamente lesivi nei confronti di altri soggetti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma, depositando successivamente memoria difensiva in data 4 giugno 2024, con la quale ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando, tra l’altro, che il reato di rissa ex art. 588 c.p. si consuma con la mera partecipazione allo scontro fisico tra più persone e che la partecipazione ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive costituisce indice di pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’adozione del DASPO.
Con decreto dell’apposita commissione, n.-OMISSIS-, il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare; la predetta ordinanza non risulta essere stata appellata.
In vista dell’udienza di merito, nessuna ulteriore memoria o documentazione è stata depositata dalle parti.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va rammentato che il provvedimento impugnato si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione atipiche previste dall’ordinamento a presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, aventi natura essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, e come tali non subordinate all’accertamento definitivo di responsabilità penali.
In tal senso, è affermata la sufficienza dell’accertamento di P.S., ove puntuale e logicamente argomentato, per fondare la misura in via amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 7487/2023; id. n. 317/2021, in tema di rilievi video/fotografici e riscontri di p.g.).
Secondo i condivisi principi giurisprudenziali ormai consolidati, tali misure presuppongono una valutazione prognostica di pericolosità, riferita non alla generalità dei comportamenti del soggetto, ma alla sua affidabilità rispetto al corretto e pacifico svolgimento degli eventi sportivi, e possono legittimamente fondarsi su elementi istruttori gravi, precisi e concordanti, anche diversi da una sentenza penale irrevocabile.
Una volta accertati i presupposti fattuali, la scelta di attivare il presidio preventivo rientra nella discrezionalità tecnica dell’Autorità di P.S., sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o del difetto di istruttoria, limiti che nel caso non risultano superati (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 7487/2023).
Nel caso di specie, l’istruttoria posta a base del provvedimento questorile risulta adeguata, coerente e immune da vizi logici, avendo l’Amministrazione proceduto ad un’articolata ricostruzione dei fatti sulla base di una pluralità di elementi convergenti – informative di polizia, riprese video e fotografiche, dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, referto arbitrale, decisione del Giudice sportivo e deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa – dai quali emerge la partecipazione attiva del ricorrente alla rissa verificatasi al termine dell’incontro calcistico del 18 dicembre 2022.
In particolare, le riprese video depositate nel fascicolo processuale, richiamate con specifica indicazione del segmento temporale, documentano il momento in cui il ricorrente, dopo essersi tolto la maglia da gioco, recupera un bastone e lo scaglia contro gli avversari, condotta che, inserita in un episodio di dimensione collettiva coinvolgente un numero particolarmente elevato di soggetti, è stata correttamente valorizzata dall’Autorità di pubblica sicurezza anche ai fini della prognosi di pericolosità e della prevenzione del rischio di reiterazione.
In tale contesto, la determinazione della durata del divieto in anni tre si presenta coerentemente ancorata alla gravità concreta dei fatti e alla condotta attiva e non marginale del ricorrente, integrando un esercizio non illogico né sproporzionato del potere discrezionale attribuito al Questore.
Alla stregua dei predetti principi, le doglianze con cui il ricorrente contesta l’erronea ricostruzione dei fatti sono infondate.
In primo luogo, non può condividersi l’assunto secondo cui la documentazione acquisita non consentirebbe una sicura individuazione del ricorrente o non dimostrerebbe una condotta rilevante sotto il profilo della pericolosità.
Dagli atti emerge, infatti, che il ricorrente non si è limitato a una presenza passiva, ma ha posto in essere una condotta fattivamente violenta, partecipando allo scontro collettivo e scagliando un oggetto potenzialmente offensivo nel contesto di una rissa di rilevanti dimensioni.
Né assume rilievo decisivo, ai fini che qui interessano, la circostanza che non sia dimostrato l’effettivo ferimento di terzi o che il ricorrente non abbia dato origine agli scontri.
Secondo i principi costantemente affermati in materia, la partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive è di per sé idonea a fondare il giudizio di pericolosità, indipendentemente dall’esito lesivo delle condotte o dall’individuazione di un ruolo di innesco.
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato dà puntualmente conto, sia del contesto fattuale in cui si sono verificati gli eventi, sia della specifica condotta ascritta al ricorrente, evidenziandone la portata violenta e l’estraneità a qualsiasi forma di agonismo sportivo, nonché il potenziale impatto sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.
Quanto alla durata del divieto, la misura disposta per anni tre non risulta sproporzionata, né irragionevole, collocandosi entro i limiti normativamente previsti ed essendo congruamente parametrata alla gravità complessiva dei fatti, caratterizzati da una rissa collettiva di notevoli proporzioni e da un coinvolgimento attivo del ricorrente.
In definitiva, il provvedimento impugnato costituisce espressione legittima del potere discrezionale attribuito all’Autorità di pubblica sicurezza e risulta coerente con la funzione preventiva propria del DASPO e il ricorso va pertanto rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo in favore dell’Amministrazione resistente.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente risulta ammesso in via provvisoria con decreto n.-OMISSIS-.
Ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare degli artt. 79 e 136 del medesimo testo unico, l’ammissione definitiva presuppone la verifica della permanenza dei requisiti reddituali sino alla data di passaggio in decisione del ricorso, nonché la sussistenza dei presupposti soggettivi del difensore.
Non risultando agli atti l’autocertificazione della parte attestante la permanenza dei requisiti reddituali di legge sino alla decisione, né la dichiarazione del difensore comprovante l’iscrizione negli elenchi dei procuratori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la relativa definizione e la conseguente liquidazione del compenso saranno disposte con successivo provvedimento, previa produzione della predetta documentazione da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Rinvia a successivo provvedimento la definizione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione del compenso, previa produzione della documentazione indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RU, Presidente
Anna GN, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna GN | CO RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.