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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DI LE BE NUNZIO, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5071L00004 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 189/2025
FATTO
Con atto del 19/03/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., esercente l'attività di “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”,(società a ristretta base sociale), presentava ricorso avverso avviso di accertamento II.DD. Anno 2021 notificato dall'AG. delle Entr. Direz. Prov. di Matera.
Contestata la richiesta di pagamento di € 57.854,20, per omesse ritenute su presunti utili distribuiti nell'anno 2021, la parte spiegava che l'atto deriva da un precedente accertamento notificato alla società per presunta evasione d'imposta ove l'Ufficio ha presunto che i maggiori utili extra-bilancio accertati alla società siano stati distribuiti ai soci, tra cui il sig. Nominativo_2 (titolare del 15% delle quote nel 2021).
Specificato che l'ufficio contesta alla società istante, quale sostituto di imposta, di non aver operato la ritenuta del 26% su tali somme presuntivamente percepite dall'anzidetto socio, aggiungeva che invece in riferimento all'esistente "Conto Tesoreria Saiba"(istituito per gestire le movimentazioni finanziarie di un'altra società in crisi, la Saiba s.r.l.), venivano qualificati i versamenti, su tale conto (pari a
€ 563.925,00), come ricavi non dichiarati della Ricorrente_1 s.r.l. per cui, contestata: a) la Violazione del contraddittorio (L'Ufficio ha notificato l'accertamento senza la previa emissione dello "schema d'atto");
b) Il Divieto di doppia presunzione (La difesa sostiene che l'Ufficio abbia applicato una presunzione
(distribuzione utili) su un fatto a sua volta presunto (maggior reddito societario) non ancora definitivo c) la Mancanza di prova ( Non vi sarebbe alcuna prova o indizio dell'effettiva percezione di somme da parte del socio Nominativo_2); d) Errore nella qualificazione dei fatti (La società afferma che i movimenti sul conto Saiba erano puramente finanziari e non economici, e che i versamenti avvenivano a ON (sede Saiba) e non a
RC (sede Coffee Express); la parte concludeva con ultime considerazioni e inoltrava le proprie richieste.
Controdeduceva l'Amministrazione Finanziaria difendendo la legittimità dell'avviso notificato senza previo
"schema d'atto" essendoci il "fondato pericolo per la riscossione" e, spigata la condotta omissiva della società ecc. e la possibile sottrazione di beni alla garanzia, la convenuta giustificava il proprio operato e, ribadendo che dalla natura dei versamenti, dalla mancanza di documentazione ecc. i ricavi andavano presunti in nero;
in relazione, infine, la presunzione di distribuzione utili e i pagamenti contabilizzati ,asseriva la legittimità e la corretta avvenuta motivazione dell'accertamento de quo e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso di data 19/03/2025, presentato dalla contribuente società “Ricorrente_1 s.r.l.” (esercente l'attività di “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”), avverso l'atto in epigrafe indicato;
-Considerate l'eccezioni proposte in detto ricorso che attengono a motivi di legittimità e di merito;
-Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'AG. delle Entr. Direz. Prov. di Matera, datato 15 Maggio 2025, nel quale veniva chiesto il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio;
-Vista la allegata proposta n. 500038/2025 del 05/11/2025 (conciliazione fuori udienza) dell'AG. Delle Entr. Direz.
Prov.di matera che, Considerato che l'avviso di accertamento n. TC5071L00004/2025 qui impugnato è diretta conseguenza di quello notificato alla società (TC5031L00810/2024) e considerato che su quest'ultimo accertamento si è giunti ad una soluzione conciliativa (500025/2025), il presente accordo viene determinato sulla base dei dati contabili stabiliti in quella sede. Pertanto, vengono ricalcolati gli utili extra bilancio distribuiti dalla società, nell'anno d'imposta 2021, al socio Nominativo_2 secondo i prospetti che seguono. Precisato che gli importi determinati in questa sede saranno regolati entro un massimo di n.
6 rate trimestrali, stante la rilevata pericolosità fiscale del soggetto d'imposta, veniva proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 Dlgs 546/92 di conciliare la controversia precedentemente indicata nei seguenti termini, con compensazione delle spese:
-Preso atto dell'accettazione,da parte del difensore della ricorrente società, dei termini e delle modalità di pagamento del sopraesteso accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio e che all'odierna udienza, come da redatto verbale, successivamente il
Presidente dichiarava chiusa la discussione e il collegio si ritirava in Camera di Consiglio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DI LE BE NUNZIO, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5071L00004 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 189/2025
FATTO
Con atto del 19/03/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., esercente l'attività di “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”,(società a ristretta base sociale), presentava ricorso avverso avviso di accertamento II.DD. Anno 2021 notificato dall'AG. delle Entr. Direz. Prov. di Matera.
Contestata la richiesta di pagamento di € 57.854,20, per omesse ritenute su presunti utili distribuiti nell'anno 2021, la parte spiegava che l'atto deriva da un precedente accertamento notificato alla società per presunta evasione d'imposta ove l'Ufficio ha presunto che i maggiori utili extra-bilancio accertati alla società siano stati distribuiti ai soci, tra cui il sig. Nominativo_2 (titolare del 15% delle quote nel 2021).
Specificato che l'ufficio contesta alla società istante, quale sostituto di imposta, di non aver operato la ritenuta del 26% su tali somme presuntivamente percepite dall'anzidetto socio, aggiungeva che invece in riferimento all'esistente "Conto Tesoreria Saiba"(istituito per gestire le movimentazioni finanziarie di un'altra società in crisi, la Saiba s.r.l.), venivano qualificati i versamenti, su tale conto (pari a
€ 563.925,00), come ricavi non dichiarati della Ricorrente_1 s.r.l. per cui, contestata: a) la Violazione del contraddittorio (L'Ufficio ha notificato l'accertamento senza la previa emissione dello "schema d'atto");
b) Il Divieto di doppia presunzione (La difesa sostiene che l'Ufficio abbia applicato una presunzione
(distribuzione utili) su un fatto a sua volta presunto (maggior reddito societario) non ancora definitivo c) la Mancanza di prova ( Non vi sarebbe alcuna prova o indizio dell'effettiva percezione di somme da parte del socio Nominativo_2); d) Errore nella qualificazione dei fatti (La società afferma che i movimenti sul conto Saiba erano puramente finanziari e non economici, e che i versamenti avvenivano a ON (sede Saiba) e non a
RC (sede Coffee Express); la parte concludeva con ultime considerazioni e inoltrava le proprie richieste.
Controdeduceva l'Amministrazione Finanziaria difendendo la legittimità dell'avviso notificato senza previo
"schema d'atto" essendoci il "fondato pericolo per la riscossione" e, spigata la condotta omissiva della società ecc. e la possibile sottrazione di beni alla garanzia, la convenuta giustificava il proprio operato e, ribadendo che dalla natura dei versamenti, dalla mancanza di documentazione ecc. i ricavi andavano presunti in nero;
in relazione, infine, la presunzione di distribuzione utili e i pagamenti contabilizzati ,asseriva la legittimità e la corretta avvenuta motivazione dell'accertamento de quo e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso di data 19/03/2025, presentato dalla contribuente società “Ricorrente_1 s.r.l.” (esercente l'attività di “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”), avverso l'atto in epigrafe indicato;
-Considerate l'eccezioni proposte in detto ricorso che attengono a motivi di legittimità e di merito;
-Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'AG. delle Entr. Direz. Prov. di Matera, datato 15 Maggio 2025, nel quale veniva chiesto il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio;
-Vista la allegata proposta n. 500038/2025 del 05/11/2025 (conciliazione fuori udienza) dell'AG. Delle Entr. Direz.
Prov.di matera che, Considerato che l'avviso di accertamento n. TC5071L00004/2025 qui impugnato è diretta conseguenza di quello notificato alla società (TC5031L00810/2024) e considerato che su quest'ultimo accertamento si è giunti ad una soluzione conciliativa (500025/2025), il presente accordo viene determinato sulla base dei dati contabili stabiliti in quella sede. Pertanto, vengono ricalcolati gli utili extra bilancio distribuiti dalla società, nell'anno d'imposta 2021, al socio Nominativo_2 secondo i prospetti che seguono. Precisato che gli importi determinati in questa sede saranno regolati entro un massimo di n.
6 rate trimestrali, stante la rilevata pericolosità fiscale del soggetto d'imposta, veniva proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 Dlgs 546/92 di conciliare la controversia precedentemente indicata nei seguenti termini, con compensazione delle spese:
-Preso atto dell'accettazione,da parte del difensore della ricorrente società, dei termini e delle modalità di pagamento del sopraesteso accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio e che all'odierna udienza, come da redatto verbale, successivamente il
Presidente dichiarava chiusa la discussione e il collegio si ritirava in Camera di Consiglio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.