Art. 20.
Le tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.