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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA SC , elettivamente domiciliato in LARGO LUIGI ANTONELLI 14 ROMA presso il difensore avv. IA SC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
IA SC , elettivamente domiciliato in LARGO LUIGI ANTONELLI 14 ROMA presso il difensore avv. IA SC
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Controparte_1
Controparte_1
CONVENUTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 15/4/2024 ,
[...]
e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Capoccia, si Parte_1 Parte_2
opponevano al decreto ingiuntivo n. 91/2024 del 07/02/2024 R.G. n. 223/24 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Terni per il pagamento, in favore dell'Avv. CP_1
, della somma di Euro 21.000,00, oltre interessi legali come da domanda e spese
[...]
pagina 1 di 9 di procedimento. Chiedevano al tribunale “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa e rigettata:
1) annullare, revocare e dichiarare improduttivo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 91/24 nella procedura R.G. 223/24 e notificato il 07/3/24 rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto con vittoria delle spese,
2) in via subordinata, stabilire che la differenza tra la sorte di Euro 32.000 oltre CPA e
Iva e la somma che hanno versato in Euro 34.484,00 è la somma di Euro 6.117,00”.
In data 4/6/2024 si costituiva l'avv. il quale contestando le richieste Controparte_1
avversarie chiedeva al tribunale “Voglia l'adita Autorità giudiziaria, ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione disattese, così provvedere: A) pregiudizialmente rigettare la proposta opposizione per insanabile tardività della stessa ed inesistenza/nullità della procura ad litem, per le motivazioni tutte come esposte in questo atto e da intendersi qui, per brevità, integralmente richiamate e trascritte, così confermando l'ingiunzione gravata;
B) in ogni caso, rigettare l'istanza di controparte in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, del tutto immotivata ed infondata in fatto e diritto;
C) in ogni caso, laddove non definita la causa di opposizione come da precedente sub A), rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte, confermando l'ingiunzione opposta e dichiarando peraltro autentiche le firme apposte dai coniugi e Pt_2
sulla scrittura 7-3-2022 a fondamento del decreto ingiuntivo e dichiarando in Parte_1
ogni caso validamente assunta l'obbligazione in essa contenuta e comunque congrua la pretesa di esso Avv. nei confronti degli opponenti così come sacramentata nella CP_1
citata scrittura 7-3-2022 in relazione alla attività professionale espletata in loro favore liquidando – laddove ritenuto – le spese e competenze dovute all'Avv. per CP_1
l'attività professionale svolta in favore degli opponenti di cui al ricorso per decreto ingiuntivo come documentata e comunque svolta nella misura indicata nella nota spese e competenze allegata alla produzione di parte opposta ( o in subordine in quale altra pagina 2 di 9 misura ritenuta); D) in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, laddove per qualsivoglia motivo venga revocata la ingiunzione opposta, liquidare in favore di esso
Avv. le competenze dovutegli dagli opponenti per l'attività Controparte_1
professionale svolta in favore degli opponenti e di cui al ricorso per decreto ingiuntivo come documentata e comunque svolta nella misura indicata nella nota spese e competenze allegata alla produzione di parte opposta ( o in subordine in quale altra misura ritenuta) condannando sempre e comunque gli opponenti, in forza dell'attività professionale svolta come indicata nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, come documentata, al pagamento della somma come ingiunta ( o quale altra ritenuta), oltre interessi come richiesti ed ingiunti (o in quale altra misura e decorrenza ritenuta), al soddisfo, sempre dichiarando in ogni caso autentiche le firme apposte dai coniugi e sulla scrittura 7-3-2022 a fondamento del Pag. 19 a 22 Comparsa di Pt_2 Parte_1
costituzione e risposta Avv. c/ Luca Portarena-Catia Tomassi decreto Controparte_1
ingiuntivo e dichiarando in ogni caso validamente assunta l'obbligazione in essa contenuta e congrua la pretesa di esso Avv. nei confronti degli opponenti così CP_1
come sacramentata nella citata scrittura 7-3-2022. E) condannare in ogni caso le controparti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge.
All'udienza del 19/6/2024 il giudice si riservava sulle istanze istruttorie di parte e, a scioglimento della riserva, nominava CTU la dottoressa fissando per il Persona_1
giuramento l'udienza del 18/9/2024 quanto il CTU giurava e assumeva l'incarico e si rinviava all' udienza del 26/2/2025 e a seguito di richiesta di proroga al 12/3/2025 quando il giudice si riservava sulle istanza di parte. A scioglimento della riserva il giudice , ritenuta terminata l'istruttoria rinviava all'udienza del 25/9/2025 ex 281 sexies c.p.c.
MOTIVI
Parte opponente nell'atto introduttivo afferma che in data 04.04.2024 i sigg.ri
[...]
e avevano presentato denuncia alla Guardia di Finanza nei Parte_1 Parte_3
pagina 3 di 9 confronti dell'Avv. nel contenuto della stessa riportato nell'atto Controparte_1
introduttivo si legge “, è presente un documento datato il 7.3.2022, denominato
“scrittura privata accordo compenso” che evi esibiamo in copia. Da tale scrittura risulta che riconosciamo e accettiamo un pagamento a favore dell'Avv. per CP_1
complessivi euro 32.000 oltre imposte da corrispondere entro il 30.4.22. In merito a tale documento, riconosciamo l'originalità delle nostre firme, ma disconosciamo il contenuto dello stesso in quanto siamo sicuri di non aver firmato un tale accordo. Inoltre riteniamo che l'avv. si sia appropriato indebitamente di un totale di euro 21.900 in CP_1
contanti, in quanto non ci sono stati riconosciuti oltre a non essere stati oggetto di fatturazione e per i quali ha proposto anche il suddetto decreto ingiuntivo basato su accordo che non riconosciamo come vero. Non ho altro da aggiungere rimanendo a disposizione per ogni altra eventualità”.
Nell'atto introduttivo inoltre sigg.ri e disconoscevano” le Parte_1 Parte_2
firme apposte alla scrittura privata (All.4) prodotta dall'Avv. che Controparte_1
riconosce un compenso all'Avv. di altri Euro 32.000,00, oltre alle somme fino a CP_1
quel momento già versate dai signori e ”. Parte_1 Parte_2
Affermavano inoltre che “solo di bonifici effettuati risultano ben Euro 12.584,00 (All.5).
A questo importo devono aggiungersi tutti i pagamenti effettuati per contanti, così come riportato anche nella denuncia alla Guardia di Finanza, che sono pari ad Euro 21.900,00.
Tali pagamenti sono avvenuti in contanti, in quanto venivano così chiesti dall'Avv.
”. CP_1
Nel costituirsi l'avv affermava la tardività dell'opposizione e relativamente CP_1
all'attività legale effettuata su procura di controparte affermava “per tutti i giudizi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
per l'assistenza per i compromessi per la compravendita del capannone pignorato in danno del ( dalla quale sono Parte_1
arrivate le risorse per la definizione transattiva con cessionaria dei Controparte_2
crediti vantati da Intesa Sanpaolo) atteso che il , senza peraltro di tanto Parte_1
avvisare il suo avvocato, aveva addirittura ( sic) stipulato dei preliminari di vendita, sul pagina 4 di 9 cespite pignorato, senza inizialmente neppure menzionare – a quel che il Parte_1
riferiva – ai promittenti acquirenti la esistenza del pignoramento;
per l'assistenza per la tentata vendita a Gestori di Impianti di telefonia ( antenne per la trasmissione del
Segnale, in buona sostanza) già locatari della stessa di diritti reali sulla superficie della
Torre in Orvieto di proprietà del , e dalla quale lo stesso pensava di ricavare i Parte_1
danari necessari alla transazione con la creditrice ( affare poi non andato in porto per le obiettive difficoltà: ogni cessione doveva essere notificata allo Stato – essendo la Torre in Orvieto Bene Immobile vincolato dalla Soprintendenza - per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione con le obiettive difficoltà per gli acquirenti ad addivenire ad una operazione di questo tipo;
per la tempistica obiettivamente non predeterminabile oltre che per i continui mutamenti di idea al riguardo del che temeva di perdere con Parte_1
la vendita la rendita annuale derivante dalla locazione); per l'esame dei contratti di locazione della superfice di detta Torre in Orvieto dai gestori di impianti di Telefonia al fine di verificare la possibilità di una cessione dei canoni alla creditrice in una ottica complessiva che tenesse conto delle varie possibilità di reperire risorse;
oltre che funzionalmente alla cessione a titolo oneroso dei diritti reali di usufrutto o di uso sugli stessi per la verifica e la trattativa con i locatari;
per la assistenza al contratto di locazione che la (comproprietaria) ha fatto di parte del capannone pignorato Pt_2
alla Portarena s.r.l.s. ( e per la quale fatta fattura alla sola Portarena s.r.l.s.: in atti -
Fattura elettronica n. 25 del 27-7-2021 - e così richiesto dal che così portava “ Parte_1
in scarico” il relativo importo); per la assistenza alla prima transazione con CP_2
nel dicembre del 2021, pure firmata dagli ex clienti e quindi perfezionata ma poi non trasmessa alla controparte in quanto gli opponenti non rinvenivano più le risorse che avevano date per sicure (allo stato – del tutto francamente - non si ricorda se il Pag. 11 a
22 Comparsa di costituzione e risposta Avv. c/ Luca Portarena-Catia Controparte_1
non era più convinto di cedere il diritto di usufrutto ai gestori delle Parte_4
antenne telefoniche o se uno dei compratori del capannone si era tirato indietro: fatto sta che se prima i possibili compratori del capannone erano due (per metà ciascuno) poi ne è
pagina 5 di 9 diventato uno solo ( che ha acquistato il tutto facendo venire meno Controparte_3
anche la necessità di stipula di un contratto (per la cui redazione lo scrivente era stato incaricato ( vedi mail in atti) per disciplinare i lavori che il con la sua Impresa Parte_1
Edile avrebbe dovuto fare per dividere il capannone in due per l'assegnazione ai due promittenti acquirenti;
per l'assistenza e la redazione della transazione definitiva con innanzi a notaio in Terni, e alla compravendita definitiva del capannone Controparte_2
da parte della (concordando tempi e modalità) che provvedeva al Controparte_3
pagamento degli importi necessari all'acquisto versando gli assegni circolari previsti direttamente alla Creditrice pignorante: il tutto con rinuncia alla espropriazione immobiliare depositata telematicamente nella medesima mattinata dallo scrivente avvocato e dal Difensore della creditrice procedente, e con la estinzione della procedura pure intervenuta nella stessa giornata ad opera del Giudice dell'Esecuzione – opportunamente allertato - onde consentire all'acquirente di acquistare il cespite pignorato libero dal vincolo pignoratizio e consegnare effettivamente gli assegni circolari al 12: il tutto evitando così la vendita all'asta del cespite pignorato” .
Dalla documentazione depositata nel ricorso per decreto ingiuntivo ( proc. 223/2024) dove sono allegate al n. 10 le fatture emesse e descritta la relativa attività svolta, appare che l'attività svolta dall'avvocato opposto nell'interesse e in nome degli opponenti è in linea ai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", così come successivamente aggiornati al D.M. 147/2022 .
Nel quantum si può pertanto confermare la valutazione effettuata dal giudice dott.
Nastri che a seguito della documentazione allegata al ricorso per D.I. ha emesso di decreto ingiuntivo .
Riguardo al documento sottoscritto dagli opponenti per la quale è stata fatta dagli opponenti richiesta di deposito della querela di falso da parte degli opponenti del documento di riconoscimento del debito datato 7/3/2022 il giudice con ordinanza del pagina 6 di 9 30/6/2024 rigettava l'istanza motivando “Allegata alla querela di falso è presente la stessa procura, di due pagine , allegata all'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale, tra i molteplici poteri, non è presente il preciso riferimento al potere che le parti hanno dato all'avv. Francesco Capoccia di presentare querela di falso
- Le parti non erano presenti personalmente alla prima udienza per proporre personalmente la querela di falso - La giurisprudenza sulla natura che deve rivestire la £ procura speciale “ ex art. 221 c.p.c. si è espressa più volte : Corte di Cassazione Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16674 del 03/07/2013” La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità”. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021 “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).” - Il richiamo all'avvenuto deposito di denuncia querela del 4/4/2024 alla
Guardia di finanza , depositato precedentemente nell'atto introduttivo , non da certezza della volontà della volontà delle parti opponenti in ordine alla querela di falso atteso che nella querela relativamente al documento del 7/3/2022 “ scrittura privata accordo compenso” si legge “ in merito a tale documento , riconosciamo l'originalità d elle nostre firme, ma disconosciamo il contenuto dello stesso in quanto siamo sicuri di non aver mai firmato un tale accordo” che prima facie sembra riguardare una ipotesi differente avente ad oggetto falso ideologico anziché falso materiale . Per tutti questi motivi il giudice respinge la richiesta di deposito di querela di falso mancando i requisiti di cui all'art 221 c.p.c”.
pagina 7 di 9 Il giudice quindi nominava CTU la dott.ssa la quale rispondendo al Persona_1
quesito “dice il CTU , effettuato il saggio grafico, prese in considerazioni le sottoscrizioni indicate nella nota del 10/9/2024 depositata dall'avv. nonché CP_1
quelle indicate nell'ordinanza di nomina del CTU , se le firme apposte nel 7/3/2022 depositato nella cassaforte del tribunale di Terni siano autografe “ afferma che “ dall'esame della firma in verifica a nome “ , apposta in calce alla Parte_1
scrittura privata datata 7 marzo 2022, di cui al quesito, delle scritture di comparazione del sig. , e dai relativi confronti, è emerso che la firma in verifica a nome Parte_1
“ è autografa. Dall'esame della firma in verifica a nome Parte_1 Pt_2
”, apposta in calce alla scrittura privata datata 7 marzo 2022, di cui al quesito, delle
[...]
scritture di comparazione della sig.ra e dai relativi confronti, è emerso Parte_2
che la firma in verifica a nome ” è autografa”. Parte_2
Le firme degli opponenti sul documento di riconoscimento del debito pertanto sono state dichiarate autografe .
Per tutti questi l'opposizione va respinta le spese di CTU e le spese legali in favore dell'opposto, comprese le spese di CTP dallo stesso sopportate vanno poste a carico di parte opponente/soccombente .
P.Q.M.
Il giudice , definitivamente decidendo nella causa n. 624/2024 , ogni contraria istanza o eccezione disattesa o respinta, rigetta l'istanza di opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. n. 91/2024 del 07/02/2024 R.G. n. 223/24 emesso nei loro confronti dal
Tribunale di Terni.
Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di CTU Parte_1 Parte_2
grafologica, come liquidata con separata ordinanza , e al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. che si quantificano in euro 1379,00 per fase studio, Controparte_1
euro 1166,00 per fase introduttiva, euro 2520,00 per fase istruttoria ed euro 2552,00 per pagina 8 di 9 fase decisoria oltre il 15% per spese generali IVA e CPA come per legge ed oltre euro
754,00 per CTP di parte opposta nel giudizio di verificazione .
Terni , 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA SC , elettivamente domiciliato in LARGO LUIGI ANTONELLI 14 ROMA presso il difensore avv. IA SC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
IA SC , elettivamente domiciliato in LARGO LUIGI ANTONELLI 14 ROMA presso il difensore avv. IA SC
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Controparte_1
Controparte_1
CONVENUTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 15/4/2024 ,
[...]
e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Capoccia, si Parte_1 Parte_2
opponevano al decreto ingiuntivo n. 91/2024 del 07/02/2024 R.G. n. 223/24 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Terni per il pagamento, in favore dell'Avv. CP_1
, della somma di Euro 21.000,00, oltre interessi legali come da domanda e spese
[...]
pagina 1 di 9 di procedimento. Chiedevano al tribunale “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa e rigettata:
1) annullare, revocare e dichiarare improduttivo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 91/24 nella procedura R.G. 223/24 e notificato il 07/3/24 rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto con vittoria delle spese,
2) in via subordinata, stabilire che la differenza tra la sorte di Euro 32.000 oltre CPA e
Iva e la somma che hanno versato in Euro 34.484,00 è la somma di Euro 6.117,00”.
In data 4/6/2024 si costituiva l'avv. il quale contestando le richieste Controparte_1
avversarie chiedeva al tribunale “Voglia l'adita Autorità giudiziaria, ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione disattese, così provvedere: A) pregiudizialmente rigettare la proposta opposizione per insanabile tardività della stessa ed inesistenza/nullità della procura ad litem, per le motivazioni tutte come esposte in questo atto e da intendersi qui, per brevità, integralmente richiamate e trascritte, così confermando l'ingiunzione gravata;
B) in ogni caso, rigettare l'istanza di controparte in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, del tutto immotivata ed infondata in fatto e diritto;
C) in ogni caso, laddove non definita la causa di opposizione come da precedente sub A), rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte, confermando l'ingiunzione opposta e dichiarando peraltro autentiche le firme apposte dai coniugi e Pt_2
sulla scrittura 7-3-2022 a fondamento del decreto ingiuntivo e dichiarando in Parte_1
ogni caso validamente assunta l'obbligazione in essa contenuta e comunque congrua la pretesa di esso Avv. nei confronti degli opponenti così come sacramentata nella CP_1
citata scrittura 7-3-2022 in relazione alla attività professionale espletata in loro favore liquidando – laddove ritenuto – le spese e competenze dovute all'Avv. per CP_1
l'attività professionale svolta in favore degli opponenti di cui al ricorso per decreto ingiuntivo come documentata e comunque svolta nella misura indicata nella nota spese e competenze allegata alla produzione di parte opposta ( o in subordine in quale altra pagina 2 di 9 misura ritenuta); D) in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, laddove per qualsivoglia motivo venga revocata la ingiunzione opposta, liquidare in favore di esso
Avv. le competenze dovutegli dagli opponenti per l'attività Controparte_1
professionale svolta in favore degli opponenti e di cui al ricorso per decreto ingiuntivo come documentata e comunque svolta nella misura indicata nella nota spese e competenze allegata alla produzione di parte opposta ( o in subordine in quale altra misura ritenuta) condannando sempre e comunque gli opponenti, in forza dell'attività professionale svolta come indicata nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, come documentata, al pagamento della somma come ingiunta ( o quale altra ritenuta), oltre interessi come richiesti ed ingiunti (o in quale altra misura e decorrenza ritenuta), al soddisfo, sempre dichiarando in ogni caso autentiche le firme apposte dai coniugi e sulla scrittura 7-3-2022 a fondamento del Pag. 19 a 22 Comparsa di Pt_2 Parte_1
costituzione e risposta Avv. c/ Luca Portarena-Catia Tomassi decreto Controparte_1
ingiuntivo e dichiarando in ogni caso validamente assunta l'obbligazione in essa contenuta e congrua la pretesa di esso Avv. nei confronti degli opponenti così CP_1
come sacramentata nella citata scrittura 7-3-2022. E) condannare in ogni caso le controparti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge.
All'udienza del 19/6/2024 il giudice si riservava sulle istanze istruttorie di parte e, a scioglimento della riserva, nominava CTU la dottoressa fissando per il Persona_1
giuramento l'udienza del 18/9/2024 quanto il CTU giurava e assumeva l'incarico e si rinviava all' udienza del 26/2/2025 e a seguito di richiesta di proroga al 12/3/2025 quando il giudice si riservava sulle istanza di parte. A scioglimento della riserva il giudice , ritenuta terminata l'istruttoria rinviava all'udienza del 25/9/2025 ex 281 sexies c.p.c.
MOTIVI
Parte opponente nell'atto introduttivo afferma che in data 04.04.2024 i sigg.ri
[...]
e avevano presentato denuncia alla Guardia di Finanza nei Parte_1 Parte_3
pagina 3 di 9 confronti dell'Avv. nel contenuto della stessa riportato nell'atto Controparte_1
introduttivo si legge “, è presente un documento datato il 7.3.2022, denominato
“scrittura privata accordo compenso” che evi esibiamo in copia. Da tale scrittura risulta che riconosciamo e accettiamo un pagamento a favore dell'Avv. per CP_1
complessivi euro 32.000 oltre imposte da corrispondere entro il 30.4.22. In merito a tale documento, riconosciamo l'originalità delle nostre firme, ma disconosciamo il contenuto dello stesso in quanto siamo sicuri di non aver firmato un tale accordo. Inoltre riteniamo che l'avv. si sia appropriato indebitamente di un totale di euro 21.900 in CP_1
contanti, in quanto non ci sono stati riconosciuti oltre a non essere stati oggetto di fatturazione e per i quali ha proposto anche il suddetto decreto ingiuntivo basato su accordo che non riconosciamo come vero. Non ho altro da aggiungere rimanendo a disposizione per ogni altra eventualità”.
Nell'atto introduttivo inoltre sigg.ri e disconoscevano” le Parte_1 Parte_2
firme apposte alla scrittura privata (All.4) prodotta dall'Avv. che Controparte_1
riconosce un compenso all'Avv. di altri Euro 32.000,00, oltre alle somme fino a CP_1
quel momento già versate dai signori e ”. Parte_1 Parte_2
Affermavano inoltre che “solo di bonifici effettuati risultano ben Euro 12.584,00 (All.5).
A questo importo devono aggiungersi tutti i pagamenti effettuati per contanti, così come riportato anche nella denuncia alla Guardia di Finanza, che sono pari ad Euro 21.900,00.
Tali pagamenti sono avvenuti in contanti, in quanto venivano così chiesti dall'Avv.
”. CP_1
Nel costituirsi l'avv affermava la tardività dell'opposizione e relativamente CP_1
all'attività legale effettuata su procura di controparte affermava “per tutti i giudizi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
per l'assistenza per i compromessi per la compravendita del capannone pignorato in danno del ( dalla quale sono Parte_1
arrivate le risorse per la definizione transattiva con cessionaria dei Controparte_2
crediti vantati da Intesa Sanpaolo) atteso che il , senza peraltro di tanto Parte_1
avvisare il suo avvocato, aveva addirittura ( sic) stipulato dei preliminari di vendita, sul pagina 4 di 9 cespite pignorato, senza inizialmente neppure menzionare – a quel che il Parte_1
riferiva – ai promittenti acquirenti la esistenza del pignoramento;
per l'assistenza per la tentata vendita a Gestori di Impianti di telefonia ( antenne per la trasmissione del
Segnale, in buona sostanza) già locatari della stessa di diritti reali sulla superficie della
Torre in Orvieto di proprietà del , e dalla quale lo stesso pensava di ricavare i Parte_1
danari necessari alla transazione con la creditrice ( affare poi non andato in porto per le obiettive difficoltà: ogni cessione doveva essere notificata allo Stato – essendo la Torre in Orvieto Bene Immobile vincolato dalla Soprintendenza - per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione con le obiettive difficoltà per gli acquirenti ad addivenire ad una operazione di questo tipo;
per la tempistica obiettivamente non predeterminabile oltre che per i continui mutamenti di idea al riguardo del che temeva di perdere con Parte_1
la vendita la rendita annuale derivante dalla locazione); per l'esame dei contratti di locazione della superfice di detta Torre in Orvieto dai gestori di impianti di Telefonia al fine di verificare la possibilità di una cessione dei canoni alla creditrice in una ottica complessiva che tenesse conto delle varie possibilità di reperire risorse;
oltre che funzionalmente alla cessione a titolo oneroso dei diritti reali di usufrutto o di uso sugli stessi per la verifica e la trattativa con i locatari;
per la assistenza al contratto di locazione che la (comproprietaria) ha fatto di parte del capannone pignorato Pt_2
alla Portarena s.r.l.s. ( e per la quale fatta fattura alla sola Portarena s.r.l.s.: in atti -
Fattura elettronica n. 25 del 27-7-2021 - e così richiesto dal che così portava “ Parte_1
in scarico” il relativo importo); per la assistenza alla prima transazione con CP_2
nel dicembre del 2021, pure firmata dagli ex clienti e quindi perfezionata ma poi non trasmessa alla controparte in quanto gli opponenti non rinvenivano più le risorse che avevano date per sicure (allo stato – del tutto francamente - non si ricorda se il Pag. 11 a
22 Comparsa di costituzione e risposta Avv. c/ Luca Portarena-Catia Controparte_1
non era più convinto di cedere il diritto di usufrutto ai gestori delle Parte_4
antenne telefoniche o se uno dei compratori del capannone si era tirato indietro: fatto sta che se prima i possibili compratori del capannone erano due (per metà ciascuno) poi ne è
pagina 5 di 9 diventato uno solo ( che ha acquistato il tutto facendo venire meno Controparte_3
anche la necessità di stipula di un contratto (per la cui redazione lo scrivente era stato incaricato ( vedi mail in atti) per disciplinare i lavori che il con la sua Impresa Parte_1
Edile avrebbe dovuto fare per dividere il capannone in due per l'assegnazione ai due promittenti acquirenti;
per l'assistenza e la redazione della transazione definitiva con innanzi a notaio in Terni, e alla compravendita definitiva del capannone Controparte_2
da parte della (concordando tempi e modalità) che provvedeva al Controparte_3
pagamento degli importi necessari all'acquisto versando gli assegni circolari previsti direttamente alla Creditrice pignorante: il tutto con rinuncia alla espropriazione immobiliare depositata telematicamente nella medesima mattinata dallo scrivente avvocato e dal Difensore della creditrice procedente, e con la estinzione della procedura pure intervenuta nella stessa giornata ad opera del Giudice dell'Esecuzione – opportunamente allertato - onde consentire all'acquirente di acquistare il cespite pignorato libero dal vincolo pignoratizio e consegnare effettivamente gli assegni circolari al 12: il tutto evitando così la vendita all'asta del cespite pignorato” .
Dalla documentazione depositata nel ricorso per decreto ingiuntivo ( proc. 223/2024) dove sono allegate al n. 10 le fatture emesse e descritta la relativa attività svolta, appare che l'attività svolta dall'avvocato opposto nell'interesse e in nome degli opponenti è in linea ai parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", così come successivamente aggiornati al D.M. 147/2022 .
Nel quantum si può pertanto confermare la valutazione effettuata dal giudice dott.
Nastri che a seguito della documentazione allegata al ricorso per D.I. ha emesso di decreto ingiuntivo .
Riguardo al documento sottoscritto dagli opponenti per la quale è stata fatta dagli opponenti richiesta di deposito della querela di falso da parte degli opponenti del documento di riconoscimento del debito datato 7/3/2022 il giudice con ordinanza del pagina 6 di 9 30/6/2024 rigettava l'istanza motivando “Allegata alla querela di falso è presente la stessa procura, di due pagine , allegata all'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale, tra i molteplici poteri, non è presente il preciso riferimento al potere che le parti hanno dato all'avv. Francesco Capoccia di presentare querela di falso
- Le parti non erano presenti personalmente alla prima udienza per proporre personalmente la querela di falso - La giurisprudenza sulla natura che deve rivestire la £ procura speciale “ ex art. 221 c.p.c. si è espressa più volte : Corte di Cassazione Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16674 del 03/07/2013” La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità”. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021 “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).” - Il richiamo all'avvenuto deposito di denuncia querela del 4/4/2024 alla
Guardia di finanza , depositato precedentemente nell'atto introduttivo , non da certezza della volontà della volontà delle parti opponenti in ordine alla querela di falso atteso che nella querela relativamente al documento del 7/3/2022 “ scrittura privata accordo compenso” si legge “ in merito a tale documento , riconosciamo l'originalità d elle nostre firme, ma disconosciamo il contenuto dello stesso in quanto siamo sicuri di non aver mai firmato un tale accordo” che prima facie sembra riguardare una ipotesi differente avente ad oggetto falso ideologico anziché falso materiale . Per tutti questi motivi il giudice respinge la richiesta di deposito di querela di falso mancando i requisiti di cui all'art 221 c.p.c”.
pagina 7 di 9 Il giudice quindi nominava CTU la dott.ssa la quale rispondendo al Persona_1
quesito “dice il CTU , effettuato il saggio grafico, prese in considerazioni le sottoscrizioni indicate nella nota del 10/9/2024 depositata dall'avv. nonché CP_1
quelle indicate nell'ordinanza di nomina del CTU , se le firme apposte nel 7/3/2022 depositato nella cassaforte del tribunale di Terni siano autografe “ afferma che “ dall'esame della firma in verifica a nome “ , apposta in calce alla Parte_1
scrittura privata datata 7 marzo 2022, di cui al quesito, delle scritture di comparazione del sig. , e dai relativi confronti, è emerso che la firma in verifica a nome Parte_1
“ è autografa. Dall'esame della firma in verifica a nome Parte_1 Pt_2
”, apposta in calce alla scrittura privata datata 7 marzo 2022, di cui al quesito, delle
[...]
scritture di comparazione della sig.ra e dai relativi confronti, è emerso Parte_2
che la firma in verifica a nome ” è autografa”. Parte_2
Le firme degli opponenti sul documento di riconoscimento del debito pertanto sono state dichiarate autografe .
Per tutti questi l'opposizione va respinta le spese di CTU e le spese legali in favore dell'opposto, comprese le spese di CTP dallo stesso sopportate vanno poste a carico di parte opponente/soccombente .
P.Q.M.
Il giudice , definitivamente decidendo nella causa n. 624/2024 , ogni contraria istanza o eccezione disattesa o respinta, rigetta l'istanza di opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. n. 91/2024 del 07/02/2024 R.G. n. 223/24 emesso nei loro confronti dal
Tribunale di Terni.
Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di CTU Parte_1 Parte_2
grafologica, come liquidata con separata ordinanza , e al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. che si quantificano in euro 1379,00 per fase studio, Controparte_1
euro 1166,00 per fase introduttiva, euro 2520,00 per fase istruttoria ed euro 2552,00 per pagina 8 di 9 fase decisoria oltre il 15% per spese generali IVA e CPA come per legge ed oltre euro
754,00 per CTP di parte opposta nel giudizio di verificazione .
Terni , 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
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