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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1562/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PASSANTE MARCO, Relatore
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10379/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500006169000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1530/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso dichiarando nulla la comunicazione impugnata e di annullare le cartelle di pagamento nn.07120160060075424000, 07120170044447662000, 07120170076524574000,
i ruoli tributari in essi contenuti e tutti gli atti prodromici contestualmente impugnati. Con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai difensori anticipatari.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate SI chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito chiede di rigettare il ricorso e che parte ricorrente sia onerata alla chiamata dell'Ente Impositore Amministrazione Finanziaria Dir
Prov Le I Napoli-Uff Terr Napoli 1. Il tutto con condanna di parte ricorrente e/o dell'Ente Impositore - al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre il 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 3/6/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
SI, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 9/4/2025, avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn.071/2016/0060075424/000 (Irpef/Addizionali 2012 per complessivi
€.7.079) 071/2017/0044447662/000 (Irpef/Addizionali 2010 per complessivi €.9.492) e 071/2017/0076524574/000
(Irap/Irpef/Addizionali 2013 per complessivi €.60.246), inerenti ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate D.P.
1 di Napoli.
Il 4/6/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la decadenza/prescrizione.
In data 30/7/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, eccependo l'inammissibilità del ricorso, la legittimità del proprio operato, la regolarità della notifica e la regolarità formale della cartella di pagamento, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il 23/12/2025 il ricorrente depositava per tempo memorie illustrative, con cui contestava la documentazione depositata dalla parte resistente, a suo dire mancante delle ricevute di spedizione e dell'avviso di ricevimento della raccomandata al destinatario della pubblicazione dell'avviso di deposito dell'atto presso gli Uffici della
Camera di Commercio sul sito informatico della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina degli atti depositati, si evince quanto segue:
- cartella di pagamento n.071/2016/0060075424/000, la notifica a mezzo pec fu tentata il 20/7/2016 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché l'indirizzo non risultava valido. Esiste comunicazione al contribuente (CAD) del deposito telematico presso la CCIAA di Napoli, ma manca la ricevuta di spedizione di tale atto al destinatario.
- cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000, la notifica tramite pec fu tentata in data 11/5/2017 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché l'indirizzo non era risultato valido. La mancata notifica fu comunicata (CAD) a mezzo posta raccomandata il 26/5/2017 (per compiuta giacenza), in cui si informava del deposito telematico dell'atto presso la CCIAA.
- cartella di pagamento n.071/2017/0076524574/000, la notifica con pec fu tentata in data 8/9/2017 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché l'indirizzo non risultava valido. E' stata fornita la comunicazione al contribuente del deposito telematico presso la CCIAA di Napoli, oltre l'attestazione della CCIAA dell'avvenuto deposito, ma senza la ricevuta di spedizione della raccomandata
(CAD) al destinatario.
- Intimazione di pagamento n.071/2022/9002763347/000, la notifica a mezzo pec fu tentata in data 4/3/2022 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché rifiutata dal sistema, in quanto la casella di posta risultava “inibita alla ricezione”. E' stata versata in atti la comunicazione al contribuente del deposito telematico presso la CCIAA di Napoli, oltre l'attestazione della CCIAA dell'avvenuto deposito, ma senza la ricevuta di spedizione della raccomandata (CAD) al destinatario.
- Accoglimento della richiesta di rateizzazione del 12/5/2025, riferita tra l'altro alle suindicate tre cartelle di pagamento.
Con riferimento alla richiesta di rateizzazione di una cartella di pagamento, la Corte di Cassazione (ordinanza n.4180 del 18/2/2025) ritiene che la richiesta di rateizzo comporti il riconoscimento del debito ex art.1988 c.
c. ma senza accettazione della pretesa tributaria, precisando che “….con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario che, sebbene la relativa domanda non determini acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa a) Banca_1 un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ. e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. 02/05/2023, n. 11338)”.
Nella fattispecie, la richiesta di rateizzo, pur comportando il riconoscimento del debito valido ai fini interruttivi della prescrizione, fu presentata nel maggio 2025 e risulta ininfluente ai fini della contestazione circa la validità dell'impugnazione delle suindicate cartelle di pagamento, avvenuta pochi giorni dopo (3/6/2025).
Alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione depositata dalla parte resistente, il diritto alla riscossione dei ruoli inerenti le cartelle di pagamento n.071/2016/0060075424/000 e n.071/2017/0076524574/000 risulta prescritto, a causa della mancata dimostrazione della regolarità delle notifiche.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000, la cui regolarità della rispettiva notifica è stata documentata, risulta prescritto il solo diritto alla riscossione dei ruoli inerenti sanzioni ed interessi, essendo trascorsi più di 5 anni e pur volendo considerare l'eventuale validità della proroga, disposta dalla normativa emergenziale. Per i tributi vale, invece, il termine decennale di prescrizione, non ancora spirato.
Per la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(ordinanza 23052 dell'11/8/2025) prevede che “Pertanto "deve dedursi che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni…." (in questi complessivi termini cfr. la recente Cass. n.13781/2023 )…. Del resto "la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa." Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, infine, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario, non ravvisandosi in merito alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”.
Ancora recentemente la Suprema Corte (ordinanza n.24721 del 16/9/2024) ha ribadito che “Tale principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n.4969/2024, conf. n.13781/2023, non massimati), risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall' art. 20 , comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall' art. 2948, comma 1,
n.4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, Rv. 664137-01; nello stesso senso n. 5577/2019, Rv. 652721-02)”.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce il debito della comunicazione impugnata, con riferimento all'annullamento delle cartelle di pagamento n.071/2016/0060075424/000 e n.071/2017/0076524574/000 ed al parziale annullamento della cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000 (annullamento delle sole sanzioni e interessi). Compensa le spese tra le parti a causa della complessità della fattispecie trattata, della sua stratificazione nel tempo e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce il debito della comunicazione impugnata, con riferimento all'annullamento delle cartelle di pagamento n.071/2016/0060075424/000 e n.071/2017/0076524574/000 ed al parziale annullamento della cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000 (annullamento delle sole sanzioni e interessi). Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PASSANTE MARCO, Relatore
MIRANDA TOMMASO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10379/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500006169000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1530/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso dichiarando nulla la comunicazione impugnata e di annullare le cartelle di pagamento nn.07120160060075424000, 07120170044447662000, 07120170076524574000,
i ruoli tributari in essi contenuti e tutti gli atti prodromici contestualmente impugnati. Con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai difensori anticipatari.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate SI chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito chiede di rigettare il ricorso e che parte ricorrente sia onerata alla chiamata dell'Ente Impositore Amministrazione Finanziaria Dir
Prov Le I Napoli-Uff Terr Napoli 1. Il tutto con condanna di parte ricorrente e/o dell'Ente Impositore - al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre il 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 3/6/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
SI, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 9/4/2025, avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn.071/2016/0060075424/000 (Irpef/Addizionali 2012 per complessivi
€.7.079) 071/2017/0044447662/000 (Irpef/Addizionali 2010 per complessivi €.9.492) e 071/2017/0076524574/000
(Irap/Irpef/Addizionali 2013 per complessivi €.60.246), inerenti ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate D.P.
1 di Napoli.
Il 4/6/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la decadenza/prescrizione.
In data 30/7/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, eccependo l'inammissibilità del ricorso, la legittimità del proprio operato, la regolarità della notifica e la regolarità formale della cartella di pagamento, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il 23/12/2025 il ricorrente depositava per tempo memorie illustrative, con cui contestava la documentazione depositata dalla parte resistente, a suo dire mancante delle ricevute di spedizione e dell'avviso di ricevimento della raccomandata al destinatario della pubblicazione dell'avviso di deposito dell'atto presso gli Uffici della
Camera di Commercio sul sito informatico della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina degli atti depositati, si evince quanto segue:
- cartella di pagamento n.071/2016/0060075424/000, la notifica a mezzo pec fu tentata il 20/7/2016 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché l'indirizzo non risultava valido. Esiste comunicazione al contribuente (CAD) del deposito telematico presso la CCIAA di Napoli, ma manca la ricevuta di spedizione di tale atto al destinatario.
- cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000, la notifica tramite pec fu tentata in data 11/5/2017 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché l'indirizzo non era risultato valido. La mancata notifica fu comunicata (CAD) a mezzo posta raccomandata il 26/5/2017 (per compiuta giacenza), in cui si informava del deposito telematico dell'atto presso la CCIAA.
- cartella di pagamento n.071/2017/0076524574/000, la notifica con pec fu tentata in data 8/9/2017 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché l'indirizzo non risultava valido. E' stata fornita la comunicazione al contribuente del deposito telematico presso la CCIAA di Napoli, oltre l'attestazione della CCIAA dell'avvenuto deposito, ma senza la ricevuta di spedizione della raccomandata
(CAD) al destinatario.
- Intimazione di pagamento n.071/2022/9002763347/000, la notifica a mezzo pec fu tentata in data 4/3/2022 all'indirizzo Email_3>, ma la consegna non avvenne perché rifiutata dal sistema, in quanto la casella di posta risultava “inibita alla ricezione”. E' stata versata in atti la comunicazione al contribuente del deposito telematico presso la CCIAA di Napoli, oltre l'attestazione della CCIAA dell'avvenuto deposito, ma senza la ricevuta di spedizione della raccomandata (CAD) al destinatario.
- Accoglimento della richiesta di rateizzazione del 12/5/2025, riferita tra l'altro alle suindicate tre cartelle di pagamento.
Con riferimento alla richiesta di rateizzazione di una cartella di pagamento, la Corte di Cassazione (ordinanza n.4180 del 18/2/2025) ritiene che la richiesta di rateizzo comporti il riconoscimento del debito ex art.1988 c.
c. ma senza accettazione della pretesa tributaria, precisando che “….con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario che, sebbene la relativa domanda non determini acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa a) Banca_1 un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ. e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. 02/05/2023, n. 11338)”.
Nella fattispecie, la richiesta di rateizzo, pur comportando il riconoscimento del debito valido ai fini interruttivi della prescrizione, fu presentata nel maggio 2025 e risulta ininfluente ai fini della contestazione circa la validità dell'impugnazione delle suindicate cartelle di pagamento, avvenuta pochi giorni dopo (3/6/2025).
Alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione depositata dalla parte resistente, il diritto alla riscossione dei ruoli inerenti le cartelle di pagamento n.071/2016/0060075424/000 e n.071/2017/0076524574/000 risulta prescritto, a causa della mancata dimostrazione della regolarità delle notifiche.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000, la cui regolarità della rispettiva notifica è stata documentata, risulta prescritto il solo diritto alla riscossione dei ruoli inerenti sanzioni ed interessi, essendo trascorsi più di 5 anni e pur volendo considerare l'eventuale validità della proroga, disposta dalla normativa emergenziale. Per i tributi vale, invece, il termine decennale di prescrizione, non ancora spirato.
Per la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(ordinanza 23052 dell'11/8/2025) prevede che “Pertanto "deve dedursi che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni…." (in questi complessivi termini cfr. la recente Cass. n.13781/2023 )…. Del resto "la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa." Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, infine, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario, non ravvisandosi in merito alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”.
Ancora recentemente la Suprema Corte (ordinanza n.24721 del 16/9/2024) ha ribadito che “Tale principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n.4969/2024, conf. n.13781/2023, non massimati), risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall' art. 20 , comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall' art. 2948, comma 1,
n.4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, Rv. 664137-01; nello stesso senso n. 5577/2019, Rv. 652721-02)”.
In base alle argomentazioni fin qui esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce il debito della comunicazione impugnata, con riferimento all'annullamento delle cartelle di pagamento n.071/2016/0060075424/000 e n.071/2017/0076524574/000 ed al parziale annullamento della cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000 (annullamento delle sole sanzioni e interessi). Compensa le spese tra le parti a causa della complessità della fattispecie trattata, della sua stratificazione nel tempo e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce il debito della comunicazione impugnata, con riferimento all'annullamento delle cartelle di pagamento n.071/2016/0060075424/000 e n.071/2017/0076524574/000 ed al parziale annullamento della cartella di pagamento n.071/2017/0044447662/000 (annullamento delle sole sanzioni e interessi). Compensa le spese.