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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
GN AC, AT
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 924/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 1 - Sede Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08190012123U GIOCHI-LOTTERIE 2019
- sul ricorso n. 1178/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 1 - Sede Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08190012123U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 16/07/2024, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso impugnava l'avvisod'accertamento n. M08190012123U, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Interregionale Toscana e Umbria, Ufficio dei Monopoli, Sede di Firenze, richiedeva il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2019.
L'Accertamento, veniva notificato al ricorrente, come obbligato principale e identico avviso, veniva notificato anche alla Ricorrente_2 come obbligato solidale, anche detta società in data 28/10/2024, proponeva ricorso che veniva annotato al RG. 1178/2024, visto che si tratta della stessa questione, i ricorsi, vengono in questo riuniti.
I ricorrenti, contestano l'operato dell'Ufficio e fanno conoscere che l'oggetto della controversia riguarda ll'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e chiariscono che il tributo incide unicamente sul bookmaker, e la pretesa erariale è stata determinata ai sensi della Legge n. 220/2010, sull'errato assunto che l'attività posta in essere dalla società Ricorrente_2 costituisse attività illecita.
Ritengono invece che la giurisprudenza della Suprema Corte in sede penale ha escluso che l'attività per conto di Ricorrente_2 sia illecita e vietata e dunque ciò escluderebbe l'applicazione della L. 220/2010.
Ritengono inoltre che ci sia violazione e falsa applicazione della L. 208/2015 (con la legge di stabilità 2016
l'imposta sulle scommesse è stata trasformata da imposta indiretta ad imposta diretta e dunque la base imponibile di riferimento è diventata quella costituita dai ricavi della attività, puntate meno vincite con esonero del CTD visto che la stessa Cassazione ha confermato la liceità dell'attività di Ricorrente_2.
Con memorie trasmesse in data 13/06/2025, la stessa Ricorrente_2, in accordo con Ricorrente_1, ha prodotto memoria, dove riconosce l'imposta dovuta, e propone all'Agenzia un accordo conciliativo, dove produce una tabella in cui vengono indicati gli incassi realizzati nel 2019, meno gli importi delle scommesse pagati e su quanto realizzato il calcolo dell'imposta dovuta, come previsto dalla Legge di stabilità.
Chiedono quindi di accogliere il ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 10/09/2024, l'Agenzia delle Dogane si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa, ha riconosciuto che il tributo incide unicamente sul bookmaker e quindi non sul signor Ricorrente_1, ma soltanto sulla Ricorrente_2, ma contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, questo è dovuto sugli incassi realizzati.
Ritiene infatti che il fatto che Ricorrente_2 sarebbe un “soggetto sanato dalla giurisprudenza” è inconferente con il caso di specie poiché la sanatoria riconosciuta nella Sentenza n. 25439 del 09/09/2020 della
Cassazione Penale attiene esclusivamente alla fattispecie penale con riferimento al reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, L. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) e avrebbe soltanto una rilevanza penalistica.
Quindi l'attività posta in essere dalla società, costituirebbe ai fini fiscali un attività non regolare infatti non risulta iscritta nel totalizzatore nazionale che permette di controllare le giocate delle scommesse e i pagamenti delle vincite, per cui non potrebbe usufruire delle norme della Legge 205/2015 e di conseguenza l'imposta deve essere calcolata sul totale degli incassi.
Chiede quindi che sia respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e debba almeno in parte essere accolto.
Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, e sulla scorta di acquisizioni giurisprudenziali, la tassazione in materia di imposta unica nei confronti del bookmaker Ricorrente_2, può avvenire ai sensi della Legge 504/1998, individuando come unico obbligato d'imposta il bookmaker, con totale esonero del CTD, in questo caso quindi è dovuta da Ricorrente_2, con esonero del signor Ricorrente_1.
A questo punto dobbiamo stabilire se l'imposta è dovuta sull'intero importo incassato, o soltanto su l'utile realizzato.
Il punto dirimente ai fini del decidere è però che l'entrata in vigore della L. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, trasformandola da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite), peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale (di rango costituzionale) di effettività della capacità contributiva.
La norma contenuta nel comma 945 della Legge 208/2015 non viene indicato se l'applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell'imposta sia riservato ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale.
Per cui anche in questo caso la scelta da fare appare conforme al principio di uguaglianza e ai criteri di ragionevolezza, nella misura in cui una pretesa quantitativamente maggiore e parametrata al volume della raccolta anziché a quello dei ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari, assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di attività qualificata come illecita, risulterebbe irragionevole rispetto ai richiamati principi di uguaglianza e di effettività della capacità contributiva.
Appare a questo collegio che sulla base della normativa introdotta a decorrere dall'anno di imposta 2016, il criterio di determinazione dell'imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta. Infatti manca qualsiasi discrimine di questo tipo nella norma e, a ben vedere, anche la Circolare dell'ADM n. 9766 del 01.02.2016 non opera alcuna distinzione fra categorie di soggetti.
Né, da questo punto di vista, sembra ostativo o decisivo in senso contrario, l'argomento costituito dal fatto che il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore nel 2015, con 6 decorrenza 2016.
Infatti, da un lato, nei casi in cui sia stata prodotta la documentazione che consente di ricostruire in via analitica i volumi, le scommesse e le vincite, l'applicazione dei nuovi criteri è certamente possibile;
dall'altro lato, quand'anche non si disponesse della documentazione, sarebbe possibile ricorrere alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e anche delle vincite, secondo le modalità ordinariamente praticate dalla Amministrazione in tutti i casi di indisponibilità della documentazione contabile di riferimento
(e al più anche facendo riferimento al dato medio di raccolta e di vincite realizzato nell'anno precedente nel territorio della provincia di riferimento in relazione alla ubicazione del punto/esercizio di raccolta). Ne consegue che l'imposta è certamente dovuta dalla contribuente, ma deve essere quantificata alla luce dei criteri di cui alla Legge 208/2015.
Per cui questa Corte, ritiene di accogliere i ricorsi, sul fatto che l'imposta sulle scommese deve essere pagata dal bookmaker, nel caso quindi dalla Ricorrente_2, nella misura prevista dal c. 945 della Legge 208/2015, cioè sull'utile effettivo realizzato (ricavi meno vincite), come la società avveva indicato nella proposta di conciliazione.
Sussistono poi giustificati motivi per la compensazione delle spese tra le parti, vista la complessità del caso e la giurisprudenza contrastante in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accoglie il ricorso come in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
GN AC, AT
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 924/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 1 - Sede Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08190012123U GIOCHI-LOTTERIE 2019
- sul ricorso n. 1178/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 1 - Sede Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08190012123U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 16/07/2024, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso impugnava l'avvisod'accertamento n. M08190012123U, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Interregionale Toscana e Umbria, Ufficio dei Monopoli, Sede di Firenze, richiedeva il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2019.
L'Accertamento, veniva notificato al ricorrente, come obbligato principale e identico avviso, veniva notificato anche alla Ricorrente_2 come obbligato solidale, anche detta società in data 28/10/2024, proponeva ricorso che veniva annotato al RG. 1178/2024, visto che si tratta della stessa questione, i ricorsi, vengono in questo riuniti.
I ricorrenti, contestano l'operato dell'Ufficio e fanno conoscere che l'oggetto della controversia riguarda ll'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e chiariscono che il tributo incide unicamente sul bookmaker, e la pretesa erariale è stata determinata ai sensi della Legge n. 220/2010, sull'errato assunto che l'attività posta in essere dalla società Ricorrente_2 costituisse attività illecita.
Ritengono invece che la giurisprudenza della Suprema Corte in sede penale ha escluso che l'attività per conto di Ricorrente_2 sia illecita e vietata e dunque ciò escluderebbe l'applicazione della L. 220/2010.
Ritengono inoltre che ci sia violazione e falsa applicazione della L. 208/2015 (con la legge di stabilità 2016
l'imposta sulle scommesse è stata trasformata da imposta indiretta ad imposta diretta e dunque la base imponibile di riferimento è diventata quella costituita dai ricavi della attività, puntate meno vincite con esonero del CTD visto che la stessa Cassazione ha confermato la liceità dell'attività di Ricorrente_2.
Con memorie trasmesse in data 13/06/2025, la stessa Ricorrente_2, in accordo con Ricorrente_1, ha prodotto memoria, dove riconosce l'imposta dovuta, e propone all'Agenzia un accordo conciliativo, dove produce una tabella in cui vengono indicati gli incassi realizzati nel 2019, meno gli importi delle scommesse pagati e su quanto realizzato il calcolo dell'imposta dovuta, come previsto dalla Legge di stabilità.
Chiedono quindi di accogliere il ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 10/09/2024, l'Agenzia delle Dogane si è costituita in giudizio e insistendo nella pretesa, ha riconosciuto che il tributo incide unicamente sul bookmaker e quindi non sul signor Ricorrente_1, ma soltanto sulla Ricorrente_2, ma contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, questo è dovuto sugli incassi realizzati.
Ritiene infatti che il fatto che Ricorrente_2 sarebbe un “soggetto sanato dalla giurisprudenza” è inconferente con il caso di specie poiché la sanatoria riconosciuta nella Sentenza n. 25439 del 09/09/2020 della
Cassazione Penale attiene esclusivamente alla fattispecie penale con riferimento al reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, L. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) e avrebbe soltanto una rilevanza penalistica.
Quindi l'attività posta in essere dalla società, costituirebbe ai fini fiscali un attività non regolare infatti non risulta iscritta nel totalizzatore nazionale che permette di controllare le giocate delle scommesse e i pagamenti delle vincite, per cui non potrebbe usufruire delle norme della Legge 205/2015 e di conseguenza l'imposta deve essere calcolata sul totale degli incassi.
Chiede quindi che sia respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e debba almeno in parte essere accolto.
Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, e sulla scorta di acquisizioni giurisprudenziali, la tassazione in materia di imposta unica nei confronti del bookmaker Ricorrente_2, può avvenire ai sensi della Legge 504/1998, individuando come unico obbligato d'imposta il bookmaker, con totale esonero del CTD, in questo caso quindi è dovuta da Ricorrente_2, con esonero del signor Ricorrente_1.
A questo punto dobbiamo stabilire se l'imposta è dovuta sull'intero importo incassato, o soltanto su l'utile realizzato.
Il punto dirimente ai fini del decidere è però che l'entrata in vigore della L. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, trasformandola da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite), peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale (di rango costituzionale) di effettività della capacità contributiva.
La norma contenuta nel comma 945 della Legge 208/2015 non viene indicato se l'applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell'imposta sia riservato ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale.
Per cui anche in questo caso la scelta da fare appare conforme al principio di uguaglianza e ai criteri di ragionevolezza, nella misura in cui una pretesa quantitativamente maggiore e parametrata al volume della raccolta anziché a quello dei ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari, assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di attività qualificata come illecita, risulterebbe irragionevole rispetto ai richiamati principi di uguaglianza e di effettività della capacità contributiva.
Appare a questo collegio che sulla base della normativa introdotta a decorrere dall'anno di imposta 2016, il criterio di determinazione dell'imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta. Infatti manca qualsiasi discrimine di questo tipo nella norma e, a ben vedere, anche la Circolare dell'ADM n. 9766 del 01.02.2016 non opera alcuna distinzione fra categorie di soggetti.
Né, da questo punto di vista, sembra ostativo o decisivo in senso contrario, l'argomento costituito dal fatto che il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore nel 2015, con 6 decorrenza 2016.
Infatti, da un lato, nei casi in cui sia stata prodotta la documentazione che consente di ricostruire in via analitica i volumi, le scommesse e le vincite, l'applicazione dei nuovi criteri è certamente possibile;
dall'altro lato, quand'anche non si disponesse della documentazione, sarebbe possibile ricorrere alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e anche delle vincite, secondo le modalità ordinariamente praticate dalla Amministrazione in tutti i casi di indisponibilità della documentazione contabile di riferimento
(e al più anche facendo riferimento al dato medio di raccolta e di vincite realizzato nell'anno precedente nel territorio della provincia di riferimento in relazione alla ubicazione del punto/esercizio di raccolta). Ne consegue che l'imposta è certamente dovuta dalla contribuente, ma deve essere quantificata alla luce dei criteri di cui alla Legge 208/2015.
Per cui questa Corte, ritiene di accogliere i ricorsi, sul fatto che l'imposta sulle scommese deve essere pagata dal bookmaker, nel caso quindi dalla Ricorrente_2, nella misura prevista dal c. 945 della Legge 208/2015, cioè sull'utile effettivo realizzato (ricavi meno vincite), come la società avveva indicato nella proposta di conciliazione.
Sussistono poi giustificati motivi per la compensazione delle spese tra le parti, vista la complessità del caso e la giurisprudenza contrastante in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accoglie il ricorso come in motivazione.
Compensa le spese di lite.