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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU De LL - Presidente
Massimo Sensale - Consigliere
RO De OS - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile in grado d'appello iscritto al n.1773/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: revocazione della sentenza n.3509/2020, pubblicata il 14.10.2020 della Corte di appello di Napoli
TRA
( ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi nella qualità di cessionari del credito vantato della immobiliare C.F._2
Napoli est s.r.l. nei confronti di elettivamente domiciliati in Napoli, via Controparte_1
Giosuè Carducci n. 42, presso lo studio dell'avv. Innocenzo Militerni (c.f. ) C.F._3 che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in revocazione
APPELLANTI
E
già con sede legale in Roma alla via Controparte_1 Controparte_1
Ombrone 2, ( c.f. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , partita IVA P.IVA_1
, REA n. 922436), in proprio nonché nella qualità di mandataria della P.IVA_2 CP_1
(c.f.nr. , partita IVA nr. , iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_3 P.IVA_2 nr. 7052/92 - REA nr. 756032), con sede legale in Roma al viale Regina Margherita 137, giusta procura per notar di Roma, rep. 60237 del 23/12/1999, in persona del procuratore ing. Per_1
, giusta procura rep. 51636 del 30/12/2015 e procura rep. 58276 del 07/01/2019, Persona_2 entrambe per notar di Roma, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale Persona_3 apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. prof. Massimo Zaccheo (c.f.
), C.F._4
APPELLATE
NONCHE'
e Controparte_2 Controparte_3
[...]
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127- ter c.p.c. depositate dagli appellanti in data 13.6.2025 e dalle appellate il 16.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 22/09/2006, la società ha convenuto, Parte_3 innanzi al Tribunale di Napoli, (oggi per sentire Controparte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare che quest'ultima aveva collocato, nel sottosuolo del complesso immobiliare di proprietà della società attrice -sito in Napoli, via Ponte dei Francesi n. 37/B-, alcuni cavi elettrici pienamente funzionanti, in assenza di provvedimento autorizzatorio e/o consenso da parte delle società succedutesi nella proprietà della suddetta area;
accertare e dichiarare che i cavi in questione erano abusivi;
condannare alla loro rimozione e al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, di una somma non inferiore ad € 1.400.000,00 ovvero di una somma diversa, da liquidarsi in via subordinata anche equitativamente. Il giudizio è stato iscritto al N.R.G. 32918/2006. Con ricorso cautelare in corso di causa, la società ha chiesto altresì, ex art. 700 c.p.c., l'immediata Parte_3 rimozione dei cavi sopra descritti, nonché, ex artt. 696 comma primo e secondo, e 696 bis c.p.c.
l'ammissione di una consulenza tecnica volta ad accertare il nesso causale tra la presenza dei cavi e l'impossibilità di proseguire e completare le opere, quantificando anche i danni che la presenza dei richiamati cavi avrebbero determinato.
si è costituita in giudizio, eccependo che la presenza dei cavi elettrici era Controparte_1 dovuta all'esistenza di una servitù di elettrodotto, costituita per legge o per destinazione del padre di famiglia ovvero ancora per usucapione e che parte attrice aveva prestato il proprio consenso alla permanenza di quei cavi con accordo transattivo del 15/12/2005; ha formulato in via subordinata e riconvenzionale, una domanda di accertamento circa l'obbligo, a carico della stessa società attrice, di dare passaggio, sul fondo in questione, agli elettrodotti esistenti. Respinto il ricorso cautelare, il giudizio è proseguito nel merito. Il tribunale ha ordinato ex art.107
c.p.c. la chiamata in causa della e di quali acquirenti Controparte_2 CP_4 dalla di parte degli immobili sui quali insistevano i cavi elettrici. Si è Parte_3 costituita solo la , aderendo alla prospettazione della sua dante Controparte_2 causa e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale dell' CP_1
1.2. Il giudizio avente N.R.G. 43401/2008. Con atto di citazione notificato in data 20/11/2008, anche i sigg.ri e e la sig.ra hanno convenuto, innanzi al Pt_1 Parte_2 Parte_4
Tribunale di Napoli, (oggi , per sentire accertare e Controparte_1 Controparte_1 dichiarare che quest'ultima aveva collocato, nel sottosuolo del complesso immobiliare di loro proprietà sito in Napoli, via Marina dei Gigli n. 37, alcuni cavi elettrici pienamente funzionanti, in assenza di provvedimento autorizzatorio e/o consenso da parte delle società succeduta nella proprietà della suddetta area;
accertare e dichiarare che i cavi in questione erano abusivi;
accertare e dichiarare che la presenza dei suddetti elettrodotti ledeva, in ogni caso, il diritto alla salute degli stessi attori;
condannare alla loro rimozione e al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_1 presunti danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, di una somma non inferiore ad € 1.000.000,00 ovvero di una somma diversa, da liquidarsi in via equitativa.
si è tempestivamente costituita anche in questo giudizio, sollevando le Controparte_1 medesime eccezioni e la stessa domanda subordinata in via riconvenzionale di cui alla controversia descritta precedentemente.
Successivamente, i giudizi sopra descritti sono stati riuniti, in considerazione della loro connessione
(parzialmente) soggettiva ed oggettiva. Disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa con sentenza n. 13725/2014, con la quale il Tribunale di Napoli ha così statuito:
“accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...] alla rimozione delle linee di media tensione correnti nel sottosuolo della Controparte_1 proprietà degli attori, meglio descritti nella c.t.u. in atti, da intendersi in parte qua interamente ripetuta e trascritta;
rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensa interamente le spese di giudizio”.
Il giudizio di appello.
2. Con atto notificato in data 23/04/2015 e in proprio e nella qualità di Pt_1 Parte_2 cessionari del presunto credito vantato dalla società nonché la sig.ra Parte_3 hanno interposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la Parte_4 riforma. Con comparsa di risposta del 14/09/2015, (oggi si Controparte_1 Controparte_1
è costituita nel procedimento di secondo grado, impugnando e contestando l'atto di appello avversario, in quanto infondato nei motivi ed ha spiegato appello incidentale. La controversia è stata definita con sentenza n. 3509/2020 del 14/10/2020, con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha così statuito: “a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale quanto alle statuizioni riferite alla e lo rigetta nel resto;
c) compensa le spese del Parte_3 grado tra appellanti principali ed appellante incidentale;
d) nulla per le spese del grado nei confronti degli appellati contumaci;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, e dell'appellante incidentale dell'art. 13 comma 1 quater dpr
115 del 2002”.
Il giudizio di revocazione
3. Con ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., notificato in data 12/04/2021, il geom. Parte_1
e l'ing. entrambi nella qualità di cessionari del presunto credito vantato dalla
[...] Parte_2 nei confronti di hanno chiesto la revocazione ex Parte_3 Controparte_1 art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c. della citata sentenza n. 3509/2020 del 14/10/2020. Essi hanno dedotto, in particolare, che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nella parte in cui, d'ufficio, ha dichiarato il loro difetto di legittimazione ad impugnare la decisione di primo grado nella qualità di presunti cessionari del credito vantato dall' nei confronti della società Parte_3
. Secondo la prospettazione degli appellanti la Corte non si sarebbe avveduta dell'esistenza CP_1 in atti, a riprova della loro successione nel diritto controverso, di una dichiarazione datata 15/04/2015, relativa all'interpretazione dei patti contenuti nel precedente atto dell'8/07/2009, con il quale la società aveva ceduto in loro favore l'eventuale credito vantato anche nei Parte_3 confronti di . Ciò avrebbe erroneamente indotto la Corte d'Appello di Napoli a non esaminare CP_1 le vicende oggetto di causa, con riferimento alla linea elettrica ad alta tensione denominata Vigliena-
GI, per la parte insistente sugli immobili della predetta e a Parte_3 quella denominata A-, tutta insistente sugli immobili di titolarità di quest'ultima società. Hanno evidenziato che l'erroneità della decisione, rilevante ai fini della revocazione, trovava giustificazione nella circostanza che il giudizio proposto nel 2006 dalla al Parte_3 quale era stato riunito il giudizio R.G. 43401/2008, con istanze cautelari in corso di causa ed espletamento di una complessa consulenza tecnica, era divenuto di difficile consultazione così come il fascicolo dei , costituito da dieci faldoni alla data di proposizione dell'atto di appello (2015). Pt_2
Di qui la difficile lettura della documentazione diretta a provare la legittimazione attiva di
[...]
e ; documentazione comprendente anche la dichiarazione relativa Pt_1 Parte_2 all'interpretazione dei patti contenuti nell'atto 8 luglio 2009, autenticata, nelle firme, dal notaio il 15 aprile 2015 (dichiarazione ritualmente depositata nel giudizio di secondo grado). Per Per_4 un mero disguido la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la citata dichiarazione del 15 aprile 2015, ritualmente depositata, sottoscritta dai componenti della compagine sociale di documento (la sua autenticità è comprovata dalla dichiarazione del notaio Parte_3 Parte_3
che, ribadendo quanto già emergeva nella scrittura 8 luglio 2009, riconosceva il diritto di Per_4
e di ad impugnare la decisione del Tribunale di Napoli, quali Parte_1 Parte_2 successori nel diritto di credito vantato dalla società cedente nei confronti di CP_1
Di qui la presunta sussistenza di un c.d. “errore di fatto”, come tale censurabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c. e hanno concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo di “:a) revocare, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per errore di fatto, la sentenza
14 ottobre 2020 n. 3509 nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, ha, implicitamente, dichiarato (il dictum non è contenuto nel dispositivo) la inammissibilità dell'appello proposto da e nella loro qualità di cessionari del credito vantato Parte_1 Parte_2 dalla nei confronti di b) dichiarata la legittimazione di Parte_3 CP_1 Parte_1
e ad impugnare la decisione del Tribunale di Napoli 20 ottobre 2014 n. 13725, nella Parte_2 loro qualità di cessionari del credito di cui era titolare la nei confronti di Parte_3
accogliere l'atto di appello notificato il 20 aprile 2015 e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare CP_1 che la nel corso dei lavori di ristrutturazione del complesso Parte_3 immobiliare di sua proprietà, sito in Napoli, Via Ponte dei Francesi n. 37/B, aveva accertato la presenza, nel sottosuolo, di cavi elettrici anche ad alta tensione, pienamente funzionanti;
d) accertare
e dichiarare che i cavi relativi alla linea e A- erano stati Parte_5 collocati senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e/o consenso delle società succedutesi nella proprietà dell'area; e) accertare e dichiarare che i cavi relativi alle linee Vigliena-
GI e A- erano abusivi;
f) condannare alla immediata rimozione cavi CP_1 relativi alle linee elettriche e A-; g) di condannare al Parte_5 CP_1 pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, di una somma non inferiore ad € 1.000.000,00 o di quella diversa – minore o maggiore – da liquidarsi, in via subordinata, anche equitativamente”.In via istruttoria, qualora il Collegio ritenga non sufficiente, ai fini della riforma della impugnata decisione, la documentazione esibita, hanno chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituita già in proprio nonché nella Controparte_1 Controparte_1 qualità di mandataria di ha contestato la fondatezza dell'atto di citazione per revocazione CP_1
e ne ha chiesto il rigetto. In primo luogo ha rappresentato l'inammissibilità dell'impugnazione sul rilievo del contestuale ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3509/20 della Corte di Appello di Napoli (N.R.G. 9928/2021) proposto da e nel quale gli stessi Parte_1 Parte_2 avevano denunciato, come primo motivo di gravame, l'identico asserito vizio oggetto della revocazione prospettato, in quella sede, come integrante un vizio di legittimità per motivazione apparente della sentenza. Ha poi dedotto in merito alla non decisività dell'errore di fatto prospettato nel presente giudizio. Così testualmente in comparsa: “Poiché tutte le linee elettriche ad alta tensione per le quali è causa (dunque, non solo quella , ma anche quella Parte_5 Parte_6
) sono state autorizzate dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 11/06/1937 e
[...] trovano titolo nella legge di nazionalizzazione della rete elettrica, ciò significa che, anche ove fosse stata esaminata la domanda avversaria di negatoria servitutis e rimozione afferente la linea Parte_6
riguardante solo gli immobili di si sarebbe comunque
[...] Parte_3 pervenuti all'integrale rigetto delle richieste di controparte, a conferma della palese non decisività dell'eventuale errore di cui si duole controparte” (cfr. pag.10 della comparsa di costituzione).
Nel merito ha poi contestato la fondatezza dell'impugnazione, non trattandosi, come sostenuto da controparte, di una omessa disamina dovuta ad un “mero disguido” ma di una specifica valutazione sulla inammissibilità e irrilevanza di un documento ai fini dell'accertamento della legittimazione ad impugnare di e . Da qui, la richiesta di rigetto del ricorso per revocazione Pt_1 Parte_2
e di contestuale conferma della decisione adottata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n.
3509/2020, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 7.9.2021 la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
ed , non costituite in giudizio benchè ritualmente citate.
[...] Controparte_5
Con decreto presidenziale del 21.5.2025, comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 17.6.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta. Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 17.6.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. da e Parte_1
non merita accoglimento. Parte_2
La disposizione menzionata, per quello che in questa sede rileva, stabilisce che “le sentenze pronunciate in grado d'appello […], possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è
l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe
a pronunciare”. Alla luce del contenuto dispositivo di tale norma, allora, non pare ricorra, sulla base della prospettazione dei , la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Pt_2
Ed infatti va rilevato, innanzitutto, che la valutazione concernente la sussistenza o meno delle condizioni per adottare una pronuncia di senso opposto a quella emessa dalla Corte di merito con la sentenza n.3509/2020 - che riconosca cioè la legittimazione dei , quali successori nel diritto di Pt_2 credito controverso, ad impugnare la sentenza di primo grado in merito al rigetto delle domande di rimozione delle linee ad alta tensione e di risarcimento danni - è stata operata da questo Collegio approdando ad una soluzione negativa.
Gli istanti in revocazione assumono la configurabilità dell'errore revocatorio ai sensi dell'art.395 n.
4 c.p.c., nella parte della sentenza in cui è stato dichiarato il loro difetto di legittimazione, nella dedotta qualità di cessionari della ad impugnare la decisione resa in prime cure Parte_3
(n.13725/2014 del tribunale di Napoli ) per non avere fornito la prova attestante la loro successione nel diritto controverso. Che sarebbe, invece, risultata provata se la Corte avesse esaminato e tenuto conto, nella valutazione delle (molteplici e confuse) emergenze processuali, della scrittura privata di dichiarazione di interpretazione autentica dei patti contenuti nella cessione pro-soluto del credito vantato dalla nei confronti di , atto autenticato nelle firme dal notaio Parte_3 CP_1
l'8 luglio 2009” sottoscritta dai innanzi al notaio in data 15.4.2015 e depositata Per_4 Pt_2 Per_4 nel giudizio di appello.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, anche a prescindere dal deposito della scrittura de qua (di natura interpretativa e/o integrativa) solo nel giudizio di secondo grado, non è ravvisabile, nella vicenda che occupa, l'asserita omessa disamina, da parte della Corte di appello, della dichiarazione del 15/04/2015, relativa all'interpretazione dei patti contenuti nell'atto dell'8/07/2009. A tal fine giova evidenziare, come si rileva dall'esame dell'atto datato 8.7.2009, che la cessione pro soluto in favore di e Pt_1 Pt_2
, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, ha avuto ad oggetto solo “il credito
[...] eventuale nei confronti della 'IM ED PA' ed altri” e che nell'atto è fatto espresso riferimento ad un altro giudizio, pendente presso il tribunale di Napoli, rubricato al nr.
R.G.20686/2007. Trattasi del credito scaturente dall'azione di garanzia esercitata da
[...] nei confronti della dante causa del fondo, IM ED PA: in premessa è Parte_3 specificato che “per il riconoscimento del credito ha presentato atto di Parte_3 citazione nei confronti della detta società innanzi al tribunale di Napoli, XI sezione civile, R.G.20686/2007, giudizio sospeso fino all'esito della definizione del giudizio contro l' CP_1
(cfr. doc.2 produzione ). Pt_2
Nella impugnata sentenza, si legge: “In limine litis, va rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare di e nella dedotta qualità di cessionari dell' Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
Invero il titolo in virtù del quale i predetti sostengono di agire in sede di gravame quali aventi causa dalla vale a dire l'atto di cessione pro soluto di credito autenticato nelle Parte_3 firme in data 8. 7 2009 per notaio prodotto in atti- riguarda il “credito eventuale” (così Per_4 testualmente indicato nell'atto di cessione) scaturente dall'azione di garanzia oggetto del giudizio pendente presso il tribunale di Napoli con RGN 20686/07 promosso dalla Parte_7
contro la IM ED PA (ancora non definito all'atto della cessione), che riguarda un
[...] diritto diverso da quelli oggetto dei giudizi riuniti qui all'esame.Non si è , dunque, verificata alcuna successione nel diritto controverso che possa legittimare i ad impugnare la sentenza gravata Pt_2 anche in relazione alle statuizioni di rigetto in danno della vale a dire Parte_3 quelle che attengono al rigetto della domanda di rimozione della linea ad alta tensione denominata
per la parte insistente sugli immobili della e di quella Parte_5 Parte_3 Parte_3 ad alta tensione denominata A-, tutta insistente sugli immobili della Parte_3
( come risulta dalla CTU dell'ing. depositata il 6.7.2011
[...] Persona_5 richiamata in sentenza;
cfr pagg.da 12 a 15) e relativa domanda di risarcimento danni.
Ritiene questo Collegio che la Corte di appello non sia incorsa in alcuna “svista” di carattere materiale, tale da condurre ad una falsata decisione, fondata sull'errata percezione dell'assenza di titolarità, in capo ai , dell'asserito credito originariamente vantato da Pt_2 Parte_3 nei confronti di La Corte, invero, ha ritenuto irrilevante la scrittura del
[...] Controparte_1
15/4/2015 e non ne ha dato conto nella valutazione della legittimazione ad impugnare di
[...]
e nella dedotta qualità di cessionari dell' La Pt_1 Parte_2 Parte_3 decisione della Corte sul difetto di legittimazione dei si è basata, ed è stata in tal senso Pt_2 adeguatamente motivata, sulle chiare risultanze dell'atto di cessione di credito pro-soluto dell'8.7.2009 ove è fatto espresso riferimento ad un diritto diverso da quello oggetto dei giudizi riuniti qui all'esame.( RG32918/2006 e RG 43401/2008).
Già per tale ragione pare doversi escludere la configurabilità del prospettato errore revocatorio, posto che, ai fini della revocazione, è necessario che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, così da non potersi configurare un errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della conseguenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle altre risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. tra le più recenti, Cass. ord.11/06/2024, n. 16165; ord. 10/06/2024, n. 16085). Gli errori, in sede di revocazione delle sentenze, infatti, devono consistere in una discrepanza significativa tra due rappresentazioni di fatti non oggetto di contestazione, devono essere immediati e obiettivi senza richiedere approfondimenti ermeneutici, e devono essere essenziali e fondamentali al punto che, se non fossero stati commessi, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.19773 17/7/2024). Detto altrimenti, l'errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza solo se l'erronea percezione o la svista materiale abbia il carattere della "rilevanza e decisività" ai fini delle determinazioni contenute nella decisione gravata.
La decisione, cioè, deve essere "effetto" del preteso errore di fatto, e, quindi, occorre che il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione. Tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve – perciò – intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa da quella adottata (Cass. ord.n.41683 del
27/12/2021).
Ebbene, nel caso in esame, può senz'altro escludersi che l'omessa disamina della dichiarazione di interpretazione autentica del 15 aprile 2015 abbia rappresentato, nel giudizio di appello (introdotto con citazione notificata alle controparti nelle date del 20/4/2015,7/5/2015, 13/5/2015 e 23/52015) il fondamento o “l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica della decisione”. La sentenza impugnata, infatti, come chiaramente emerso dall'esame degli stralci del provvedimento sopra riportati, risulta essere stata adottata sulla base di una più ampia e comprensiva valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte di merito, che ha ritenuto irrilevante la richiamata scrittura.
Va detto, in conclusione, per ciò che qui interessa, che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4,
c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve sempre configurarsi come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo ai fini della decisione, che si sia rivelato incontestabilmente escluso dagli atti e documenti oppure l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato. Non è, pertanto, configurabile l'errore revocatorio ex art. 395,
n. 4, c.p.c. ogniqualvolta le “sviste” del giudice che abbia erroneamente attribuito la paternità di un documento ad una parte piuttosto che all'altra non siano poi assurte a veri e propri errori essenziali ai fini del decisum, fondamentali al punto che se non fossero stati commessi la decisione sarebbe stata diversa.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni, l'impugnazione proposta da e Parte_1 Pt_2
va respinta.
[...] Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c.e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa – indeterminato (cfr. Cass. n. 28325/2022).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di e . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di revocazione avverso la sentenza n.3509/2020 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il
14.10.2020, così provvede:
1) rigetta il ricorso di revocazione proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Parte_2 CP_1 presente giudizio, liquidate in euro 5.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di e . di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 unificato per il giudizio di revocazione proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Presidente
IU De LL
Il Consigliere est.
RO De OS