CASS
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2024, n. 37506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37506 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR Fluturinn nato il [...] avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Coconnello per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2023, ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Bari in data 24 dicembre 2020 nei confronti di AR LU in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.L. 286 del 1998. 2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 13, comma 13 D.L. 286/1998 e artt. 51 cod. pen. e 8 Cedu. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la normativa europea in materia di reimpatri a norma della quale, avendo il ricorrente nel frattempo contratto matrimonio con una cittadina italiana e avendo richiesto 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 37506 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/07/2024 la carta di soggiorno familiare al Ministero dell'Interno, escluderebbe la sussistenza del reato. Ciò anche considerato quanto disposto dall'art. 51 cod. pen. o, comunque, sotto il profilo che l'eventuale ignoranza della legge penale su punto sarebbe scusabile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. 3. In data 7 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 13, comma 13 D.L. 286/1998 e artt. 51 cod. pen. e 8 Cedu evidenziando che la sussistenza del reato sarebbe esclusa dal fatto che il ricorrente ha nel frattempo contratto matrimonio con una cittadina italiana e ha richiesto la carta di soggiorno familiare al Ministero dell'Interno, ciò anche considerato quanto disposto dall'art. 51 cod. pen. o, comunque, sotto il profilo che l'eventuale ignoranza della legge penale sul punto sarebbe scusabile. Le doglianze sono infondate. 2.1. L'art. 13 D.Lgs 286 di 1998 regola la procedura dell'espulsione amministrativa. Il comma 13 prevede che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e stabilisce che lo stesso sia punito, in caso di trasgressione, con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La stessa norma prevede espressamente che la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero 2 già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29. A fronte di tale specifico dato normativo, in assenza della preventiva autorizzazione al ricongiungimento, la condotta di reingresso, come pacificamente ribadito da questa Corte, non può ritenersi scriminata (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640 - 01: «La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana), domiciliata nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane»; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, 17/02/2015, Sinaimeri, Rv. 262347 - 01; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011 - dep. 11/01/2012, Goldoni, Rv. 252045 - 01). 2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati. I secondi giudici, infatti, preso atto che il ricorrente non aveva richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione hanno correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Ciò anche, considerata la consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza del provvedimento di espulsione (peraltro eseguito tramite accompagnamento alla frontiera) e della necessità, pertanto, di informarsi quanto meno di come procedere per rientrare e risiedere in Italia, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla inescusabilità del dell'ignoranza della legge penale sul punto. 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è fondata. La motivazione della sentenza impugnata, contenuta sul punto nella mera affermazione "le modalità della complessive della condotta precludono il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità", è apparente. Nel caso di specie -in cui il soggetto ha contratto matrimonio con una cittadina italiana e ha presentato una richiesta di carta di soggiorno senza che nulla di ulteriore e diverso sia evidenziato in termini di disvalore- il solo riferimento alle modalità della condotta non consente di comprendere le 3 ragioni poste a fondamento del diniego, il motivo cioè per cui il fatto non sarebbe di particolare tenuità. 4. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio affinché la Corte di appello di Firenze, senza vincoli nel merito del giudizio, proceda a un nuovo giudizio sul punto. 5. La doglianza oggetto del terzo motivo, riguardando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, punti della decisione logicamente, dipendenti da quello oggetto di annullamento, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per uovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 1°/7/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Coconnello per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2023, ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Bari in data 24 dicembre 2020 nei confronti di AR LU in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.L. 286 del 1998. 2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 13, comma 13 D.L. 286/1998 e artt. 51 cod. pen. e 8 Cedu. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la normativa europea in materia di reimpatri a norma della quale, avendo il ricorrente nel frattempo contratto matrimonio con una cittadina italiana e avendo richiesto 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 37506 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 01/07/2024 la carta di soggiorno familiare al Ministero dell'Interno, escluderebbe la sussistenza del reato. Ciò anche considerato quanto disposto dall'art. 51 cod. pen. o, comunque, sotto il profilo che l'eventuale ignoranza della legge penale su punto sarebbe scusabile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. 3. In data 7 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 13, comma 13 D.L. 286/1998 e artt. 51 cod. pen. e 8 Cedu evidenziando che la sussistenza del reato sarebbe esclusa dal fatto che il ricorrente ha nel frattempo contratto matrimonio con una cittadina italiana e ha richiesto la carta di soggiorno familiare al Ministero dell'Interno, ciò anche considerato quanto disposto dall'art. 51 cod. pen. o, comunque, sotto il profilo che l'eventuale ignoranza della legge penale sul punto sarebbe scusabile. Le doglianze sono infondate. 2.1. L'art. 13 D.Lgs 286 di 1998 regola la procedura dell'espulsione amministrativa. Il comma 13 prevede che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e stabilisce che lo stesso sia punito, in caso di trasgressione, con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La stessa norma prevede espressamente che la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero 2 già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29. A fronte di tale specifico dato normativo, in assenza della preventiva autorizzazione al ricongiungimento, la condotta di reingresso, come pacificamente ribadito da questa Corte, non può ritenersi scriminata (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640 - 01: «La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana), domiciliata nel territorio nazionale, poichè, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane»; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, 17/02/2015, Sinaimeri, Rv. 262347 - 01; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011 - dep. 11/01/2012, Goldoni, Rv. 252045 - 01). 2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati. I secondi giudici, infatti, preso atto che il ricorrente non aveva richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione hanno correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Ciò anche, considerata la consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza del provvedimento di espulsione (peraltro eseguito tramite accompagnamento alla frontiera) e della necessità, pertanto, di informarsi quanto meno di come procedere per rientrare e risiedere in Italia, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla inescusabilità del dell'ignoranza della legge penale sul punto. 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è fondata. La motivazione della sentenza impugnata, contenuta sul punto nella mera affermazione "le modalità della complessive della condotta precludono il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità", è apparente. Nel caso di specie -in cui il soggetto ha contratto matrimonio con una cittadina italiana e ha presentato una richiesta di carta di soggiorno senza che nulla di ulteriore e diverso sia evidenziato in termini di disvalore- il solo riferimento alle modalità della condotta non consente di comprendere le 3 ragioni poste a fondamento del diniego, il motivo cioè per cui il fatto non sarebbe di particolare tenuità. 4. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio affinché la Corte di appello di Firenze, senza vincoli nel merito del giudizio, proceda a un nuovo giudizio sul punto. 5. La doglianza oggetto del terzo motivo, riguardando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, punti della decisione logicamente, dipendenti da quello oggetto di annullamento, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per uovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 1°/7/2024