CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13114/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000382649 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000382649 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20269/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo nr. 2025/0000382649 sul motociclo targato Targa_1 notificato l'11.06.2025 a mezzo posta, relativo al presunto mancato pagamento della TARI 2017 e della TARI 2016, per un totale di € 421,99, a cui erano sottesi l'avviso di accertamento nr. 404851220000408671 (TARI 2017) e l'avviso di accertamento nr.
404851210000440838 (TARI 2016).
Deduceva la carenza di legittimazione attiva della Soget, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione;
in via subordinata eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al tributo TARI 2017 trattandosi di immobile dallo stesso condotto in locazione, ma che era costretto a rilasciare a seguito del sisma del 21.08.2017, atteso che lo stesso veniva dichiarato inagibile tanto che il ricorrente faceva domanda al Comune di Casamicciola per la concessione del Contributo di Autonoma Sistemazione che di fatto otteneva. tuttavia, nonostante il Comune di Casamicciola fosse a conoscenza della inagibilità dell'immobile e quindi anche della mancata proroga del contratto di locazione provvedeva tramite la società
So.g.e.t. S.p.A. ad emettere il preavviso di fermo impugnato.
Si costituiva la SOGET PA che evidenziava che alla parte, quanto all'annualità 2017, era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 7019014, oggetto di autonoma impugnativa, nel giudizio iscritto con numero
RGR n. 1097/2025, che si concludeva con sentenza di accoglimento n. 12774/2025, per cui la società aveva provveduto ad annullare l'atto in parte qua e pertanto chiedeva, entro tali limiti, dichiararsi l'estinzione per cessata materia del contendere (accertamento n. 404851220000408671, pratica n. 90020240022433688).
Quanto al 2016, la Soget evidenziava la tardività del ricorso ex ART.19 DLGS 546/92 stante la regolare notifica dell'avvio di accertamento n. 404851210000440838 (pratica n. 90020240022572380) e ne chiedeva il rigetto.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quanto all'annualità 2017, atteso che come dedotto e documentato dallsa Soget PA la stessa a seguito di giudicato favorevole alla parte (sentenza della 32^ sezione della CTP di Napoli n. 12774/2025) provvedeva in autotutela all'annullamento all'avviso di accertamento n. 404851220000408671.
Venendo all'altra annualità in contestazione (2017), il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero la Soget PA ha fornito la prova della regolare notifica alla parte dell'avviso di accertamento nr.
404851210000440838 - notifica effettuata direttamente a mezzo posta dunque in forma semplificata per cui, constatata l'irreperibilità del destinatario, si procedeva all'affissione nella casa comunale ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 29/09/73 n. 600 per giorni 8 - per cui era precluso alla parte di far valere in questa sede, per la prima volta, vizi che la stessa aveva l'onere di far valere impugnando l'atto prodromico (cfr. Corte di
Cassazione con l'ordinanza 12 luglio 2021, n. 29447).
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente all'accertamento
404851220000408671 e rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13114/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000382649 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000382649 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20269/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo nr. 2025/0000382649 sul motociclo targato Targa_1 notificato l'11.06.2025 a mezzo posta, relativo al presunto mancato pagamento della TARI 2017 e della TARI 2016, per un totale di € 421,99, a cui erano sottesi l'avviso di accertamento nr. 404851220000408671 (TARI 2017) e l'avviso di accertamento nr.
404851210000440838 (TARI 2016).
Deduceva la carenza di legittimazione attiva della Soget, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione;
in via subordinata eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al tributo TARI 2017 trattandosi di immobile dallo stesso condotto in locazione, ma che era costretto a rilasciare a seguito del sisma del 21.08.2017, atteso che lo stesso veniva dichiarato inagibile tanto che il ricorrente faceva domanda al Comune di Casamicciola per la concessione del Contributo di Autonoma Sistemazione che di fatto otteneva. tuttavia, nonostante il Comune di Casamicciola fosse a conoscenza della inagibilità dell'immobile e quindi anche della mancata proroga del contratto di locazione provvedeva tramite la società
So.g.e.t. S.p.A. ad emettere il preavviso di fermo impugnato.
Si costituiva la SOGET PA che evidenziava che alla parte, quanto all'annualità 2017, era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 7019014, oggetto di autonoma impugnativa, nel giudizio iscritto con numero
RGR n. 1097/2025, che si concludeva con sentenza di accoglimento n. 12774/2025, per cui la società aveva provveduto ad annullare l'atto in parte qua e pertanto chiedeva, entro tali limiti, dichiararsi l'estinzione per cessata materia del contendere (accertamento n. 404851220000408671, pratica n. 90020240022433688).
Quanto al 2016, la Soget evidenziava la tardività del ricorso ex ART.19 DLGS 546/92 stante la regolare notifica dell'avvio di accertamento n. 404851210000440838 (pratica n. 90020240022572380) e ne chiedeva il rigetto.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quanto all'annualità 2017, atteso che come dedotto e documentato dallsa Soget PA la stessa a seguito di giudicato favorevole alla parte (sentenza della 32^ sezione della CTP di Napoli n. 12774/2025) provvedeva in autotutela all'annullamento all'avviso di accertamento n. 404851220000408671.
Venendo all'altra annualità in contestazione (2017), il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero la Soget PA ha fornito la prova della regolare notifica alla parte dell'avviso di accertamento nr.
404851210000440838 - notifica effettuata direttamente a mezzo posta dunque in forma semplificata per cui, constatata l'irreperibilità del destinatario, si procedeva all'affissione nella casa comunale ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 29/09/73 n. 600 per giorni 8 - per cui era precluso alla parte di far valere in questa sede, per la prima volta, vizi che la stessa aveva l'onere di far valere impugnando l'atto prodromico (cfr. Corte di
Cassazione con l'ordinanza 12 luglio 2021, n. 29447).
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente all'accertamento
404851220000408671 e rigetta nel resto. Compensa le spese.