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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4067/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Galati Mamertino - Via Roma, 90 98070 Galati Mamertino ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00341083 42 000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 4067/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla CARTELLA DI PAGAMENTO:N.295 2023 00341083 42 000, notificata con Raccomandate A/R ricevuta in data 21/03/2025, allegata in copia al ricorso, relativa all'anno 2015 per un importo da pagare entro 60 giorni per € 988,88 relative a iscrizione a ruolo n.2023/004793 presunta Tari/Tefa anno 2015 per Comune di Galati Mamertino (ME) Ufficio Tributi, Indirizzo_1 cap Indirizzo_2 Galati Mamertino (ME), emessa da Agenzia delle Entrate- CO.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate CO ed il Comune di Galati Mamertino ente impositore si sono costituiti ed hanno contestato la domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, sussiste con riferimento all'anno indicato nell'intimazione la prospettata prescrizione, atteso che la stessa è stata notificata in data 21.3.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all'anno cui si riferisce (nulla è stato provato in contrario).
Per completezza, il Comune di Galati Mamertino convenuto ha prodotto in giudizio relata di notifica riguardante l'avviso di accertamento sotteso, che non rappresenta tempestivo valido atto interruttivo.
In particolare, come eccepito dalla parte ricorrente, risulta violato l'art. 25/bis del Dlgs. 546/92 e specificamente il comma5/bis, secondo cui: “Il Giudice tributario non tiene conto degli allegati al fascicolo telematico non muniti di attestazione di conformità all'originale”(cfr. copiosa giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre ad iva e cassa, spese generali, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore della stessa che si è dichiarato antistatario. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro
RE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4067/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Galati Mamertino - Via Roma, 90 98070 Galati Mamertino ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00341083 42 000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 4067/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla CARTELLA DI PAGAMENTO:N.295 2023 00341083 42 000, notificata con Raccomandate A/R ricevuta in data 21/03/2025, allegata in copia al ricorso, relativa all'anno 2015 per un importo da pagare entro 60 giorni per € 988,88 relative a iscrizione a ruolo n.2023/004793 presunta Tari/Tefa anno 2015 per Comune di Galati Mamertino (ME) Ufficio Tributi, Indirizzo_1 cap Indirizzo_2 Galati Mamertino (ME), emessa da Agenzia delle Entrate- CO.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate CO ed il Comune di Galati Mamertino ente impositore si sono costituiti ed hanno contestato la domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, sussiste con riferimento all'anno indicato nell'intimazione la prospettata prescrizione, atteso che la stessa è stata notificata in data 21.3.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all'anno cui si riferisce (nulla è stato provato in contrario).
Per completezza, il Comune di Galati Mamertino convenuto ha prodotto in giudizio relata di notifica riguardante l'avviso di accertamento sotteso, che non rappresenta tempestivo valido atto interruttivo.
In particolare, come eccepito dalla parte ricorrente, risulta violato l'art. 25/bis del Dlgs. 546/92 e specificamente il comma5/bis, secondo cui: “Il Giudice tributario non tiene conto degli allegati al fascicolo telematico non muniti di attestazione di conformità all'originale”(cfr. copiosa giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre ad iva e cassa, spese generali, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore della stessa che si è dichiarato antistatario. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro
RE