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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 446 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Villagrande Strisaili, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Marina Buttau, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. , elettivamente domiciliati in Villagrande Strisaili, presso lo studio
[...] C.F._8 dell'Avv. Marina Buttau, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_8 C.F._9 CP_9 C.F._10
(c.f. ), (c.f. , CP_10 C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 CP_13 C.F._14 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_14 C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._17 CP_17 C.F._18 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_18 C.F._19 Controparte_2 C.F._20 Pt_2
pagina 1 di 8 (c.f. ), (c.f. ), Pt_3 C.F._21 Parte_4 C.F._22 Pt_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._23 Parte_6 C.F._24 [...]
(c.f. ), (c.f. , Pt_7 C.F._25 CP_3 C.F._26 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_8 C.F._27 Parte_9 C.F._28 Parte_10
(c.f./p.iva , (c.f. ), (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_11 C.F._2 Parte_12
, (c.f. , (c.f. C.F._29 Parte_13 C.F._30 Parte_14
) e (c.f. ), C.F._31 CP_19 C.F._32 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale:
-accertare e dichiarare che il signor (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.06.1994 e residente in [...]), già comproprietario pro quota, è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva e nella sua interezza, dell' immobile sito nell'agro del Comune di Talana e distinto al Catasto Terreni al F. 29 Particella 249, qualità/classe , Pt_15
Superficie ha 1 are 1 ca 30 per effetto dell'intervenuto usucapione ai sensi degli artt. 1146 comma 1 e
1158 codice civile ovvero per aver esercitato per oltre trent'anni il possesso uti dominus in maniera pacifica, pubblica, continua e non interrotta a mezzo di successione nel possesso esercitato dapprima a mezzo del padre e fino a tutt'oggi dall'odierno attore direttamente, nonchè a seguito Persona_1 delle rinunce da parte di , , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, e , quali eredi diretti del signor ad
[...] CP_6 CP_7 Persona_1 esercitare azioni di accertamento finalizzate all'acquisto per usucapione del terreno oggetto del presente procedimento;
-Ordinare la cancellazione delle seguenti iscrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità: N.
1.Iscrizione del 20.05.2005 Registro Particolare 994 Registro Generale 5095 –
Pubblico Ufficiale Bipiesse Riscossioni spa -Rep 879/2005 del 17.05.2005 -Ipoteca Legale derivante da art. 16 Dlgs 46 del 1999 e N.2 Iscrizione del 25.09.2009 –Registro particolare 1770 Registro
Generale 10545 -Pubblico Ufficiale Equitalia Sardegna spa –Nuoro Rep 1572/2009 del 17/09/2009 –
Ipoteca Legale derivante da Ipoteca Legale ai sensi dell'art. 77 dpr 602/73 e DLgs 46/99;
pagina 2 di 8 -ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza a favore di , odierno attore, presso la Parte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di costituzione e opposizione”.
Conclusioni nell'interesse di , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e (comparsa di costituzione e risposta):
[...] CP_6 CP_7
“chiedono che
l'Ill.mo Tribunale di Lanusei Voglia accertare e dichiarare che il signor (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.06.1994 e residente in [...]) è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva e nella sua interezza, dell' immobile sito nell'agro del Comune di Talana e distinto al Catasto Terreni al F. 29 Particella 249, qualità/classe , Superficie ha 1 are 1 ca 30 per Pt_15 effetto dell'intervenuto usucapione ai sensi degli artt. 1146 comma 1 e 1158 codice civile ovvero per aver esercitato per oltre trent'anni il possesso uti dominus in maniera pacifica, pubblica, continua e non interrotta a mezzo di successione nel possesso esercitato dapprima a mezzo del padre
[...]
e fino a tutt'oggi dall'odierno attore;
Per_1
-Ordinare la cancellazione delle seguenti iscrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità: N.1. Iscrizione del 20.05.2005 Registro Particolare 994 Registro Generale 5095 –
Pubblico Ufficiale Bipiesse Riscossioni spa -Rep 879/2005 del 17.05.2005 -Ipoteca Legale derivante da art. 16 Dlgs 46 del 1999 e N.2 Iscrizione del 25.09.2009 –Registro particolare 1770 Registro
Generale 10545 -Pubblico Ufficiale Equitalia Sardegna spa –Nuoro Rep 1572/2009 del 17/09/2009 –
Ipoteca Legale derivante da Ipoteca Legale ai sensi dell'art. 77 dpr 602/73 e DLgs 46/99;
-ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza a favore di , odierno attore, presso la Parte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
-Spese compensate”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1 per intervenuta usucapione ex art. 1146, comma 1 c.c., del terreno sito nel Comune di Talana e distinto al Catasto Terreni al foglio 29, particella 249.
L'attore ha assunto di essere succeduto nel possesso esercitato sul suddetto immobile dal padre
[...]
per oltre trent'anni, almeno dall'anno 1991 e fino al suo decesso, avvenuto in data Per_1
pagina 3 di 8 13.11.2021, il quale lo ha utilizzato per coltivare un oliveto e una vigna, raccogliendone personalmente i frutti, nonché eseguendo la pulizia del terreno, lo sfalcio dell'erba e lo smaltimento di ramaglie e fogliame attorno alla recinzione, anche al fine di prevenire gli incendi, e provvedendo al diserbo dell'oliveto e della vigna. Inoltre, aveva provveduto a recintare il terreno con rete Persona_1 metallica e paletti in ferro e apponendovi un cancello chiuso con lucchetto, del quale lo stesso deteneva le chiavi.
L'attore ha dedotto che, già dall'anno 2015, gli aveva concesso di accedere al terreno Persona_1 per farvi pascolare il gregge e, alla sua morte, di avere continuato ad utilizzare detto terreno, dapprima, sostituendo la recinzione nelle parti in cui la stessa era danneggiata e poi continuando a coltivare l'oliveto, estirpando le erbacce dal terreno ed utilizzandolo per pascolo del proprio bestiame.
A sono succeduti, oltre a , anche , Persona_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3
, e i quali hanno dichiarato CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_1 di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa sul suddetto terreno, disinteressandosi di compiere atti di gestione o disposizione del bene ed omettendo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione dello stesso.
Pertanto, l'attore ha dedotto di avere sostituito il lucchetto del portoncino di ingresso al terreno, mantenendo la disponibilità esclusiva del bene.
Si sono costituiti in giudizio , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e i quali non si sono opposti alla domanda proposta dall'attore
[...] CP_6 CP_7
e hanno riconosciuto il possesso esercitato, dapprima, da e, successivamente al Persona_1 decesso di quest'ultimo, dall'attore, chiedendo l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dalle attrici merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello pagina 4 di 8 stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930). pagina 5 di 8 Nel caso di specie, l'attore ha provato di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa, per essere subentrato nel possesso esercitato sul medesimo dal padre il quale lo ha posseduto almeno dagli anni Ottanta sino al suo decesso, invocando, Persona_1 così, una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
Invero, l'attore ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con Persona_1 la produzione del certificato attestante la situazione storica di famiglia di quest'ultimo relativa al periodo dal 1978 al 2000, dal quale si evince la presenza, tra gli altri, del figlio , nonché Parte_1 il decesso dello stesso avvenuto il 13.11.2021, come attestato anche nel certificato di Persona_1 morte del medesimo (docc. 24 e 1 atto di citazione).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e, prima di lui, del padre individuando con esattezza e Persona_1 precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui uno di essi ha fornito riscontro anche nell'estratto di mappa e nello stralcio su ortofoto mostrati loro in udienza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 9 luglio 2025). Testimone_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che (da metà/fine anni Ottanta, teste;
dalla metà degli Persona_1 Tes_1 anni Settanta, teste ) ha utilizzato un terreno sito in Talana in località “Su campu e sa gente o Su Pt_11
Scarriadorgiu”, coltivando un vigneto ed occupandosi della vendemmia, anche incaricando un operaio di eseguire dei lavori nella vigna con un trattore, curando gli alberi di ulivo e raccogliendone i frutti, nonché occupandosi della pulizia del terreno. Il teste ha saputo riferire in merito alle Testimone_2 suddette circostanze per avere aiutato personalmente con la vendemmia, unitamente Persona_1 ai suoi familiari, precisando che gli stessi si aiutavano reciprocamente.
Gli stessi testi hanno riferito che, già dal 2015 (da circa 10/15 anni, teste ), ha Tes_1 Parte_1 iniziato ad utilizzare il suddetto terreno, continuando a coltivare la vigna, poi estirpata, e ad effettuare la vendemmia, nonché a curare l'oliveto, del quale pota le piante e ne raccoglie i frutti. Inoltre, essi hanno riferito che l'attore ha seminato il terreno con foraggio (tra cui fieno) per gli animali. Invero, il teste ha specificato che l'attore è allevatore sia di pecore che di mucche ed utilizza detto Tes_1 terreno per condurre al pascolo il bestiame. I testi hanno riferito che l'attore esegue la potatura delle piante di ulivo e provvede alla raccolta delle olive nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.
I testi hanno riferito, altresì, di avere visto personalmente l'attore recintare il terreno nel 2015, con rete metallica e pali in ferro (teste ) e che lo stesso ha scavato nel suo terreno e costruito un muro in Tes_1 blocchetti sul lato strada (teste ) ed apposto un cancello dotato di lucchetto, del quale l'attore e suo Pt_11 padre detenevano le chiavi, per averli visti aprire e chiudere il cancello stesso. pagina 6 di 8 Infine, gli stessi testi hanno riferito che è subentrato al padre dal Parte_1 Persona_1 decesso di quest'ultimo, nel possesso da questi esercitato sul suddetto terreno, continuando a svolgervi, in modo esclusivo, le stesse attività svolte sino a quel momento e sino all'attualità.
Inoltre, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e, dopo la sua morte, da parte Persona_1 dell'attore e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come gli unici proprietari. Il teste ha precisato, altresì, che il terreno in origine apparteneva alla Pt_11 famiglia ed era stato diviso tra i fratelli tra cui anche sua madre e al Per_1 Per_1 Persona_1 quale era spettato in eredità, riferendo di non avere avuto contezza di contestazioni neppure in seno alla stessa famiglia.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di parentela/affinità con l'attore e con la sua famiglia (il teste Testimone_1 ha riferito di essere cugino della moglie dell'attore; il teste ha riferito di essere cugino Testimone_2 dell'attore), nonché per la loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto proprietari di terreni vicini (teste , il quale ha riferito che la sua famiglia è proprietaria di un terreno situato a circa Tes_1
200 metri di distanza da quello dell'attore; teste , il quale ha riferito che la sua famiglia è Pt_11 proprietaria di un terreno posto a circa 120 metri di distanza da quello dell'attore).
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della richiesta di frazionamento del terreno oggetto di causa nell'interesse dell'attore (docc. 3 e 3.1, atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e la sua qualità di erede di attraverso la Persona_1 produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che Pt_1 ha acquistato la proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa in forza di successione
[...] nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Persona_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
pagina 7 di 8
Considerato che
, CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
e si sono costituiti in giudizio senza contestare la domanda di parte attrice e
[...] CP_7 chiedendone l'accoglimento, a spese compensate, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale per successione nel possesso, dichiara (c.f. ) proprietario del terreno sito in Talana e distinto al Parte_1 C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Talana al foglio 29, particella 249 (uliveto);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 446 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Villagrande Strisaili, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Marina Buttau, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. , elettivamente domiciliati in Villagrande Strisaili, presso lo studio
[...] C.F._8 dell'Avv. Marina Buttau, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_8 C.F._9 CP_9 C.F._10
(c.f. ), (c.f. , CP_10 C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 CP_13 C.F._14 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_14 C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._17 CP_17 C.F._18 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_18 C.F._19 Controparte_2 C.F._20 Pt_2
pagina 1 di 8 (c.f. ), (c.f. ), Pt_3 C.F._21 Parte_4 C.F._22 Pt_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._23 Parte_6 C.F._24 [...]
(c.f. ), (c.f. , Pt_7 C.F._25 CP_3 C.F._26 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_8 C.F._27 Parte_9 C.F._28 Parte_10
(c.f./p.iva , (c.f. ), (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_11 C.F._2 Parte_12
, (c.f. , (c.f. C.F._29 Parte_13 C.F._30 Parte_14
) e (c.f. ), C.F._31 CP_19 C.F._32 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale:
-accertare e dichiarare che il signor (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.06.1994 e residente in [...]), già comproprietario pro quota, è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva e nella sua interezza, dell' immobile sito nell'agro del Comune di Talana e distinto al Catasto Terreni al F. 29 Particella 249, qualità/classe , Pt_15
Superficie ha 1 are 1 ca 30 per effetto dell'intervenuto usucapione ai sensi degli artt. 1146 comma 1 e
1158 codice civile ovvero per aver esercitato per oltre trent'anni il possesso uti dominus in maniera pacifica, pubblica, continua e non interrotta a mezzo di successione nel possesso esercitato dapprima a mezzo del padre e fino a tutt'oggi dall'odierno attore direttamente, nonchè a seguito Persona_1 delle rinunce da parte di , , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, e , quali eredi diretti del signor ad
[...] CP_6 CP_7 Persona_1 esercitare azioni di accertamento finalizzate all'acquisto per usucapione del terreno oggetto del presente procedimento;
-Ordinare la cancellazione delle seguenti iscrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità: N.
1.Iscrizione del 20.05.2005 Registro Particolare 994 Registro Generale 5095 –
Pubblico Ufficiale Bipiesse Riscossioni spa -Rep 879/2005 del 17.05.2005 -Ipoteca Legale derivante da art. 16 Dlgs 46 del 1999 e N.2 Iscrizione del 25.09.2009 –Registro particolare 1770 Registro
Generale 10545 -Pubblico Ufficiale Equitalia Sardegna spa –Nuoro Rep 1572/2009 del 17/09/2009 –
Ipoteca Legale derivante da Ipoteca Legale ai sensi dell'art. 77 dpr 602/73 e DLgs 46/99;
pagina 2 di 8 -ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza a favore di , odierno attore, presso la Parte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di costituzione e opposizione”.
Conclusioni nell'interesse di , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e (comparsa di costituzione e risposta):
[...] CP_6 CP_7
“chiedono che
l'Ill.mo Tribunale di Lanusei Voglia accertare e dichiarare che il signor (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.06.1994 e residente in [...]) è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva e nella sua interezza, dell' immobile sito nell'agro del Comune di Talana e distinto al Catasto Terreni al F. 29 Particella 249, qualità/classe , Superficie ha 1 are 1 ca 30 per Pt_15 effetto dell'intervenuto usucapione ai sensi degli artt. 1146 comma 1 e 1158 codice civile ovvero per aver esercitato per oltre trent'anni il possesso uti dominus in maniera pacifica, pubblica, continua e non interrotta a mezzo di successione nel possesso esercitato dapprima a mezzo del padre
[...]
e fino a tutt'oggi dall'odierno attore;
Per_1
-Ordinare la cancellazione delle seguenti iscrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità: N.1. Iscrizione del 20.05.2005 Registro Particolare 994 Registro Generale 5095 –
Pubblico Ufficiale Bipiesse Riscossioni spa -Rep 879/2005 del 17.05.2005 -Ipoteca Legale derivante da art. 16 Dlgs 46 del 1999 e N.2 Iscrizione del 25.09.2009 –Registro particolare 1770 Registro
Generale 10545 -Pubblico Ufficiale Equitalia Sardegna spa –Nuoro Rep 1572/2009 del 17/09/2009 –
Ipoteca Legale derivante da Ipoteca Legale ai sensi dell'art. 77 dpr 602/73 e DLgs 46/99;
-ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza a favore di , odierno attore, presso la Parte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
-Spese compensate”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1 per intervenuta usucapione ex art. 1146, comma 1 c.c., del terreno sito nel Comune di Talana e distinto al Catasto Terreni al foglio 29, particella 249.
L'attore ha assunto di essere succeduto nel possesso esercitato sul suddetto immobile dal padre
[...]
per oltre trent'anni, almeno dall'anno 1991 e fino al suo decesso, avvenuto in data Per_1
pagina 3 di 8 13.11.2021, il quale lo ha utilizzato per coltivare un oliveto e una vigna, raccogliendone personalmente i frutti, nonché eseguendo la pulizia del terreno, lo sfalcio dell'erba e lo smaltimento di ramaglie e fogliame attorno alla recinzione, anche al fine di prevenire gli incendi, e provvedendo al diserbo dell'oliveto e della vigna. Inoltre, aveva provveduto a recintare il terreno con rete Persona_1 metallica e paletti in ferro e apponendovi un cancello chiuso con lucchetto, del quale lo stesso deteneva le chiavi.
L'attore ha dedotto che, già dall'anno 2015, gli aveva concesso di accedere al terreno Persona_1 per farvi pascolare il gregge e, alla sua morte, di avere continuato ad utilizzare detto terreno, dapprima, sostituendo la recinzione nelle parti in cui la stessa era danneggiata e poi continuando a coltivare l'oliveto, estirpando le erbacce dal terreno ed utilizzandolo per pascolo del proprio bestiame.
A sono succeduti, oltre a , anche , Persona_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3
, e i quali hanno dichiarato CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_1 di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa sul suddetto terreno, disinteressandosi di compiere atti di gestione o disposizione del bene ed omettendo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione dello stesso.
Pertanto, l'attore ha dedotto di avere sostituito il lucchetto del portoncino di ingresso al terreno, mantenendo la disponibilità esclusiva del bene.
Si sono costituiti in giudizio , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e i quali non si sono opposti alla domanda proposta dall'attore
[...] CP_6 CP_7
e hanno riconosciuto il possesso esercitato, dapprima, da e, successivamente al Persona_1 decesso di quest'ultimo, dall'attore, chiedendo l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dalle attrici merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello pagina 4 di 8 stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930). pagina 5 di 8 Nel caso di specie, l'attore ha provato di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa, per essere subentrato nel possesso esercitato sul medesimo dal padre il quale lo ha posseduto almeno dagli anni Ottanta sino al suo decesso, invocando, Persona_1 così, una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
Invero, l'attore ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con Persona_1 la produzione del certificato attestante la situazione storica di famiglia di quest'ultimo relativa al periodo dal 1978 al 2000, dal quale si evince la presenza, tra gli altri, del figlio , nonché Parte_1 il decesso dello stesso avvenuto il 13.11.2021, come attestato anche nel certificato di Persona_1 morte del medesimo (docc. 24 e 1 atto di citazione).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e, prima di lui, del padre individuando con esattezza e Persona_1 precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, di cui uno di essi ha fornito riscontro anche nell'estratto di mappa e nello stralcio su ortofoto mostrati loro in udienza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 9 luglio 2025). Testimone_1 Testimone_2
I testi hanno riferito che (da metà/fine anni Ottanta, teste;
dalla metà degli Persona_1 Tes_1 anni Settanta, teste ) ha utilizzato un terreno sito in Talana in località “Su campu e sa gente o Su Pt_11
Scarriadorgiu”, coltivando un vigneto ed occupandosi della vendemmia, anche incaricando un operaio di eseguire dei lavori nella vigna con un trattore, curando gli alberi di ulivo e raccogliendone i frutti, nonché occupandosi della pulizia del terreno. Il teste ha saputo riferire in merito alle Testimone_2 suddette circostanze per avere aiutato personalmente con la vendemmia, unitamente Persona_1 ai suoi familiari, precisando che gli stessi si aiutavano reciprocamente.
Gli stessi testi hanno riferito che, già dal 2015 (da circa 10/15 anni, teste ), ha Tes_1 Parte_1 iniziato ad utilizzare il suddetto terreno, continuando a coltivare la vigna, poi estirpata, e ad effettuare la vendemmia, nonché a curare l'oliveto, del quale pota le piante e ne raccoglie i frutti. Inoltre, essi hanno riferito che l'attore ha seminato il terreno con foraggio (tra cui fieno) per gli animali. Invero, il teste ha specificato che l'attore è allevatore sia di pecore che di mucche ed utilizza detto Tes_1 terreno per condurre al pascolo il bestiame. I testi hanno riferito che l'attore esegue la potatura delle piante di ulivo e provvede alla raccolta delle olive nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.
I testi hanno riferito, altresì, di avere visto personalmente l'attore recintare il terreno nel 2015, con rete metallica e pali in ferro (teste ) e che lo stesso ha scavato nel suo terreno e costruito un muro in Tes_1 blocchetti sul lato strada (teste ) ed apposto un cancello dotato di lucchetto, del quale l'attore e suo Pt_11 padre detenevano le chiavi, per averli visti aprire e chiudere il cancello stesso. pagina 6 di 8 Infine, gli stessi testi hanno riferito che è subentrato al padre dal Parte_1 Persona_1 decesso di quest'ultimo, nel possesso da questi esercitato sul suddetto terreno, continuando a svolgervi, in modo esclusivo, le stesse attività svolte sino a quel momento e sino all'attualità.
Inoltre, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e, dopo la sua morte, da parte Persona_1 dell'attore e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come gli unici proprietari. Il teste ha precisato, altresì, che il terreno in origine apparteneva alla Pt_11 famiglia ed era stato diviso tra i fratelli tra cui anche sua madre e al Per_1 Per_1 Persona_1 quale era spettato in eredità, riferendo di non avere avuto contezza di contestazioni neppure in seno alla stessa famiglia.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di parentela/affinità con l'attore e con la sua famiglia (il teste Testimone_1 ha riferito di essere cugino della moglie dell'attore; il teste ha riferito di essere cugino Testimone_2 dell'attore), nonché per la loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto proprietari di terreni vicini (teste , il quale ha riferito che la sua famiglia è proprietaria di un terreno situato a circa Tes_1
200 metri di distanza da quello dell'attore; teste , il quale ha riferito che la sua famiglia è Pt_11 proprietaria di un terreno posto a circa 120 metri di distanza da quello dell'attore).
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della richiesta di frazionamento del terreno oggetto di causa nell'interesse dell'attore (docc. 3 e 3.1, atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e la sua qualità di erede di attraverso la Persona_1 produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che Pt_1 ha acquistato la proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa in forza di successione
[...] nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Persona_1
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
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Considerato che
, CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
e si sono costituiti in giudizio senza contestare la domanda di parte attrice e
[...] CP_7 chiedendone l'accoglimento, a spese compensate, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale per successione nel possesso, dichiara (c.f. ) proprietario del terreno sito in Talana e distinto al Parte_1 C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Talana al foglio 29, particella 249 (uliveto);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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