Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 4/02/2025 h.8,30
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1859/2024 R.G.
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, , rappresentati e difesi dall'Avv. SILVESTRE ANNA presso il
[...] C.F._4 cui studio in Pomigliano D'Arco elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti ALLOCCA PASQUALE e TROIANO ROBERTA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, giusta procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2024, parte ricorrente, premettendo di essere alle dipendenze della convenuta con parametro 230 del CCNL degli Autoferrotranvieri, e che, in ragione del rapporto intercorrente con la società convenuta, aveva maturato e goduto per ciascun anno di attività di giorni di ferie, lamenta che la retribuzione, corrisposta dall'azienda per tali giornate in cui avevano Contr goduto delle ferie, è stata inferiore al dovuto, avendo l'azienda illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso, ovvero la “indennità perequativa”, la “indennità compensativa” e l'indennità di turno. Ha, dunque, chiesto al Tribunale adito di far accertare e dichiarare per ciascuno dei ricorrenti il diritto all'inclusione nella base di calcolo della loro retribuzione, per i giorni di ferie effettivamente goduti, delle indennità e/o degli elementi retribuiti previsti dal CCNL e corrisposti per ogni giornata di lavoro, analiticamente indicati in ricorso;
per l'effetto condannare la resistente al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle conseguenti differenze retributive, quantificate come in ricorso dall'anno 2012 all'anno 2022, per un totale di € 4.944,94 in favore del
€. 2.150,72 in favore del €. 5.056,48 in favore del €. 4.953,52 in favore Pt_1 Pt_2 Pt_3 del , oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
con vittoria di Pt_4 spese.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando il ricorso, di cui ha eccepito la nullità e/o inammissibilità; ha chiesto comunque il rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto, stante la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dagli istanti;
in via subordinata,
e per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di ridurre la somma maturata a favore dei ricorrenti, statuendo che alcun importo è dovuto per l'anno 2012 e limitando la richiesta fino a giugno 2022, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Modificando il proprio orientamento pregresso e condividendosi ex art. 118 d. a. c.p.c. quanto argomentato da Cassazione civile sez. lav., 27/09/2024, n. 25850, in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
1
CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare Persona_2
è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa Per_3
To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in
2 quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_3
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_4
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia),
[...] obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_3
155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
È quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del e le conseguenti disposizioni aziendali che Pt_5 abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”. L'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 avente ad oggetto la nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'Art. 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo […] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'
‟importo della “indennità compensativa”.
3 L' “indennità perequativa/compensativa”: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire. Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”. Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Quanto alla indennità di turno valgono le medesime considerazioni reputandosi la stessa ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di £. 500 (attualmente pari a €. 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione;
ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa). In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza. Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Ciò non porta a ritenere che sussista un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva, dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie, al godimento delle stesse, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla
4 retribuzione che ogni mese, e, quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita… Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta…, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass. N. 19991 del 2024) “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Venendo all'esame del quantum, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte resistente con le note depositate il 16.1.2025 e non oggetto di contestazione specifica della parte ricorrente;
va precisato che i parametri di detto calcolo erano già contenuti in memoria e rispetto ad essi alcuna contestazione ha mosso parte istante;
infine, né in ricorso né negli allegati si rinvengono altri conteggi. Di contro, i conteggi di parte resistente appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e rispettosi degli elementi in fatto documentati e provati in giudizio, ovvero delle buste paga dei ricorrenti e della normativa di riferimento. Il computo tien conto del riconoscimento a partire dal novembre 2012, e, avuto riguardo alla nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” – per l'anno 2022 si limita ai giorni di ferie effettivamente fruiti fino a tale data. Parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli importi come meglio precisati in dispositivo per ciascuno dei ricorrenti, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi indicati come nei citati conteggi) sino al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti e del mutamento del proprio orientamento giurisprudenziale, nonché del più ridotto accoglimento della domanda.
P.Q.M.
così provvede: 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di €. 4.273,82 in favore di
[...] Pt_1
€. 1.485,48 in favore di , €. 4.573,76 in favore di ed
[...] Parte_2 Parte_3
€. 4.288,88 in favore di , oltre per ciascuno di essi gli interessi legali sulle somme Parte_4 rivalutate annualmente dalla maturazione al saldo;
2) Compensa per la metà le spese del giudizio, e per il residuo condanna la resistente al rimborso delle spese in favore di parte ricorrente, liquidando la restante parte in €. 1.347,00, oltre €.
5 59,25 per esborsi, ed oltre Iva CA e spese forfettarie come per legge con attribuzione all'avv. Anna Silvestre. Si comunichi.
Napoli, 4.2.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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