CASS
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2025, n. 23794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23794 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR DA, nato a [...] 1'11/04/1973 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Delfino Maria Lourdes Anna, difensore di DA AR, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di DA AR la misura della custodia in carcere per plurimi reati, incentrati sull'accusa di avere svolto il ruolo di "reggente", in esecuzione delle direttive del fratello AL, detenuto in carcere, in seno ad una associazione di stampo mafioso, finalizzata ad esercitare il controllo della pesca nel tratto di mare jonico della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri, oltre che il controllo del traffico di sostanze stupefacenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23794 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 07/05/2025 La misura è stata disposta nei suoi confronti per i capi 1 (416-bis cod. pen.) 27,29 (56, 110, 629, 416-bis.1 cod.pen. per le estorsioni tentate e consumate ai danni dei pescatori pugliesi e calabresi), 39 (art. 337 cod. pen. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in occasione dei sopralluoghi eseguiti dai carabinieri presso la loro struttura abusiva), 42 (artt. 612 e 581 cod. pen., per avere minacciato e malmenato RI LO, come punizione allo stesso inflitta per aver consentito di pescare nella zona di mare loro interdetta ad alcuni pescatori calabresi non autorizzati), 49 (artt. 633 e 639-bis cod. pen., per occupanDne abusiva della struttura realizzata sulla spiaggia di RO), 50 (art. 349 cod.pen. per violazione dei sigilli relativi alla predetta struttura balneare), 51 (artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., per avere costretto TO NO, titolare di uno stabilimento balneare a pagare tremila euro per ampliare l'area della sua concessione con una nuova fila di ombrelloni), 53 (artt.110, 624 e 625 cod. pen., per il furto di acqua con allaccio non autorizzato alla rete idrica, correlato alla struttura abusiva di cui al capo 49 che precede), 57 (artt.110, 629 cod. pen. per il reato di estorsione ai danni di GE SA, costretto a pagare 5 mila euro per poter svolgere la propria attività commerciale), 58 (artt. 582 e 583, 416-bis.1 cod.pen., per il reato di lesioni in danno di NC FO nel contesto di un regolamento di conti), 61 (artt. 110, 513-bis, 416-bis.1 cod.pen., per il reato di concorrenza illecita realizzata ai danni dei pescatori a cui veniva impedito di pescare nella zona di mare loro riservata, con la minaccia di conseguenze se lo avessero fatto senza pagare una quota del prezzo del pescato), capi 70,75,80,81,82,83,84 (per i reati di cui agli artt. 110, 629 cod.pen., relativi alle estorsioni desunte dai colloqui in carcere di AL AR per recuperare le somme necessarie di sua spettanza). 2. Nell'atto a firma dei difensori di fiducia, AR DA chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale proceduto a vagliare le deduzioni difensive sottopostegli in sede di riesame con analitica memoria, essendosi limitato a riportare tramite la tecnica del copia-incolla il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., che già in buona parte aveva motivato per relationem, facendo propri i contenuti della richiesta del p.m. che a sua volta era un compendio delle informative di Polizia Giudiziaria. Nel corpo del motivo vengono riprese le censure che erano state sottoposte al riesame sui diversi punti afferenti: 1) epoca remota delle condanne emesse nei confronti di alcuni degli esponenti della famiglia AR risalenti al 2001; 2) le 2 numerose pronunce di assoluzione dall'accusa di associazione mafiosa emesse negli anni seguenti per gli stessi fatti;
3) la mancata verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, sia sotto il profilo della loro attendibilità intrinseca che dell'assenza di riscontri estrinseci, oltre che della mancata contestualizzazione temporale delle loro dichiarazioni riferite al passato;
4) la mancata disamina delle intercettazioni, che sono state genericamente richiamate attraverso le sintesi operate dalla Polizia Giudiziaria, senza un vaglio della loro corretta interpretazione;
5) la omessa indicazione degli elementi di prova a supporto del ruolo svolto da DA AR, scarcerato il 2 ottobre 2020 dopo aver scontato una pena di 26 anni. 2.2. i‘iolazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di motivare o fornito una motivazione illogica in ordine ai reati di estorsione e di concorrenza illecita aggravati dal metodo mafioso, per non aver fornito risposto alle censure difensive, sempre se non attraverso un generico richiamo alle risultanze ricopiate nell'ordinanza, senza valutare l'attendibilità dei collaboratori in ragione dei contenuti riferiti a acquisizioni processuali oramai processualmente conosciute. 2.3. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad una valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione del tempo decorso dall'epoca cui si riferiscono gli indizi a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza ed in parte per inammissibilità di tutti i motivi dedotti. Si deve premettere che /, sebbene le ragioni poste a sostegno del rigetto della richiesta di riesame siano state esposte con ampi richiami alle informative di polizia giudiziaria riprodotte nel corpo della motivazione che ne appesantiscono non poco la lettura, tuttavia, nessuna lacuna può essere ravvisata nelle risposte fornite alle deduzioni difensive, pur avendo il Tribunale adottato un modello di motivazione non immune da critiche per l'inutile sovrabbondanza della parte descrittiva delle fonti di prova a discapito di una disamina più snella ed essenziale, limitata al vaglio della specifica posizione del ricorrente. La riproduzione del contenuto dell'ordinanza del G.I.P. diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche eccepite dalla difesa nel corso del riesame. Una volta soddisfatti i parametri dell'autonomia della motivazione, risulta insussistente la dedotta nullità ex art. 125 cod. proc. pen. del provvedimento per 3 assenza di motivazione, potendosi ritenere effettuato dal Tribunale lo scrutinio dei contenuti dell'ordinanza genetica, avendo dato conto delle deduzioni difensive, nel rispetto dei criteri del modello di motivazione cui deve conformarsi ogni provvedimento giurisdizionale. 2. Ciò premesso si deve rilevare la genericità dei motivi dedotti dal ricorrente, rivolti a prospettare una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede. Il ricorrente reitera deduzioni formulate in sede di riesame senza confrontarsi con la motivazione nella quale è stato posto in luce che l'esistenza del sodalizio mafiosoyoltre ad essere stata accertata in plurime sentenze/ è sorretta da una mole rilevante di intercettazioni che ne riscontrano l'operatività in termini di attualità. Più in particolare il controllo mafioso della pesca nel tratto di mare jonico interessato è desumibile in modo inequivoco dalle intercettazioni richiamate nel ordinanza / oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Non vengono prese in considerazione dal ricorrente le numerose intercettazioni opportunamente richiamate nel corpo della motivazione dell'ordinanza impugnata che confermano e riscontrano quanto riferito dai f collaboratori di giustizia sùlla egemonia esercitata dalle famiglie degli AR di RO e degli Scarci di Scanzano Ionico sulle attività della pesca nella zona di mare interessata da Pisticci a Nova Siri, con le intimidazioni rivolte ai pescatori calabresi e pugliesi provenienti da altri comuni per imporre loro il divieto di pescare a meno di accettare di versare un "obolo", consistente nella consegna di una parte del pescato o in una somma di denaro. Molteplici sono i riferimenti nella corposa ordinanza alle esternazioni della forza di intimidazione mafiosa esercitata dalle due famiglie confederate tra loro, incentrate sia su rappresaglie violente contro coloro che non obbediscono alle loro imposizioni e sia attraverso la reputazione criminale dei capimafia che sebbene detenuti in carcere continuano a manifestare all'esterno la propria prepotenza, in particolare di AR AL e di AR DA (odierno ricorrente). Nella motivazione dell'ordinanza viene dato correttamente rilievo anche alla convocazione del 2 settembre 2023, giorno in cui viene filmato l'incontro con i pescatori pugliesi ai quali viene ribadito il divieto di pescare entro i 120 metri dalla costa, come emerge dalle intercettazioni richiamate e riprodotte puntualmente in modo analitico nelle numerose pagine di cui si compone il provvedimento impugnato. Significative sono le intercettazioni che danno conto del controllo mafioso che si estende anche alle attività di ristorazione connesse alla pesca per i divieti imposti 4 ai gestori dei ristoranti della zona/ ai quali è impedito di rifornirsi presso venditori diversi da quelli autorizzati dalle due famiglie che pretendono di imporre una sorta di monopolio nel mercato ittico della zona. Vi sono plurimi riferimenti alle intercettazioni che dimostrano come la Cooperativa "Nereide" fondata dalle due famiglie mafiose per la tutela della pesca dagli abusivi che non rispettano le regole, rappresenti in realtà solo uno schermo formale per dissimulare le estorsioni poste in essere ai danni degli altri pescatori, costretti a rinunciare a pescare nella loro zona di competenza, con la minaccia di subire pestaggi o danneggiamenti alle loro imbarcazioni. In tale quadro si inseriscono anche le estorsioni ai danni di imprenditori della zona che sono costretti a versare somme di denaro quale contributo per sostenere le spese legali del capo-mafia AL AR, che trovano indubbio riscontro nelle intercettazioni dei colloqui in carcere tra il predetto AL (il boss) con i figli EL e GI AR, che si occupano di recuperare le somme di denaro direttamente o tramite gli altri associati incaricati dell'esecuzione delle estorsioni. La difesa non si confronta con la disamina indiziaria svolta dalla ordinanza, a cominciare dalla valenza sintomatica della vicenda ai danni dell'imprenditore GE SA (v. pg. 259 e ss.) t in relazione allo stato di terrore in cui gli AR facevano vivere coloro che si opponevano al loro volere. Vengono valorizzati quali ulteriori manifestazioni della forza di intimidazione i pestaggi avvenuti in pieno centro abitato (nei mesi di giugno 2023 e 2024), che contribuiscono a supportare la fama criminale-mafiosa degli AR, e le ingerenze nell'azienda Bricofer con le assunzioni obbligate di soggetti indicati dalla famiglia AR. Ulteriori elementi di conferma del controllo mafioso del territorio vengono desunti in modo non illogico dalle intercettazioni che dimostrano il ruolo svolto dagli AR nella gestione delle vendite giudiziarie e pon riferimento ai rapporti con le istituzioni ampio risalto viene dato in modo non illogico anche all'episodio del c.d. inchino del 15 agosto 2024 durante la festa della processione della "Madonna del Mare con le barche" avvenuto davanti allo stabilimento balneare degli Scarci. Il variegato quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto tutt'altro che illogicamente della rilevanza probatoria delle intercettazioni ritenuta a ragione di gran lunga superiore a quella delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che concorrono sinergicamente a dimostrare come l'attività del sodalizio non cessata dopo l'arresto dei capi (AR AL e AR DA), ma sia proseguita con la riproduzione delle stesse dinamiche criminose che ne avevano già giustificato l'inquadramento nella fattispecie dell'associazione di tipo mafioso. 5 Neppure colgono nel segno le censure difensive in merito alla integrazione del delitto di concorrenza illecita di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato ai sensi 461-bis.1 cod. pen., essendo state correttamente evidenziate le caratteristiche del sistema mafioso attraverso il quale veniva imposto un regime monopolistico sull'attività della pesca a danno dei pescatori ai quali era vietato di accedere nelle zone di mare individuate dall'associazione mafiosa, imponendo il pagamento di un "obolo", consistente in una parte del pescato o nel versamento di una somma di denaro. Vengono scrutinate le numerose intercettazioni che attestano come AR DA abbia assunto il ruolo di reggente dell'associazione, al posto del fratello AL, detenuto in carcere. Significative sono le conversazioni che riscontrano gli accordi e le discussioni intercorse tra DA AR, una volta libero, e gli altri sodali, in particolare con IO RD, che aveva svolto lo stesso ruolo di reggente prima della liberazione di DA, e che viene messo da parte per volontà del capomafia ancora detenuto. Ritiene questo Collegio che, rispetto all'articolato ragionamento espresso dalla ordinanza impugnata - che si avvale di un amplissimo compendio indiziario esposto secondo la sua molteplicità e convergenza sul tema centrale sul quale si appunta il ricorso - le censure, volte soprattutto a inficiare il profilo della esteriorizzazione mafiosa del gruppo, risultano genericamente proposte anche per inammissibili ragioni in fatto, secondo una valutazione parcellizzata e senza specifico confronto con le ragioni poste a base della ordinanza impugnata che - al di là della collocazione teorica - ha correttamente individuato lo stigma mafioso del gruppo facente capo ài fratelli AL e DA AR proveniente dalla loro condanna per associazione mafiosa ed espresso nel tempo, soprattutto attraverso il controllo territoriale e dei settori economici sopraindicati, facendo valere una perdurante qualità criminale mafiosa, come documentato dai reati-fine oggetto di specifica contestazione la cui realizzazione converge nel delineare - senza incorrere in vizi logici e giuridici - la qualità mafiosa della compagine associativa. Non coglie nel segno neppure l'insistito rilievo difensivo in ordine alla mancanza - o isolata esistenza - di condotte violente a carico del ricorrente dovendosi ribadire, in ogni caso, che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617), come nel caso di specie, in cui risulta indiziariamente provato che l'organizzazione è 6 stata in grado concretamente di porre in pericolo l'ordine pubblico e l'ordine economico, segnatamente con riguardo al libero esercizio dell'attività economica. Come pure generico è il richiamo di precedenti decisioni giudiziarie assolutorie o il rinvio al successivo editto accusatorio espresso nella richiesta di giudizio immediato. In conclusione, l'ordinanza opera correttamente l'inquadramento giuridico della associazione mafiosa quale "gruppo mafioso a soggettività differente" (v. pag. 456 e ss.), richiamando il recente orientamento espresso da Sez. 2 n. 24901 del 15/5/2024, De Cotiis, RV. 286689). Quanto alla aggravante mafiosa, la censura è generica rispetto sia alla ritenuta sussistenza e operatività del gruppo mafioso sia alle singole ipotesi in cui è stata contestata, rispetto alle quali solo conclusivamente è riassunta la valutazione rispetto alla duplice contestazione a pag. 464 e seg. della ordinanza impugnata. 3. Anche i motivi sulle esigenze cautelari appaiono infondati, trovando applicazione per i titoli di reato per cui si procede la duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. A fronte di tale dato, le censure del ricorrente a sostegno del superamento della presunzione sono state articolate senza considerare che l'intraneità alla cosca mafiosa è stata argomentata in termini di attualità sulla base della ripresa delle stesse dinamiche associative che avevano caratterizzato l'associazione prima dell'arresto di AR DA e di AR AL. Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94- comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 Così deciso in Roma il 7 maggio 2025 Il Consi estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Delfino Maria Lourdes Anna, difensore di DA AR, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di DA AR la misura della custodia in carcere per plurimi reati, incentrati sull'accusa di avere svolto il ruolo di "reggente", in esecuzione delle direttive del fratello AL, detenuto in carcere, in seno ad una associazione di stampo mafioso, finalizzata ad esercitare il controllo della pesca nel tratto di mare jonico della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri, oltre che il controllo del traffico di sostanze stupefacenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23794 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 07/05/2025 La misura è stata disposta nei suoi confronti per i capi 1 (416-bis cod. pen.) 27,29 (56, 110, 629, 416-bis.1 cod.pen. per le estorsioni tentate e consumate ai danni dei pescatori pugliesi e calabresi), 39 (art. 337 cod. pen. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in occasione dei sopralluoghi eseguiti dai carabinieri presso la loro struttura abusiva), 42 (artt. 612 e 581 cod. pen., per avere minacciato e malmenato RI LO, come punizione allo stesso inflitta per aver consentito di pescare nella zona di mare loro interdetta ad alcuni pescatori calabresi non autorizzati), 49 (artt. 633 e 639-bis cod. pen., per occupanDne abusiva della struttura realizzata sulla spiaggia di RO), 50 (art. 349 cod.pen. per violazione dei sigilli relativi alla predetta struttura balneare), 51 (artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., per avere costretto TO NO, titolare di uno stabilimento balneare a pagare tremila euro per ampliare l'area della sua concessione con una nuova fila di ombrelloni), 53 (artt.110, 624 e 625 cod. pen., per il furto di acqua con allaccio non autorizzato alla rete idrica, correlato alla struttura abusiva di cui al capo 49 che precede), 57 (artt.110, 629 cod. pen. per il reato di estorsione ai danni di GE SA, costretto a pagare 5 mila euro per poter svolgere la propria attività commerciale), 58 (artt. 582 e 583, 416-bis.1 cod.pen., per il reato di lesioni in danno di NC FO nel contesto di un regolamento di conti), 61 (artt. 110, 513-bis, 416-bis.1 cod.pen., per il reato di concorrenza illecita realizzata ai danni dei pescatori a cui veniva impedito di pescare nella zona di mare loro riservata, con la minaccia di conseguenze se lo avessero fatto senza pagare una quota del prezzo del pescato), capi 70,75,80,81,82,83,84 (per i reati di cui agli artt. 110, 629 cod.pen., relativi alle estorsioni desunte dai colloqui in carcere di AL AR per recuperare le somme necessarie di sua spettanza). 2. Nell'atto a firma dei difensori di fiducia, AR DA chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale proceduto a vagliare le deduzioni difensive sottopostegli in sede di riesame con analitica memoria, essendosi limitato a riportare tramite la tecnica del copia-incolla il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., che già in buona parte aveva motivato per relationem, facendo propri i contenuti della richiesta del p.m. che a sua volta era un compendio delle informative di Polizia Giudiziaria. Nel corpo del motivo vengono riprese le censure che erano state sottoposte al riesame sui diversi punti afferenti: 1) epoca remota delle condanne emesse nei confronti di alcuni degli esponenti della famiglia AR risalenti al 2001; 2) le 2 numerose pronunce di assoluzione dall'accusa di associazione mafiosa emesse negli anni seguenti per gli stessi fatti;
3) la mancata verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, sia sotto il profilo della loro attendibilità intrinseca che dell'assenza di riscontri estrinseci, oltre che della mancata contestualizzazione temporale delle loro dichiarazioni riferite al passato;
4) la mancata disamina delle intercettazioni, che sono state genericamente richiamate attraverso le sintesi operate dalla Polizia Giudiziaria, senza un vaglio della loro corretta interpretazione;
5) la omessa indicazione degli elementi di prova a supporto del ruolo svolto da DA AR, scarcerato il 2 ottobre 2020 dopo aver scontato una pena di 26 anni. 2.2. i‘iolazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di motivare o fornito una motivazione illogica in ordine ai reati di estorsione e di concorrenza illecita aggravati dal metodo mafioso, per non aver fornito risposto alle censure difensive, sempre se non attraverso un generico richiamo alle risultanze ricopiate nell'ordinanza, senza valutare l'attendibilità dei collaboratori in ragione dei contenuti riferiti a acquisizioni processuali oramai processualmente conosciute. 2.3. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad una valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione del tempo decorso dall'epoca cui si riferiscono gli indizi a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza ed in parte per inammissibilità di tutti i motivi dedotti. Si deve premettere che /, sebbene le ragioni poste a sostegno del rigetto della richiesta di riesame siano state esposte con ampi richiami alle informative di polizia giudiziaria riprodotte nel corpo della motivazione che ne appesantiscono non poco la lettura, tuttavia, nessuna lacuna può essere ravvisata nelle risposte fornite alle deduzioni difensive, pur avendo il Tribunale adottato un modello di motivazione non immune da critiche per l'inutile sovrabbondanza della parte descrittiva delle fonti di prova a discapito di una disamina più snella ed essenziale, limitata al vaglio della specifica posizione del ricorrente. La riproduzione del contenuto dell'ordinanza del G.I.P. diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche eccepite dalla difesa nel corso del riesame. Una volta soddisfatti i parametri dell'autonomia della motivazione, risulta insussistente la dedotta nullità ex art. 125 cod. proc. pen. del provvedimento per 3 assenza di motivazione, potendosi ritenere effettuato dal Tribunale lo scrutinio dei contenuti dell'ordinanza genetica, avendo dato conto delle deduzioni difensive, nel rispetto dei criteri del modello di motivazione cui deve conformarsi ogni provvedimento giurisdizionale. 2. Ciò premesso si deve rilevare la genericità dei motivi dedotti dal ricorrente, rivolti a prospettare una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede. Il ricorrente reitera deduzioni formulate in sede di riesame senza confrontarsi con la motivazione nella quale è stato posto in luce che l'esistenza del sodalizio mafiosoyoltre ad essere stata accertata in plurime sentenze/ è sorretta da una mole rilevante di intercettazioni che ne riscontrano l'operatività in termini di attualità. Più in particolare il controllo mafioso della pesca nel tratto di mare jonico interessato è desumibile in modo inequivoco dalle intercettazioni richiamate nel ordinanza / oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Non vengono prese in considerazione dal ricorrente le numerose intercettazioni opportunamente richiamate nel corpo della motivazione dell'ordinanza impugnata che confermano e riscontrano quanto riferito dai f collaboratori di giustizia sùlla egemonia esercitata dalle famiglie degli AR di RO e degli Scarci di Scanzano Ionico sulle attività della pesca nella zona di mare interessata da Pisticci a Nova Siri, con le intimidazioni rivolte ai pescatori calabresi e pugliesi provenienti da altri comuni per imporre loro il divieto di pescare a meno di accettare di versare un "obolo", consistente nella consegna di una parte del pescato o in una somma di denaro. Molteplici sono i riferimenti nella corposa ordinanza alle esternazioni della forza di intimidazione mafiosa esercitata dalle due famiglie confederate tra loro, incentrate sia su rappresaglie violente contro coloro che non obbediscono alle loro imposizioni e sia attraverso la reputazione criminale dei capimafia che sebbene detenuti in carcere continuano a manifestare all'esterno la propria prepotenza, in particolare di AR AL e di AR DA (odierno ricorrente). Nella motivazione dell'ordinanza viene dato correttamente rilievo anche alla convocazione del 2 settembre 2023, giorno in cui viene filmato l'incontro con i pescatori pugliesi ai quali viene ribadito il divieto di pescare entro i 120 metri dalla costa, come emerge dalle intercettazioni richiamate e riprodotte puntualmente in modo analitico nelle numerose pagine di cui si compone il provvedimento impugnato. Significative sono le intercettazioni che danno conto del controllo mafioso che si estende anche alle attività di ristorazione connesse alla pesca per i divieti imposti 4 ai gestori dei ristoranti della zona/ ai quali è impedito di rifornirsi presso venditori diversi da quelli autorizzati dalle due famiglie che pretendono di imporre una sorta di monopolio nel mercato ittico della zona. Vi sono plurimi riferimenti alle intercettazioni che dimostrano come la Cooperativa "Nereide" fondata dalle due famiglie mafiose per la tutela della pesca dagli abusivi che non rispettano le regole, rappresenti in realtà solo uno schermo formale per dissimulare le estorsioni poste in essere ai danni degli altri pescatori, costretti a rinunciare a pescare nella loro zona di competenza, con la minaccia di subire pestaggi o danneggiamenti alle loro imbarcazioni. In tale quadro si inseriscono anche le estorsioni ai danni di imprenditori della zona che sono costretti a versare somme di denaro quale contributo per sostenere le spese legali del capo-mafia AL AR, che trovano indubbio riscontro nelle intercettazioni dei colloqui in carcere tra il predetto AL (il boss) con i figli EL e GI AR, che si occupano di recuperare le somme di denaro direttamente o tramite gli altri associati incaricati dell'esecuzione delle estorsioni. La difesa non si confronta con la disamina indiziaria svolta dalla ordinanza, a cominciare dalla valenza sintomatica della vicenda ai danni dell'imprenditore GE SA (v. pg. 259 e ss.) t in relazione allo stato di terrore in cui gli AR facevano vivere coloro che si opponevano al loro volere. Vengono valorizzati quali ulteriori manifestazioni della forza di intimidazione i pestaggi avvenuti in pieno centro abitato (nei mesi di giugno 2023 e 2024), che contribuiscono a supportare la fama criminale-mafiosa degli AR, e le ingerenze nell'azienda Bricofer con le assunzioni obbligate di soggetti indicati dalla famiglia AR. Ulteriori elementi di conferma del controllo mafioso del territorio vengono desunti in modo non illogico dalle intercettazioni che dimostrano il ruolo svolto dagli AR nella gestione delle vendite giudiziarie e pon riferimento ai rapporti con le istituzioni ampio risalto viene dato in modo non illogico anche all'episodio del c.d. inchino del 15 agosto 2024 durante la festa della processione della "Madonna del Mare con le barche" avvenuto davanti allo stabilimento balneare degli Scarci. Il variegato quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto tutt'altro che illogicamente della rilevanza probatoria delle intercettazioni ritenuta a ragione di gran lunga superiore a quella delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che concorrono sinergicamente a dimostrare come l'attività del sodalizio non cessata dopo l'arresto dei capi (AR AL e AR DA), ma sia proseguita con la riproduzione delle stesse dinamiche criminose che ne avevano già giustificato l'inquadramento nella fattispecie dell'associazione di tipo mafioso. 5 Neppure colgono nel segno le censure difensive in merito alla integrazione del delitto di concorrenza illecita di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato ai sensi 461-bis.1 cod. pen., essendo state correttamente evidenziate le caratteristiche del sistema mafioso attraverso il quale veniva imposto un regime monopolistico sull'attività della pesca a danno dei pescatori ai quali era vietato di accedere nelle zone di mare individuate dall'associazione mafiosa, imponendo il pagamento di un "obolo", consistente in una parte del pescato o nel versamento di una somma di denaro. Vengono scrutinate le numerose intercettazioni che attestano come AR DA abbia assunto il ruolo di reggente dell'associazione, al posto del fratello AL, detenuto in carcere. Significative sono le conversazioni che riscontrano gli accordi e le discussioni intercorse tra DA AR, una volta libero, e gli altri sodali, in particolare con IO RD, che aveva svolto lo stesso ruolo di reggente prima della liberazione di DA, e che viene messo da parte per volontà del capomafia ancora detenuto. Ritiene questo Collegio che, rispetto all'articolato ragionamento espresso dalla ordinanza impugnata - che si avvale di un amplissimo compendio indiziario esposto secondo la sua molteplicità e convergenza sul tema centrale sul quale si appunta il ricorso - le censure, volte soprattutto a inficiare il profilo della esteriorizzazione mafiosa del gruppo, risultano genericamente proposte anche per inammissibili ragioni in fatto, secondo una valutazione parcellizzata e senza specifico confronto con le ragioni poste a base della ordinanza impugnata che - al di là della collocazione teorica - ha correttamente individuato lo stigma mafioso del gruppo facente capo ài fratelli AL e DA AR proveniente dalla loro condanna per associazione mafiosa ed espresso nel tempo, soprattutto attraverso il controllo territoriale e dei settori economici sopraindicati, facendo valere una perdurante qualità criminale mafiosa, come documentato dai reati-fine oggetto di specifica contestazione la cui realizzazione converge nel delineare - senza incorrere in vizi logici e giuridici - la qualità mafiosa della compagine associativa. Non coglie nel segno neppure l'insistito rilievo difensivo in ordine alla mancanza - o isolata esistenza - di condotte violente a carico del ricorrente dovendosi ribadire, in ogni caso, che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617), come nel caso di specie, in cui risulta indiziariamente provato che l'organizzazione è 6 stata in grado concretamente di porre in pericolo l'ordine pubblico e l'ordine economico, segnatamente con riguardo al libero esercizio dell'attività economica. Come pure generico è il richiamo di precedenti decisioni giudiziarie assolutorie o il rinvio al successivo editto accusatorio espresso nella richiesta di giudizio immediato. In conclusione, l'ordinanza opera correttamente l'inquadramento giuridico della associazione mafiosa quale "gruppo mafioso a soggettività differente" (v. pag. 456 e ss.), richiamando il recente orientamento espresso da Sez. 2 n. 24901 del 15/5/2024, De Cotiis, RV. 286689). Quanto alla aggravante mafiosa, la censura è generica rispetto sia alla ritenuta sussistenza e operatività del gruppo mafioso sia alle singole ipotesi in cui è stata contestata, rispetto alle quali solo conclusivamente è riassunta la valutazione rispetto alla duplice contestazione a pag. 464 e seg. della ordinanza impugnata. 3. Anche i motivi sulle esigenze cautelari appaiono infondati, trovando applicazione per i titoli di reato per cui si procede la duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. A fronte di tale dato, le censure del ricorrente a sostegno del superamento della presunzione sono state articolate senza considerare che l'intraneità alla cosca mafiosa è stata argomentata in termini di attualità sulla base della ripresa delle stesse dinamiche associative che avevano caratterizzato l'associazione prima dell'arresto di AR DA e di AR AL. Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94- comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 Così deciso in Roma il 7 maggio 2025 Il Consi estensore Il Presidente