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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.1787 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 03/02/1987), e
[...]
(cod. fisc.: , nato a [...] C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 26/02/1976), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti CLEMENTINA SCARFÒ e MALASPINA
ANTONINO, giusta procura allegata al ricorso, presso il cui studio in
VIA VIA PAOLO PELLICANO N. 15/E REGGIO CALABRIA, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 07/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 16/02/2019, proponendo contestualmente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 07.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 07.10.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 07.10.2025 il Giudice ha fissato l'udienza dell'11.11.2025, assegnando alle parti termine ex art. 127ter
c.p.c. entro la data di udienza ore 09:00, per il deposito delle note sostitutive d'udienza e per il deposito della documentazione indicata in parte motiva;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 16/02/2019; b) dal matrimonio
è nata una figlia (15.11.2021); Persona_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 28.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.09.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 07/07/2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...] -dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n.10, parte 2, serie A, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e costante confronto, per la risoluzione delle problematiche inerenti il rapporto genitoriale;
2. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. in ossequio alla Legge 56/2006, la figlia minore Persona_2
é affidata ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio di
[...]
bigenitorialità, quale fondamentale tutela dei diritti della minore, nell'ambito della condivisione della responsabilità e tenutezze;
4. la figlia minore rimarrà collocata in via Persona_2
prevalente presso la madre e continuerà a vivere con la mamma nella casa sita in Reggio Calabria alla via Vallone Mariannazzo n. 33;
5. entrambi i genitori assumeranno di concerto, le decisioni di maggior valenza per la figlia relativi all'istruzione, l'educazione e la salute;
limitatamente alle ordinarie e quotidiane risoluzioni, il genitore momentaneamente collocatario, assumerà la decisione ritenuta più corretta e utile per la minore, dando comunque notizia all'altro genitore per una corretta presa d'atto e possibile valutazione;
6. i coniugi si impegnano, conseguentemente, affinché la figlia minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori, i quali attueranno congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
7. i genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono curare di portare a conoscenza dell'altro genitore eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
8. la figlia minore trascorrerà con il proprio padre due Persona_1
pomeriggi di ogni settimana comprensivi della cena, nel pieno e prioritario rispetto della figlia stessa e salvo diversi impegni lavorativi dei genitori;
9. il sig. terrà con sé la figlia, Parte_2
continuativamente a settimane alterne, dalla mattina del sabato fino alla mattina del lunedì quando la riaccompagnerà all'asilo, compreso il pernottamento, nel pieno e prioritario rispetto delle esigenze della figlia stessa e salvo diversi impegni lavorativi dei coniugi, rispetto ai quali gli stessi potranno, di volta in volta, concordare diverse modalità e/o tempi, sempre nel pieno rispetto delle esigenze preminenti della minore;
10. i coniugi riconoscono che le indicazioni che precedono costituiscono contenuto minimo del diritto di visita, per cui, anche fuori dagli orari prestabiliti nel presente accordo, il padre potrà vedere la figlia minore in qualunque momento, previo accordo telefonico con la madre, sempre nel pieno rispetto delle esigenze preminenti della figlia;
11. in ordine alle vacanze natalizie si stabilisce che la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il Persona_1
giorno del 24 dicembre (vigilia) e il giorno del 25 dicembre (Natale) ed il giorno del 31 dicembre e del 1 gennaio;
per le festività pasquali la figlia trascorrerà, alternativamente con ognuno dei genitori il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; sono salvi eventuali diversi accordi sempre nel pieno rispetto delle esigenze preminenti della minore ed in base agli impegni lavorativi dei genitori;
12. in ordine alle vacanze estive, la figlia trascorrerà con Persona_1
il padre il periodo di due settimane consecutive, ricadente nei mesi tra giugno e settembre di ogni anno, e compatibilmente con il periodo feriale di entrambi i genitori da concordare o comunicare all'altro coniuge;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
si precisa che il compleanno della figlia verrà festeggiato ove possibile con entrambi i genitori. Tale concertazione potrà discrezionalmente e flessibilmente essere rivisitata dai coniugi. Per le altre festività (compleanni, onomastici, feste della mamma e del papà, ecc. ) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione ed in rapporto alle esigenze concrete;
13. il padre sig. contribuirà al Parte_2
mantenimento ordinario della figlia , corrispondendo in Persona_1
favore della madre sig.ra entro il giorno 5 (cinque) Parte_1
di ogni mese, mediante bonifico bancario sulla PostePay intestata alla madre l'importo di € 150,00 = mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
14. i genitori stabiliscono, altresì, che le spese c.d. extra assegno, sia quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione sia quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, che si renderanno necessarie per la figlia, saranno poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%; a tal fine si fa richiamo al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Reggio Calabria in materia, da aversi qui come riprodotto;
delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sarà fornita, ove occorre, documentazione fiscalmente valida degli importi eventualmente corrisposti a terzi in anticipazione;
15. l'assegno unico universale e le eventuali detrazioni spettanti per legge in relazione alla figlia minore verranno percepiti in via esclusiva dalla madre . Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.2025
Il Presidente rel. est. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.1787 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 03/02/1987), e
[...]
(cod. fisc.: , nato a [...] C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 26/02/1976), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti CLEMENTINA SCARFÒ e MALASPINA
ANTONINO, giusta procura allegata al ricorso, presso il cui studio in
VIA VIA PAOLO PELLICANO N. 15/E REGGIO CALABRIA, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 07/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 16/02/2019, proponendo contestualmente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 07.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 07.10.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 07.10.2025 il Giudice ha fissato l'udienza dell'11.11.2025, assegnando alle parti termine ex art. 127ter
c.p.c. entro la data di udienza ore 09:00, per il deposito delle note sostitutive d'udienza e per il deposito della documentazione indicata in parte motiva;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 16/02/2019; b) dal matrimonio
è nata una figlia (15.11.2021); Persona_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 28.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.09.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 07/07/2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...] -dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n.10, parte 2, serie A, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e costante confronto, per la risoluzione delle problematiche inerenti il rapporto genitoriale;
2. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. in ossequio alla Legge 56/2006, la figlia minore Persona_2
é affidata ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio di
[...]
bigenitorialità, quale fondamentale tutela dei diritti della minore, nell'ambito della condivisione della responsabilità e tenutezze;
4. la figlia minore rimarrà collocata in via Persona_2
prevalente presso la madre e continuerà a vivere con la mamma nella casa sita in Reggio Calabria alla via Vallone Mariannazzo n. 33;
5. entrambi i genitori assumeranno di concerto, le decisioni di maggior valenza per la figlia relativi all'istruzione, l'educazione e la salute;
limitatamente alle ordinarie e quotidiane risoluzioni, il genitore momentaneamente collocatario, assumerà la decisione ritenuta più corretta e utile per la minore, dando comunque notizia all'altro genitore per una corretta presa d'atto e possibile valutazione;
6. i coniugi si impegnano, conseguentemente, affinché la figlia minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori, i quali attueranno congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
7. i genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono curare di portare a conoscenza dell'altro genitore eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
8. la figlia minore trascorrerà con il proprio padre due Persona_1
pomeriggi di ogni settimana comprensivi della cena, nel pieno e prioritario rispetto della figlia stessa e salvo diversi impegni lavorativi dei genitori;
9. il sig. terrà con sé la figlia, Parte_2
continuativamente a settimane alterne, dalla mattina del sabato fino alla mattina del lunedì quando la riaccompagnerà all'asilo, compreso il pernottamento, nel pieno e prioritario rispetto delle esigenze della figlia stessa e salvo diversi impegni lavorativi dei coniugi, rispetto ai quali gli stessi potranno, di volta in volta, concordare diverse modalità e/o tempi, sempre nel pieno rispetto delle esigenze preminenti della minore;
10. i coniugi riconoscono che le indicazioni che precedono costituiscono contenuto minimo del diritto di visita, per cui, anche fuori dagli orari prestabiliti nel presente accordo, il padre potrà vedere la figlia minore in qualunque momento, previo accordo telefonico con la madre, sempre nel pieno rispetto delle esigenze preminenti della figlia;
11. in ordine alle vacanze natalizie si stabilisce che la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il Persona_1
giorno del 24 dicembre (vigilia) e il giorno del 25 dicembre (Natale) ed il giorno del 31 dicembre e del 1 gennaio;
per le festività pasquali la figlia trascorrerà, alternativamente con ognuno dei genitori il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; sono salvi eventuali diversi accordi sempre nel pieno rispetto delle esigenze preminenti della minore ed in base agli impegni lavorativi dei genitori;
12. in ordine alle vacanze estive, la figlia trascorrerà con Persona_1
il padre il periodo di due settimane consecutive, ricadente nei mesi tra giugno e settembre di ogni anno, e compatibilmente con il periodo feriale di entrambi i genitori da concordare o comunicare all'altro coniuge;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
si precisa che il compleanno della figlia verrà festeggiato ove possibile con entrambi i genitori. Tale concertazione potrà discrezionalmente e flessibilmente essere rivisitata dai coniugi. Per le altre festività (compleanni, onomastici, feste della mamma e del papà, ecc. ) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione ed in rapporto alle esigenze concrete;
13. il padre sig. contribuirà al Parte_2
mantenimento ordinario della figlia , corrispondendo in Persona_1
favore della madre sig.ra entro il giorno 5 (cinque) Parte_1
di ogni mese, mediante bonifico bancario sulla PostePay intestata alla madre l'importo di € 150,00 = mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
14. i genitori stabiliscono, altresì, che le spese c.d. extra assegno, sia quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione sia quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, che si renderanno necessarie per la figlia, saranno poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%; a tal fine si fa richiamo al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Reggio Calabria in materia, da aversi qui come riprodotto;
delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sarà fornita, ove occorre, documentazione fiscalmente valida degli importi eventualmente corrisposti a terzi in anticipazione;
15. l'assegno unico universale e le eventuali detrazioni spettanti per legge in relazione alla figlia minore verranno percepiti in via esclusiva dalla madre . Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.2025
Il Presidente rel. est. dott. Giuseppe Campagna