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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Studio Notarile Associato Ricorrente_2 E Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201062 IRAP 2017
- sul ricorso n. 385/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C201065 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C201065 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C201065 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 386/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201066 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201066 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201066 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio Associato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate accertava, ai fini IRPEF, un reddito di lavoro autonomo pari a € 451.484,16, determinato ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 e imputato per trasparenza agli associati del ridetto Studio in proporzione alle rispettive quote, nonché, ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari a € 457.584,00 ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997, irrogando infine una sanzione pecuniaria pari a € 1.533,34, tenuto conto delle sanzioni già applicate per le annualità precedenti.
Con separati ricorsi, i soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato gli avvisi con i quali l'Ufficio, in considerazione del maggior reddito imponibile accertato in capo allo Studio Associato per € 12.489,26, assoggettava tale reddito a tassazione ai fini IRPEF e delle relative addizionali in capo ai soci, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (principio di trasparenza), rideterminando conseguentemente il maggior reddito di partecipazione di ciascuno in proporzione alla rispettiva quota.
A sostegno dell'impugnativa sono stati formulati i seguenti articolati motivi:
A) quanto al RGR 384/2024
1. Illegittimità - infondatezza e vizio di motivazione della ripresa a tassazione - Violazione degli artt. 37,
39, 41-bis, 42 e 43 del D.P.r.600/73 e art. 55 del D.p.r. 633/72, artt. 5, 54, 95, 109 e 164 del T.U.I.R. ed artt. 3, 4, 8, e 25 del D.Lgs. 446/97 - Piena deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dello studio associato delle spese documentate ed inerenti per rimborsi chilometrici erogati nel 2017 ai professionisti associati;
2. Difetto di prova della pretesa impositiva - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 co.
5-bis del D.Lgs.
546/92;
3. Inapplicabilità delle sanzioni (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97) - Violazione art. 1 co. 2 D.Lgs. 471/97 in relazione all'asserita presentazione di dichiarazione infedele IRAP;
B) quanto agli RGR 385 e 386/2024
1. Illegittimità - infondatezza e vizio di motivazione della ripresa a tassazione - Violazione degli artt. 37,
39, 41-bis, 42 e 43 del D.P.r.600/73 e art. 55 del D.p.r. 633/72, artt. 5, 54, 95, 109 e 164 del T.U.I.R. ed artt. 3, 4, 8, e 25 del D.Lgs. 446/97 - Piena deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dello studio associato delle spese documentate ed inerenti per rimborsi chilometrici erogati nel 2017 - Conseguente illegittimità dell'imputazione per trasparenza all'odierno ricorrente del suddetto maggior imponibile, in ragione della titolarità della quota di partecipazione;
2. Difetto di prova della pretesa impositiva - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 co.
5-bis del D.Lgs.
546/92;
3. Inapplicabilità delle sanzioni (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97) - Violazione art. 1 co. 2 D.Lgs. 471/97 in relazione all'asserita presentazione di dichiarazione infedele IRPEF.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, che ha sostenuto nel merito l'infondatezza degli stessi, instando per la loro reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Giudice ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Ciò premesso, si ritiene opportuno esaminare le doglianze di cui all'impugnativa proposta dallo Studio
Associato Ricorrente_1, atteso che le distinte censure avanzate dagli associati in ordine agli ulteriori accertamenti a carico dei medesimi pertengono sostanzialmente a tale presupposto avviso.
3. I primi due motivi - da trattarsi congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra gli stessi -, in cui il ricorrente contesta le riprese dell'Ufficio, sostenendo, in particolare, che l'atto gravato sarebbe affetto da vizi motivazionali e che tutte le spese, dedotte dallo Studio Associato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2017, sarebbero legittimamente deducibili, comprese quelle per i rimborsi chilometrici, vanno disattesi in ogni loro aspetto.
In via generale, è agevole replicare alle dedotte censure con la constatazione che la distinzione e diversità giuridica fra motivazione dell'avviso e la prova (o fondatezza) della pretesa tributaria è stata resa con assoluto rigore logico dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26204/2008).
Occorre, inoltre, rilevare come le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. (cfr. Cass. n. 20784/2020). Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire al contribuente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo.
Quanto all'invocata violazione di plurime norme tributarie, è agevole replicare, osservando come detti rilievi non siano affatto supportati da solide, probanti e documentate argomentazioni, tanto più di carattere giuridico.
4. Ciò posto e venendo al merito, i costi afferenti i rimborsi chilometrici sostenuti dagli associati non sono stati disconosciuti dall'Ufficio in quanto non inerenti, ma poiché è stata applicata ingiustificatamente la normativa relativa alla deducibilità delle spese per le prestazioni di lavoro dipendente (art. 95 del TUIR) e non quella afferente il reddito di lavoro autonomo (artt. 54 e 164 del TUIR).
Dunque, la loro indeducibilità discende dall'impossibilità di applicare al caso di specie l'evocato art. 95, comma 3 del TUIR, in quanto trattasi di disposizione riconducibile esclusivamente ai lavoratori dipendenti ed agli amministratori non professionali e, quindi, del tutto inapplicabile nei confronti dei lavoratori autonomi (nel cui ambito operavano lo Studio Ricorrente_1 ed i suoi associati), non essendo appunto prevista dall'art. 54 del TUIR.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente sul punto, così come la documentazione prodotta a supporto della giustificazione analitica del sostenimento dei costi relativi ai rimborsi chilometrici dedotti, appaiono quindi del tutto irrilevanti, avendo l'Ufficio legittimamente operato.
D'altra parte, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'art. 54 TUIR subordina la deducibilità delle spese al loro effettivo sostenimento secondo il principio di cassa, nonché ai requisiti di inerenza, certezza e determinatezza, che devono essere comprovati da idonea documentazione.
Quanto alle spese relative alle autovetture, l'art. 164 TUIR prevede che esse siano integralmente deducibili solo qualora i veicoli siano utilizzati in modo esclusivo e strumentale nell'esercizio dell'attività professionale;
in mancanza di tale requisito, la deduzione è ammessa nel limite del 20% per ciascun veicolo e per ciascun associato.
Nel caso di specie, non risulta dimostrabile l'uso esclusivo delle autovetture per finalità professionali, essendo pacifico e verisimile il loro impiego anche per esigenze personali degli associati.
In definitiva, le viste prospettazioni danno oggettivo significato agli elementi addotti dall'Agenzia, depotenziando così le doglianze avanzate sul punto dal deducente.
5. Infine, sulle contestazioni relative alle pretese sanzionatorie di cui all'ultimo mezzo, è sufficiente replicare ai formulati rilievi, evidenziando che le sanzioni irrogate trovano giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
6. In ordine ai ricorsi avverso gli accertamenti emessi dall'Ufficio nei confronti dei due soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, ove viene riproposto nella sostanza quanto prospettato nei motivi di impugnativa dello Studio associato, valgono le stesse considerazioni sopra illustrate.
7. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente rigetto dei relativi ricorsi.
Quanto al carico delle spese di giudizio, la particolarità della vertenza e delle questioni trattate ben giustifica, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li respinge. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Studio Notarile Associato Ricorrente_2 E Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201062 IRAP 2017
- sul ricorso n. 385/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C201065 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C201065 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C201065 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 386/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201066 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201066 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02C201066 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio Associato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate accertava, ai fini IRPEF, un reddito di lavoro autonomo pari a € 451.484,16, determinato ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 e imputato per trasparenza agli associati del ridetto Studio in proporzione alle rispettive quote, nonché, ai fini IRAP, un valore della produzione netta pari a € 457.584,00 ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997, irrogando infine una sanzione pecuniaria pari a € 1.533,34, tenuto conto delle sanzioni già applicate per le annualità precedenti.
Con separati ricorsi, i soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato gli avvisi con i quali l'Ufficio, in considerazione del maggior reddito imponibile accertato in capo allo Studio Associato per € 12.489,26, assoggettava tale reddito a tassazione ai fini IRPEF e delle relative addizionali in capo ai soci, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (principio di trasparenza), rideterminando conseguentemente il maggior reddito di partecipazione di ciascuno in proporzione alla rispettiva quota.
A sostegno dell'impugnativa sono stati formulati i seguenti articolati motivi:
A) quanto al RGR 384/2024
1. Illegittimità - infondatezza e vizio di motivazione della ripresa a tassazione - Violazione degli artt. 37,
39, 41-bis, 42 e 43 del D.P.r.600/73 e art. 55 del D.p.r. 633/72, artt. 5, 54, 95, 109 e 164 del T.U.I.R. ed artt. 3, 4, 8, e 25 del D.Lgs. 446/97 - Piena deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dello studio associato delle spese documentate ed inerenti per rimborsi chilometrici erogati nel 2017 ai professionisti associati;
2. Difetto di prova della pretesa impositiva - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 co.
5-bis del D.Lgs.
546/92;
3. Inapplicabilità delle sanzioni (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97) - Violazione art. 1 co. 2 D.Lgs. 471/97 in relazione all'asserita presentazione di dichiarazione infedele IRAP;
B) quanto agli RGR 385 e 386/2024
1. Illegittimità - infondatezza e vizio di motivazione della ripresa a tassazione - Violazione degli artt. 37,
39, 41-bis, 42 e 43 del D.P.r.600/73 e art. 55 del D.p.r. 633/72, artt. 5, 54, 95, 109 e 164 del T.U.I.R. ed artt. 3, 4, 8, e 25 del D.Lgs. 446/97 - Piena deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dello studio associato delle spese documentate ed inerenti per rimborsi chilometrici erogati nel 2017 - Conseguente illegittimità dell'imputazione per trasparenza all'odierno ricorrente del suddetto maggior imponibile, in ragione della titolarità della quota di partecipazione;
2. Difetto di prova della pretesa impositiva - Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 co.
5-bis del D.Lgs.
546/92;
3. Inapplicabilità delle sanzioni (in assenza di colpa e/o dolo ex art. 5 D. Lgs. 472/97) - Violazione art. 1 co. 2 D.Lgs. 471/97 in relazione all'asserita presentazione di dichiarazione infedele IRPEF.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, che ha sostenuto nel merito l'infondatezza degli stessi, instando per la loro reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Giudice ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi.
2. Ciò premesso, si ritiene opportuno esaminare le doglianze di cui all'impugnativa proposta dallo Studio
Associato Ricorrente_1, atteso che le distinte censure avanzate dagli associati in ordine agli ulteriori accertamenti a carico dei medesimi pertengono sostanzialmente a tale presupposto avviso.
3. I primi due motivi - da trattarsi congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra gli stessi -, in cui il ricorrente contesta le riprese dell'Ufficio, sostenendo, in particolare, che l'atto gravato sarebbe affetto da vizi motivazionali e che tutte le spese, dedotte dallo Studio Associato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2017, sarebbero legittimamente deducibili, comprese quelle per i rimborsi chilometrici, vanno disattesi in ogni loro aspetto.
In via generale, è agevole replicare alle dedotte censure con la constatazione che la distinzione e diversità giuridica fra motivazione dell'avviso e la prova (o fondatezza) della pretesa tributaria è stata resa con assoluto rigore logico dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26204/2008).
Occorre, inoltre, rilevare come le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. (cfr. Cass. n. 20784/2020). Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire al contribuente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo.
Quanto all'invocata violazione di plurime norme tributarie, è agevole replicare, osservando come detti rilievi non siano affatto supportati da solide, probanti e documentate argomentazioni, tanto più di carattere giuridico.
4. Ciò posto e venendo al merito, i costi afferenti i rimborsi chilometrici sostenuti dagli associati non sono stati disconosciuti dall'Ufficio in quanto non inerenti, ma poiché è stata applicata ingiustificatamente la normativa relativa alla deducibilità delle spese per le prestazioni di lavoro dipendente (art. 95 del TUIR) e non quella afferente il reddito di lavoro autonomo (artt. 54 e 164 del TUIR).
Dunque, la loro indeducibilità discende dall'impossibilità di applicare al caso di specie l'evocato art. 95, comma 3 del TUIR, in quanto trattasi di disposizione riconducibile esclusivamente ai lavoratori dipendenti ed agli amministratori non professionali e, quindi, del tutto inapplicabile nei confronti dei lavoratori autonomi (nel cui ambito operavano lo Studio Ricorrente_1 ed i suoi associati), non essendo appunto prevista dall'art. 54 del TUIR.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente sul punto, così come la documentazione prodotta a supporto della giustificazione analitica del sostenimento dei costi relativi ai rimborsi chilometrici dedotti, appaiono quindi del tutto irrilevanti, avendo l'Ufficio legittimamente operato.
D'altra parte, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'art. 54 TUIR subordina la deducibilità delle spese al loro effettivo sostenimento secondo il principio di cassa, nonché ai requisiti di inerenza, certezza e determinatezza, che devono essere comprovati da idonea documentazione.
Quanto alle spese relative alle autovetture, l'art. 164 TUIR prevede che esse siano integralmente deducibili solo qualora i veicoli siano utilizzati in modo esclusivo e strumentale nell'esercizio dell'attività professionale;
in mancanza di tale requisito, la deduzione è ammessa nel limite del 20% per ciascun veicolo e per ciascun associato.
Nel caso di specie, non risulta dimostrabile l'uso esclusivo delle autovetture per finalità professionali, essendo pacifico e verisimile il loro impiego anche per esigenze personali degli associati.
In definitiva, le viste prospettazioni danno oggettivo significato agli elementi addotti dall'Agenzia, depotenziando così le doglianze avanzate sul punto dal deducente.
5. Infine, sulle contestazioni relative alle pretese sanzionatorie di cui all'ultimo mezzo, è sufficiente replicare ai formulati rilievi, evidenziando che le sanzioni irrogate trovano giuridico fondamento nelle accertate violazioni.
6. In ordine ai ricorsi avverso gli accertamenti emessi dall'Ufficio nei confronti dei due soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, ove viene riproposto nella sostanza quanto prospettato nei motivi di impugnativa dello Studio associato, valgono le stesse considerazioni sopra illustrate.
7. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente rigetto dei relativi ricorsi.
Quanto al carico delle spese di giudizio, la particolarità della vertenza e delle questioni trattate ben giustifica, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li respinge. Spese compensate.