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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/10/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 2.10.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1692/2014 R.G., avente ad oggetto “azione di regolamento di confini”, pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, come da Parte_1 Parte_2 mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Gerardo Colasante e dall'Avv. Maria Coppola, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Roccapiemonte alla Via B. Rescigno, n. 5;
- ATTORI -
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giuseppe Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via Nuova Lavorate, n. 62;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della CP_2 comparsa di risposta, dall'Avv. Domenico De Liguori e dall'Avv. Maria
Battipaglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via
Nunziante, n. 24/D;
pagina 1 di 8 - CONVENUTA -
E
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , CP_9 Parte_2 Controparte_10
Controparte_11 CP_12 [...]
; CP_13
- CONVENUTI CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 2.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, i sig.ri e , preliminarmente Parte_1 Parte_2 esposto:
- che essi istanti sono comproprietari – in forza di atto di compravendita rogato per Notar in data 11.3.85 – di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Sarno, Persona_1 identificato al C.T. del predetto Comune al foglio 36, particelle 361 e 845;
- che il testé citato fondo è confinante a nord-ovest con il predio censito al C.T. del Comune di
Sarno al foglio 36, particelle 1368 e 1369, di proprietà dei sig.ri , Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1 CP_8
, , e;
[...] CP_9 Parte_2 Controparte_10
- che l'appezzamento di essi attori è confinante ad est: a) con il fondo individuato al C.T. del
Comune di Sarno al foglio 36, particella 950, “sul quale insiste il fabbricato di proprietà della sig.ra ”; b) con il predio censito al C.T. del summenzionato Comune al foglio 36, CP_2 particella 508, di proprietà del sig. c) con l'appezzamento di terreno Controparte_11 identificato al C.T. del dianzi citato Comune al foglio 36, particella 1068, di proprietà del sig.
d) con il fondo individuato al C.T. del Comune di Sarno al foglio 36, CP_12 particella 1069, “sul quale insiste il fabbricato di proprietà dei coniugi e Controparte_1
”; Controparte_13
- che tra i proprietari dei fondi finitimi de quibus si verificano “continui litigi” in ragione della
“situazione di incertezza” in ordine ai relativi confini;
pagina 2 di 8 - che, segnatamente, il consulente di parte di essi esponenti aveva rilevato: in relazione al confine nord-ovest, “differenze tra la posizione catastale originale […] e quella nei fatti esistente”; con riguardo al confine est, che il muro di cemento armato colà presente era “stato realizzato dai convenuti sul fondo di proprietà di parte attrice, […] in sostituzione del preesistente muro in pietre a secco, con uno sforamento di oltre 40/50 cm e con arbitraria rimozione del termine che delimitava il confine tra le proprietà”;
hanno convenuto in giudizio i sig.ri , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Parte_2 Controparte_10 CP_1
, e affinché,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_2 previa individuazione dell'esatto confine tra i fondi dianzi indicati, venisse ordinato ai convenuti “il rilascio […] della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata, nonché il ripristino dello stato dei luoghi”.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il sig. CP_1
, chiedendo il rigetto delle avverse pretese. A suffragio dell'invocata reiezione, la difesa del
[...] summenzionato convenuto ha dedotto, da un lato, che quest'ultimo, “nel risanare il muro di cinta già esistente”, non avrebbe posto in essere alcuno “sconfinamento”; dall'altro, che gli odierni istanti avrebbero “rimosso” il termine originariamente presente ed occupato indebitamente una porzione del fondo di proprietà degli eredi del sig. . Persona_2
Con comparsa di risposta depositata in data 30.6.14, si è costituita la sig.ra , la quale, pur CP_2 non essendosi opposta all'esatta individuazione dei confini tra i fondi per cui è disputa, ha sostenuto che giammai avrebbe modificato lo stato dei luoghi, nonché precisato che non avrebbe in alcun modo concorso alla realizzazione del muro descritto nell'atto introduttivo.
All'udienza celebrata in data 17.7.14, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della sig.ra convenuta non costituitasi, è stato assegnato un termine per la Parte_2 rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei riguardi della predetta convenuta.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
disposto l'espletamento di una CTU, all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia dei sig.ri , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Parte_2 Controparte_10
pagina 3 di 8 e i quali, pur se ritualmente evocati in Controparte_11 CP_12 Controparte_13 giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Ciò posto, deve indugiarsi sulle domande proposte dagli attori, muovendo da quella preordinata all'esatta individuazione dei confini. A tal fine, s'impone preliminarmente di qualificare tale domanda, anche al fine di perimetrare con precisione l'onere probatorio che incombe sulle parti. Per far ciò, non può tacersi che, mentre l'actio finium regundorum presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, quella di rivendica contempla una disputa vertente intorno al diritto di proprietà degli stessi. In altri termini, “l'azione di rivendicazione presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, originario o derivativo, mentre nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà” (così, ex pluribus, Cass. n. 2014/13). Sicché, nell'actio finium regundorum il thema decidendum è rappresentato dalla rimozione dell'incertezza relativa ai confini, la quale può avere carattere sia oggettivo, laddove non esista alcun confine di fatto e la zona confinaria sia posseduta promiscuamente dalle parti in contesa, sia soggettivo, allorché
l'individuato confine di fatto, pur sussistendo, sia inidoneo a separare i fondi in modo certo e definitivo, anche se non vi è in atto il possesso promiscuo della zona intermedia (Cass. n. 12139/97): pertanto, deve discorrersi di actio finium regundorum anche allorquando il proprietario, pur in presenza di un confine apparente, “ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla pozione di fondo controversa comporti anche un (inevitabile) effetto recuperatorio” (Cass. ord. n. 21655/19). Detto altrimenti, la natura dell'azione non muta laddove l'istante – come nel caso in esame – chieda, di là dalla determinazione del confine, il rilascio delle zone di terreno ricomprese entro l'individuato limite del proprio fondo eventualmente occupate dal convenuto (Cass. n. 6594/86; Cass. n. 6186/81; Cass. n.
1089/77).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, quella esperita dagli attori non può che essere qualificata come azione di regolamento di confini, giacché nel presente giudizio, lungi dall'esservi disputa in ordine alla proprietà degli appezzamenti di terreno, sono controversi i confini tra i fondi delle parti, come si evince irrefutabilmente dal complessivo tenore dell'atto introduttivo e, segnatamente, da quello delle conclusioni rassegnate nel corpo dello stesso: invero, gli odierni istanti hanno dedotto in relazione al confine nord-ovest un'incertezza di carattere oggettivo, avendo affermato che lo stesso non pagina 4 di 8 sarebbe in alcun modo materializzato, e prospettato con riguardo al confine est un'incertezza di natura soggettiva, avendo sostenuto che il “muro di cemento armato” colà realizzato non corrisponderebbe al confine legale.
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla proposta domanda, giova rilevare che, secondo l'indirizzo pretorio più accreditato, l'azione ex art. 950 c.c. si configura come vindicatio duplex incertae partis, nel senso che, per quanto concerne il profilo probatorio, la posizione dell'attore e quella del convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di articolare mezzi di prova idonei all'individuazione dell'esatta linea di confine (in tal senso, ex multis, Cass. n. 6297/16).
Apertis verbis, ciascuna parte assume la veste di attore e convenuto, essendo tenuta a dimostrare la precisa estensione del proprio fondo.
Per quanto concerne, poi, i mezzi istruttori di cui è possibile avvalersi per individuare il limen tra i fondi finitimi, è d'uopo evidenziare che il vigente quadro normativo e giurisprudenziale, pur consentendo – come espressamente statuito dal II comma dell'art. 950 c.c. – il ricorso a ogni mezzo istruttorio, appronta una gerarchia tra le prove che il giudice può porre a fondamento della propria decisione, in forza della quale prioritario rilievo deve essere attribuito ai titoli di acquisto delle rispettive proprietà, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei titoli, il confine risulti comunque incerto (ex pluribus, Cass. n. 6740/16).
Con specifico riguardo alle mappe catastali, il giudice può, di norma, avvalersi delle stesse soltanto in mancanza di altri elementi in grado di determinare il proprio convincimento: infatti, in forza del dettato dell'ultimo comma dell'art. 950 c.c., allorquando non siano rinvenibili prove idonee a determinare il confine in maniera certa ovvero quando quelle a disposizione risultino contraddittorie, l'individuazione dello stesso può esser dimostrata anche ricorrendo alle mappe catastali. Tuttavia, il frazionamento può assurgere al rango di prova privilegiata ai fini dell'individuazione del confine quando tale documento è allegato all'atto di divisione o di vendita o è espressamente richiamato dallo stesso, in tal guisa acquisendo valenza negoziale costituendo parte integrante dell'atto di divisione: apertis verbis, in siffatta ipotesi i dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale nell'identificazione del limen tra fondi finitimi.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, nel caso in esame i confini per cui è disputa sono stati individuati sulla base delle mappe catastali e degli elementi raccolti dal CTU nell'espletamento del mandato conferitogli, giacché dai prodotti titoli di proprietà non è stato possibile inferire – come rilevato anche dal nominato perito – indicazioni sufficientemente circostanziate circa la delimitazione dei fondi de quibus. Orbene, il CTU, arch. , di là dall'aver Persona_3 pagina 5 di 8 individuato, anche graficamente, il confine tra gli appezzamenti di terreno per cui è causa, ha appurato, da un lato, che una porzione della particella 361 di proprietà degli attori di estensione pari a circa 5,20 mq risulta occupata dal sig. , il quale – come, peraltro, dal medesimo confermato nel Controparte_1 corpo della memoria illustrativa depositata in data 15.9.25 – ha realizzato “un marciapiede che invade, per una larghezza media di ml 0,65 ed una lunghezza di ml 8,00”, la testé citata particella;
dall'altro, che non vi sono ulteriori opere che occupano frazioni di superficie del predio attoreo.
All'esito del tracciato iter argomentativo, va dichiarato che la linea di confine tra il fondo di proprietà degli odierni istanti, censito al C.T. del Comune di Sarno al foglio 36, particella 361, e quello di proprietà del sig. , identificato al C.T. del prefato Comune al foglio 36, particella Controparte_1
1428, coincide con la linea di colore verde tracciata nella planimetria contenuta nel file in formato pdf. denominato “Particolare del marciapiede”, allegato – contrassegnato dal n. 13 – all'integrazione di
CTU approntata dall'arch. e depositata in data 22.4.25, che forma parte integrante della Persona_3 presente sentenza.
Ne consegue che il sig. deve essere condannato all'immediato rilascio, a favore Controparte_1 degli attori, della occupata superficie di circa 5,20 mq della particella 361, libera da cose e persone.
Accertato lo sconfinamento del sig. , deve rigettarsi la domanda con la quale gli Controparte_1 attori hanno chiesto – per vero, in guisa oltremodo generica – la condanna (anche) degli ulteriori convenuti al “ripristino dello stato dei luoghi”, giacché gli odierni istanti, di là dall'aver descritto in maniera assai sfumata e poco circostanziata le opere da eliminare e le ragioni a suffragio del richiesto ripristino dello status quo ante, non hanno fornito – a fronte delle tempestive contestazioni della sig.ra e della contumacia degli ulteriori convenuti, rispetto ai quali non può proficuamente invocarsi la CP_2 non contestazione – alcuna prova dell'avvenuta realizzazione da parte di questi ultimi di opere entro il perimetro del proprio fondo, avendo omesso sia di produrre documentazione a ciò preordinata sia d'invocare l'ammissione di prove costituende.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra gli attori ed il sig. , le spese devono, in ossequio al principio della soccombenza, essere poste a Controparte_1 carico di quest'ultimo, con attribuzione in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Con riguardo, poi, al rapporto processuale instauratosi tra gli odierni istanti e la sig.ra , le spese CP_2 di lite devono essere poste a carico dei primi, non essendo stato dimostrata la realizzazione da parte della predetta convenuta di opere entro il perimetro del fondo attoreo.
pagina 6 di 8 Per quanto concerne, infine, il rapporto processuale intercorso tra gli attori ed i convenuti contumaci, nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendo questi ultimi risultati soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Parte_2 Controparte_10
e ; Controparte_11 CP_12 Controparte_13
2. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 950 c.c. e, per l'effetto:
a) dichiara che la linea di confine tra il fondo di proprietà degli attori, censito al C.T. del
Comune di Sarno al foglio 36, particella 361, e quello di proprietà del sig. CP_1
, identificato al C.T. del predetto Comune al foglio 36, particella 1428, coincide
[...] con la linea di colore verde tracciata nella planimetria contenuta nel file in formato pdf. denominato “Particolare del marciapiede”, allegato n. 13 all'integrazione di CTU approntata dell'arch. , depositata in data 22.4.25, che forma parte integrante della presente Persona_3 sentenza;
b) condanna all'immediato rilascio, in favore degli attori, della occupata Controparte_1 area, di circa 5,20 mq, della particella 361, graficamente individuata nella planimetria contenuta nel file in formato pdf. denominato “Particolare del marciapiede”, allegato n. 13 all'integrazione di CTU approntata dell'arch. , depositata in data 22.4.25, che Persona_3 forma parte integrante della presente sentenza, nel corpo della quale è indicata come “parte del marciapiede che ricade nella particella 361”;
3. rigetta le ulteriori domande attoree;
4. condanna al pagamento in favore degli attori, con attribuzione in favore Controparte_1 dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002, delle spese di lite, che liquida in euro 5.431,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di CP_2 lite, che liquida in euro 5.431,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
pagina 7 di 8 6. nulla per le spese in relazione ai rapporti processuali intercorsi tra gli attori ed i convenuti contumaci;
7. pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di . Controparte_1
Nocera Inferiore, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 8 di 8